ANNO 1943

MANIFESTO DI VERONA
I 18 PUNTI STABILITI DAL "CONGRESSO DI VERONA"

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SEGUI' IL 12 FEBBRAIO 1944 IL ....

DECRETO LEGISLATIVO
N.375,
SULLA SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

 


14-16 NOVEMBRE 1943

" ....andare verso il popolo"

1
Sia convocata la Costituente, potere sovrano, di origine popolare, che dichiari la decadenza della Monarchia, condanni solennemente l'ultimo re traditore e fuggiasco, proclami la Repubblica sociale e ne nomini il Capo.

2
La Costituente è composta dei rappresentanti di tutte le associazioni sindacali e dì tutte le circoscrizioni amministrative, comprendendo i rappresentanti delle provincie invase attraverso le Delegazioni degli sfollati e dei rifugiati sul suolo libero; comprende altresì le rappresentanze dei combattenti e dei prigionìeri di guerra attraverso il rimpatrio per minorazione: quelle degli ìtaliani all'estero; quelle della Magistratura, delle Università e di ogni altro corpo o istituto la cui partecipazione contribuisca a fare della Costituente la sintesi di tutti valori della Nazione.

3
La Costituzione repubblicana dovrà assicurare ai cittadini, soldati, lavoratori e contribuenti il diritto di controllo e di responsabile critica sugli atti della pubblica amministrazione.
Ogni cinque anni il cittadino sarà chiamato a pronunziarsi sulla nomina del Capo della Repubblica.
Nessun cittadino, arrestato in flagrante o fermato per misura preventiva, potrà essere trattenuto oltre i sette giorni, senza un ordine dell'autorità giudiziaria. Tranne il caso di flagranza, anche per le perquisizioni domiciliare occorrerà un ordine dell'autorità giudiziaria.
Nell'esercizio delle sue funzioni, la Magistratura agirà con piena indipendenza.

4
La negativa esperienza elettorale già fatta dall'Italia e la esperienza parzialmente negativa dì un metodo di nomina troppo rigidamente gerarchico contribuiscono entrambe a una soluzione che concili le opposte esigenze. Un sistema misto - ad esempio elezione popolare dei rappresentanti alla Camera e nomina dei Ministri per parte del Capo della Repubblica e del Governo, e nel Partito elezioni di Fascio, salvo ratifica, e nomìna del Direttorio nazionale per parte del Duce - sembra il più consigliabile.

5
L' organizzazione a cui compete l'educazione del popolo ai problemi politici è unica.
Nel Partito, ordine di combattenti e di credenti, deve realizzarsi un organismo di assoluta purezza politica, degno di essere il custode dell'idea rivoluzionaria.
La sua tessera non è richiesta per alcun impiego o incarico.

6
La religione della Repubblica è la cattolica apostolica romana. Ogni altro culto che non contrasti alle leggi è rispettato.

7
Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica.

8
Fine essenziale della politica estera della Repubblica dovrà essere l'unità, l'indipendenza, l'integrità territoriale della Patria nei termini marittimi e alpini segnati dalla natura, dal sacrificio di sangue e dalla Storia; termini minacciati dal nemico con l'invasione e con le promesse di Governo rifugiato a Londra.
Altro fine essenziale consisterà nel far riconoscere la necessità dello spazio vitale, indispensabile a un popolo di 45 milioni di abitanti, sopra un'area insufficiente a nutrirli.
Tale politica si adoprerà inoltre per la realizzazione di una "comunità europea" con la federazione di tutte le Nazioni che accettino i seguenti principi:
a) eliminazione dei secolari intrighi britannici dal nostro continente;
b) abolizione del sistema capitalistico interno e lotta contro le plutocrazie mondiali;
c) valorizzazione, a beneficio dei popoli europei e di quelli autoctoni, delle risorse naturali dell'Africa, nel rispetto assoluto di quei popoli, in specie musulmani, che, come l'Egitto, sono già civilmente e nuclealmente organizzati.

9
Base della Repubblica sociale e suo oggetto primario è il lavoro, manuale, tecnico, intellettuale, in ogni sua manifestazione.

10
La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio individuale, integrazione della personalità umana, è garantita dallo Stato.
Essa non deve però diventare disintegratrice della personalità fisica e morale di altri uomini, attraverso lo sfruttamento del lavoro.

11
Nell'economia nazionale tutto ciò che, per dimensione o funzione, esce dall'interesse singolo per entrare nell'interesse collettivo, appartiene alla sfera d'azione che è propria dello Stato.
I pubblici servizi e, di regola, le fabbricazioni belliche, debbono venir gestiti dallo Stato per mezzo di enti parastatali.

12
In ogni azienda (industriale, privata, parastatale, statale) le rappresentanze dei tecnici e degli operai cooperano intimamente (attraverso una conoscenza diretta della gestione) all'equa fissazione dei salari, nonché all'equa ripartizione degli utili, tra il fondo di riserva, il frutto di capitale azionario e la partecipazione agli utili stessi per parte dei lavoratori.
In alcune imprese ciò potrà avvenire con una estensione delle prerogative delle attuali commissioni di fabbrica. In altre, sostituendo i consigli d'amministrazione con consigli di gestione, composti di tecnici e di operai, con un rappresentante dello Stato; in altre ancora, in forma di cooperativa parasindacale.

13
Nell'agricoltura, l'iniziativa privata del proprietario trova il suo limite là dove l'iniziativa stessa viene a mancare.
L'esproprio delle terre incolte e delle aziende malgestite può portare alla lottizzazione fra braccianti, da trasformare in agricoltori diretti, o alla costituzione di aziende cooperative parasindacali o parastatali, a seconda delle varie esigenze dell'economia agricola.
Ciò è del resto previsto dalle leggi vigenti, alla cui applicazione il Partito e le organizzazioni sindacali stanno imprimendo l'impulso necessario.

14
È pienamente riconosciuto ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai professionisti, agli artisti di dare e di esplicare le propria attività produttiva individuale per famiglie e per nuclei, salvo gli obblighi di consegnare e di sottoporre al controllo le tariffe delle prestazioni.

15
Quello della casa non è soltanto un diritto di proprietà, è un diritto alla proprietà. II Partito inscrive nel suo programma la creazione di un Ente nazionale per la casa del popolo, il quale, assorbendo l'istituto esistente ed ampliandone al massimo l'azione, provvede a fornire in proprietà la casa alle famliglie di lavoratori di ogni categoria, mediante diretta costruzione di nuove abitazioni o graduale riscatto di quelle esistenti.
In proposito è da affermare il principio generale che l'affitto - una volta rimborsato il capitale pagato nel giusto frutto - costituisce titolo di acquisto.
Come primo compito l'Ente risolverà i problemi derivanti dalle distruzioni di guerra con la requisizione e la distribuzione di locali inutilizzati e con costruzioni provvisorie.

16
II lavoratore è iscritto d'autorità nel Sindacato di categoria senza che ciò impedisca di trasferirsi in altro Sindacato, quando ne abbia i requisiti. I Sindacati convergono in un'unica Confederazione che comprende tutti i lavoratori, i tecnici, i professionisti, con esclusione dei proprietari che non siano dirigenti o tecnici. Essa si denomina Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti.
I dipendenti delle imprese industriali dello Stato e dei servizi pubblici formano Sindacati di categoria, come ogni altro lavoratore. Tutte le imponenti provvidenze sociali realizzate dal Regime fascista in un ventennio restano integre. La Carta del Lavoro ne costituisce nella sua lettera la consacrazione, così come ne costituisce nel suo spirito il punto di partenza per l'ulteriore cammino.

17
Sulla linea di attualità, il Partito stima, indilazionabile un adeguamento salariale per i lavoratori, attraverso l'accordo di minimi nazionali e pronte revisioni locali, e più ancora per il piccolo e medio impiegato, tanto statale che privato. Ma perché il provvedimento non riesca inefficace e alla fine dannoso per tutti, occorre che, con spacci cooperativi, spacci di azienda, estensione dei compiti della "Provvida", requisizione dei negozi colpevoli di infrazioni e loro gestione parastatale o cooperativa, si ottenga il risultato di pagare in viveri ai prezzi ufficiali una parte del salario.
Solo così si contribuirà alla stabilità dei prezzi e della moneta, e al risanamento del mercato.
Quanto al mercato nero si chiede che gli speculatori al pari dei traditori e dei disfattisti rientrino nella competenza dei Tribunali straordinari, e siano passibili di pena di morte.

18
Con questo preambolo alla Costituente, il Partito dimostra non soltanto di andare verso il popolo, ma di stare col popolo. Da parte sua il popolo italiano deve rendersi conto che vi è per esso un solo modo di difendere le sue conquiste di ieri, oggi, domani, ributtare l'invasione schiavistica delle plutocrazie anglo-americane, la quale, per mille precisi segni, vuol rendere ancora più angusta e misera la vita degli Italiani.
Vi è un solo modo di raggiungere tutte le mète sociali: combattere, lavorare, vincere.

Verona, 14 novembre 1943

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MUSSOLINI
RITORNA SOCIALISTA
12 GENNAIO - Viene proclamata la socializzazione delle aziende. Con questo ritorno di Mussolini “alle origini”, il regime tenta di assicurarsi l’appoggio delle masse operaie del Nord. E se già prima, in particolare i comunisti, lottavano contro il fascismo (lontano partito cugino socialista, e tale era Mussolini fino agli anni '20), ora non vogliono certo un concorrente sulla piazza, con le antiche idee socialisteggianti del Mussolini anni forlivesi.
Se Mussolini sperava di conciliarsi alcuni importanti elementi di sinistra, rimase deluso.
Il CLN sempre impegnato a denigrare e combattere il fascismo a ogni costo, svalutò moralmente la socializzazione, ed infine tagliò corto, disse che quello era un atto disperato di propaganda, che Mussolini ora, con l'acqua alla gola bussava a Mosca (dove in passato era stato molto considerato da Lenin, che prima di morire ebbe il tempo di rimproverare i socialisti italiani dicendo "l'unico rivoluzionario capace di fare una rivoluzione ve lo siete lasciato sfuggire").
Ma in questo duro atteggiamento, non sono da sottovalutare i legami che ormai, il CLN milanese e torinese, aveva con alcuni importanti capitalisti e industriali, con i "padroni". Questi non è che erano diventati improvvisamente marxisti, nè sensibili al proletariato, ma più semplicemente si preparavano un alibi per domani, e in molti casi perfino sovvenzionando il movimento; o concertando una linea per difendere il posto di lavoro degli operai ma nello stesso tempo salvare la propria fabbrica. Volevano insomma rimanere i "PADRONI".
Inoltre, pare che non tutti i fascisti a Verona erano d'accordo sulla socializzazione, anche se c'era dentro il partito una corrente di estremisti di sinistra, quindi alcuni comunisti.
Altri la volevano più a lungo discuterla. Gli scettici dissero che era inattuabile e solo demagogia.
Non si era ancora a ferri corti, ma c'era ancora una certa tolleranza, e lo dimostra il fatto che i moderati, e alcuni comunisti, con una certa libertà d'azione si riunirono in febbraio a Valdagno, per discutere l'atteggiamento conciliativo con alcuni membri del CLN.
Gli intransigenti (che andavano dicendo che gli uni e gli altri erano tutti sovversivi) li volevano arrestare, anzi uno (membro della direzione del partito d'azione) lo arrestarono pure e questo preso dal panico, piuttosto di finire in galera, snocciolò tutto l'apparato, una lunga serie di nomi di clandestini e capi partigiani, rivelando o inventandosi progetti sovversivi militari e politici, e fra questi nomi, fece quelli di Parri, Lombardi e tanti altri, che corsero un serio rischio.
Mussolini se aveva veramente intenzione di mettere le mani sui dirigenti clandestini, ne aveva la possibilità. Invece volle che non si procedesse contro nessuno e si preoccupò perfino che queste rivelazioni e i relativi verbali non cadessero in mano tedesca. I quali già erano irritati oltre che sorpresi del suo decreto. Perfino Hitler chiese spiegazioni telefoniche, temendo che la riforma avrebbe disturbato l'azione di guerra e la produzione bellica.
A rassicurarlo ci pensò il suo generale Leyers.
Si afferma da più parti (ma questo dopo) che volendo applicare il decreto, in quel punto dove si parla di commissioni di fabbrica di operai e imprenditori, la sinistra millantò di essere riuscita a convincere il proletariato a rifiutare il decreto e a non applicarlo.
La verità è che Leyers (che era sovrintendente alle industrie belliche in Italia) potè assicurare Hitler, affermando che il decreto non poteva essere applicato senza il suo consenso, avendo già inviato a tutte le imprese dichiarate "protette" (impegnate nella produzione bellica), e con una circolare avvertìo che "ogni trasformazione della compagine interna, tecnica e amministrativa doveva essere da lui autorizzata".
Il decreto insomma non si applicò nella grande industria bellica, perchè era impossibile applicarlo. Quindi fu ininfluente l'opera millantata dei comunisti presso la forza lavoro delle grandi industrie.
COS'ERA "LA SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL FASCISMO"
Quello che la Presidenta della Camera ha definito il “male assoluto”.

Al punto 12 vi era scritto....
“In ogni azienda (industriale, privata, parastatale, statale) le rappresentanze dei tecnici e degli operai cooperano intimamente (attraverso una conoscenza diretta della gestione) all’equa fissazione dei salari, nonché all’equa ripartizione degli utili, tra il fondo di riserva, il frutto di capitale azionario e la partecipazione agli utili stessi per parte dei lavoratori. In alcune imprese ciò potrà avvenire con una estensione delle prerogative delle attuali commissioni di fabbrica. In altre, sostituendo i consigli d’amministrazione con consigli di gestione, composti di tecnici e di operai, con un rappresentante dello Stato; in altre, ancora, in forma di cooperativa parasindacale.”
Divenne legge dello Stato Corporativo con il Decreto Legislativo del 12 febbraio 1944 N.375, alla firma di Benito Mussolini.
Cosa prevedeva in sintesi?
1. La totale assenza di lavoro dipendente, ovvero: ogni entità produttiva appartiene in egual misura a tutti i suoi lavoratori, senza più padroni né dipendenti. Ciò a differenza del capitalismo, dove un’entità produttiva è di proprietà di una persona o di una società di persone, (spesso estranee alla produzione) mentre la produzione è affidata a lavoratori dipendenti.
2. La socializzazione ridistribuisce la proprietà, eliminando i rapporti umani di sudditanza e dipendenza salariati, confidando sulla naturale maggior responsabilizzazione dei lavoratori di fronte all’autogestione del loro lavoro e del loro capitale.
3. La socializzazione, a differenza della collettivizzazione comunista, non prevedeva l’attuazione dei propri contenuti dottrinali mediante una rivoluzione espropriativa, ma mediante la proibizione legislativa del lavoro salariato e la contemporanea concessione di un credito sociale. La gerarchia e la distribuzione degli utili delle grandi aziende veniva decisa attraverso il consenso di tutti i lavoratori dell’azienda, nello stile del corporativismo e in un’ottica di meritocrazia.
L’attuazione integrale della socializzazione era prevista, ironia della sorte, per il 25 aprile 1945.
MA PROPRIO IL 25 APRILE IL DECRETO FU ABROGATO
Infatti il 25 aprile 1945 tra i primi atti politico-amministrativi del CLNAI (il CLNAI era formato da: comunisti (PCI), cattolici (DC), azionisti (PdA), liberali (PLI), socialisti (PSIUP) e democratici-progressisti) dopo la sconfitta del fascismo nel nord Italia, gli industriali che avevano finanziato la "Resistenza", fornendogli enorme somme di denaro, vollero subito dal nuovo governo provvisorio del CLN, proprio l’abrogazione del Decreto Legge sulla Socializzazione.
I "Padroni" non gradivano affatto l'esproprio, ma volevano tornare a fare i "Padroni".
Eppure il PCI (quella un po' fascista) accettò che nelle commissioni della Repubblica Sociale Italiana venissero eletti elementi comunisti, un fatto minimizzato (quando non ignorato) dalla storiografia ufficiale. Fascisti e antifascisti insieme!!!
Del resto, nell'agosto 1936, Togliatti in persona aveva lanciato l'appello ( >>>>>> ) ai "fratelli in camicia nera" per la "salvezza dell'Italia" la "riconciliazione del popolo italiano", "facciamo proprio il programma dei fascisti".
Niente da stupirsi che dentro i fascisti (visto quanto diceva il Capo) vi fossero elementi comunisti.
Quando il 1° marzo 1944, alla «Terni» si svolsero le elezioni per la nomina delle commissioni di fabbrica, nelle liste sia della categoria operai, sia della categoria impiegati, furono inclusi, con l’assenso dei sindacati fascisti.... elementi comunisti, socialisti e anarchici.
Ma alla fine del conflitto, il principio della partecipazione operaia alla gestione delle aziende, i vincitori della guerra, ossia gli Alleati, non tollerarono il vago sentore di socialismo (comunismo) in Italia di tipo sovietico. Giammai !!!
Ai comunisti non restò altro da fare: la rivoluzione (stile sovietica) fu rimandata a tempi migliori, cancellando le imbarazzanti tracce della sinistra fascista, anzi si dichiararono "antifascisti".
Tuttavia in certi ambienti della sinistra antifascista, alcuni esponenti di quest’ultima in esilio all’estero rientrati in Italia (in primis proprio Togliatti) erano convinti che, liberato dai vincoli reazionari imposti dal regime, il Fascismo potesse realizzare finalmente le sue pagine di politica sociale (socialista) stalinista più avanzata.
Alcuni interventi vennero fatti creando precedenti clamorosi (come alla accennata Terni – confinati poi nell’oblio nel dopoguerra) di collaborazione tra fascisti, comunisti e socialisti. Esperienze che alcuni della sinistra cercarono pure di riproporre nel dopoguerra. Ma il vento era ormai cambiato.
Erano subentrati i partiti filo-americani che gli dissero “State buoni… non rompete troppo con queste pretese di voler essere voi il popolo. Siamo adesso noi la rappresentanza politica giusta".
Per breve tempo nominarono perfino Togliatti "ministro della giustizia", e lui ne approfittò subito varando "
l'amnistia per tutti i reati politici".... Ne beneficiarono sì migliaia di fascisti e collaborazionisti, ma soprattutto anche partigiani comunisti autori di efferati eccidi in stile stalinista.
Poi la "rappresentante politica giusta" gli diede il benservito. Loro alzarono un po' su la testa con l'"attentato a Togliatti" nel '48, dove si sfiorò in Italia anche la guerra civile. Ma gli altri non sarebbero stati a guardare. E gli altri non erano solo quelli della "politica giusta", ma gli Americani. (in Grecia - con i comunisti - ci avevano riempito i cimiteri).
Tuttavia e rimasto qualcosa della "Socializzazione" nell’articolo 46 della Costituzione Italiana dove c’è scritto: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende".

C'é solo scritto !!!
Ma in Italia, una novità é stata recentemente fatta dal Gruppo Volkswagen. A Verona il 18 maggio 2012 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Integrativo (socialisteggiante).
Che introduce i diritti di partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori: diritto di informazione, di consultazione e di cogestione. Cioè coinvolgimento attivo dei Collaboratori nel processo di sviluppo dell’Azienda che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa.

I tedeschi !!! OGGI.... che ci insegnano la "Socializzazione delle imprese" é il colmo !!!
Insomma significa che non era quello "il male assoluto"!!)
.

Infatti i giornali dell'epoca avevano plaudito:
"Un passo decisivo verso la più alta giustizia sociale"
QUANDO "REPUBBLICA" ERA UN PERIODICO FASCISTA
altri esponenti fascisti erano anche Pietro Nenni (camaleontista),
Pietro Ingrao (
prima nel (PNF), poi nel PCI.
Norberto Bobbio (
Fascista fin dalla gioventù, dal 1928).
Alessandro Natta (poi segretario del PCI).
Nilde Jotti, la compagna more uxorio, di Togliatti.
Eugenio Scalfari, che scriveva su Roma Fascista, 24 sett. 1942 .....
“Gli imperi moderni quali noi li concepiamo sono basati sul cardine “razza”,
escludendo pertanto l’estensione della cittadinanza da parte dello stato nucleo alle altre genti”.

( dovrebbe dirlo oggi alla "Signora B." sostenitrice dello "ius soli" )
( vedi tanti altri nomi .....QUI .>>>>
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12 FEBBRAIO 1944 IL ....

DECRETO LEGISLATIVO
N.375,
SULLA SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

In rete su alcuni siti si trova un testo leggermente differente da quello riportato qui sotto,
riguardo la legge che istituiva la socializzazione.
La leggera differenza si spiega col fatto che....
il testo qui sotto è quello riportato nella Gazzetta Ufficiale dell'epoca, il 30 giugno '44,
mentre quello dei siti accennati sopra è il testo preannunciato dagli organi di stampa in febbraio.
(da notare che all'indomani dalla presa del potere dei "resistenti" (il 25 aprile)
gli industriali che avevano appoggiato con ingenti risorse economiche i "Partigiani"
(non perché erano diventati di sinistra, ma per restare "Padroni")
pretesero dagli stessi la immediata cancellazione del Decreto 375.
I partigiani rossi, figli della “democrazia stalinista”,
la mattina stessa del loro insediamento al governo (25 aprile 1945)
la prima legge che di gran corsa abrogarono, con tanto di atto legislativo,
fu proprioil 375 sulla Socializzazione delle imprese.
Un decreto abrogativo che porta la firma di Mario Berlinguer, il padre di Enrico Berlinguer,
( comunisti )
che ancora oggi millantano credenziali di “difensori dei diritti dei lavoratori”
.


Insomma i "padroni" tornarono ad essere i "PADRONI",
con gran dispiacere dei "rossi", che attendevano dall'est, lo stalinista "potere al Popolo".
Poi cancellato il decreto, per togliere ogni ulteriore velleità immediate e future
gli angloamericani
appena entrati pretesero dai partigiani pure la consegna di tutte le armi.
(le stesse armi che "umanamente" avevano giustiziato i fascisti)
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( Ripreso da TESEO ) ---Per comprendere a fondo l’enorme portata rivoluzionaria della Socializzazione, è necessario tornare un po’ indietro nel tempo: alla cosiddetta “Rivoluzione industriale”. Per Rivoluzione industriale si intende un processo di evoluzione economica che da un sistema agricolo-artigianale-commerciale porta ad un sistema industriale “moderno”, il quale è caratterizzato dall’uso generalizzato di macchine azionate da energia meccanica e dall’utilizzo di nuove fonti energetiche inanimate (come ad esempio i combustibili fossili). Tale processo avviene gradualmente tra metà ‘700 e metà ‘800. In sostanza, però, cosa accade? La nascente impresa capitalistica dunque, dopo aver soppiantato la tradizionale impresa artigianale, grazie all’ampio impiego di macchinari sempre più numerosi ed efficienti, aveva sovvertito di fatto il rapporto tra il lavoro umano e gli strumenti di lavoro veri e propri.

Nell’oramai antica impresa artigianale era la qualità dell’opera dell’uomo a determinare la qualità del prodotto e della conseguente retribuzione; nella nuova impresa capitalista, invece, era la macchina a conquistare il primato nei confronti del meccanismo produzione/profitto, denobilitanto fattualmente l’uomo a suo accessorio. Inoltre nacque al tempo la famosa “legge bronzea dei salari”: essendo l’opera dell’uomo meno richiesta e, quindi, deprezzata, il deprezzamento doveva colpire necessariamente anche i salari (poi “salari di sussistenza”, ossia il minimo per la sopravvivenza stessa dell’operaio).
L’imprenditore, a sua volta, smetteva di essere il “primo” lavoratore dell’impresa, comunque in rapporto umano con gli operai, e diveniva ora azionista: ossia colui che fornisce capitale. Che cosa dice, invece, il PRIMO articolo del decreto n. 375/1944? «Alla gestione della impresa SOCIALIZZATA prende parte DIRETTA IL LAVORO». A imperare non è più quindi l’impalpabile e apolide tirannia del capitale, unico e anonimo beneficiario del profitto senza limiti e senza regole, bensì la co-gestione dell’impresa da parte di proprietari/capi (ma presenti e attivi) e operai/lavoratori (finalmente protagonisti).
Ciò vuol dire: Consiglio di Gestione composto per la metà dai rappresentanti degli operai, eletti da quest’ultimi tramite votazione segreta. Imprenditore e lavoratori diventano quindi una comunità che opera di concerto per il bene dell’impresa stessa che essi rappresentano. Sì, proprio perché socializzare vuol dire anzitutto costituire una società; al contrario le società capitalistiche per azioni – contro ciò che comunemente si crede – non sono affatto loro stesse società, ma proprietarie di società, solamente fornitrici di capitali, e quindi avulse dai reali processi di lavoro e produzione.
Ultimo articolo e ultimo punto, certamente il più rivoluzionario: la ripartizione degli Utili e la destinazione delle Eccedenze (un buon marxista avrebbe parlato di “plusvalore”).
Leggiamo quindi l’art. 46: «Gli utili dell’impresa […] verranno ripartiti tra i lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, in rapporto all’entità delle renumerazioni percepite nel corso dell’anno. Tale ripartizione non potrà superare comunque il 30 per cento del complesso delle retribuzioni nette corrisposte ai lavoratori nel corso dell’esercizio. Le eccedenze saranno destinate ad una cassa di compensazione amministrata dall’Istituto di Gestione e Finanziamento e destinata a scopi di natura sociale e produttiva».
ogni altro commento risulta superfluo…
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(dalla G.Uff d’Italia, 30 Giugno 1944, n. 151):
DECRETO LEGISLATIVO
N.375
SULLA SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
 
 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 12 Febbraio 1944 - XXII, n. 375.
 
Socializzazione delle imprese
 
IL DUCE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Vista la Carta del Lavoro;
Vista la “Premessa fondamentale per la creazione della nuova struttura dell’economia italiana approvata dal Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 1944;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per la Giustizia
Decreta:
 
 

 Titolo 1. – DELLA SOCIALIZZAZIONE DELLA IMPRESA

 

 Art. 1. (Imprese socializzate) - Le imprese di proprietà privata che dalla data del 1° gennaio 1944 abbiano almeno un milione di capitale o impieghino almeno cento lavoratori, sono socializzate.

Sono altresì socializzate tutte le imprese di proprietà dello Stato, delle Province e dei Comuni nonché ogni altra impresa a carattere pubblico.

Alla gestione della impresa socializzata prende parte diretta il lavoro.

L’ordinamento dell’impresa socializzata è disciplinato dal presente decreto e relative norme di attuazione, dallo statuto di ciascuna impresa, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in quanto non contrastino con il presente decreto.

 

Art. 2. (Organi delle imprese socializzate) - Gli organi delle imprese socializzate sono:

a)  per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata: il capo dell’impresa; l’assemblea; il consiglio di gestione; il collegio dei sindaci:

b)  per le altre società e per le imprese individuali: il capo dell’impresa e il consiglio di gestione:

c)  per le imprese di proprietà dello Stato e per le imprese a carattere pubblico che non abbiano forma di società: il capo dell’impresa; il consiglio di gestione; il collegio dei revisori.

 

 

Sezione 1. - Amministrazione delle Imprese socializzate.

 

Capo I (Organi delle imprese socializzate) - Amministrazione delle imprese di proprietà privata aventi forma di società.

 

 Art. 3. (Organi collegiali delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) - Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, fanno parte degli organi collegiali, membri eletti dai lavoratori dell’impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.

 

 Art. 4. (Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale) - All’assemblea partecipano i rappresentanti dei lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, con un numero di voti pari a quello dei rappresentanti del capitale intervenuto.

Il consiglio di gestione, nominato dall’assemblea, è formato per metà di membri scelti fra i lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.

Il collegio sindacale, pure nominato dall’assemblea, è formato per metà di membri designati dai lavoratori e per metà di membri designati dai soci. Il presidente del Collegio sindacale è scelto fra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti.

 

 Art. 5. (Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata) - Nelle società non contemplate nel precedente articolo £ il consiglio di gestione è formato da un numero di soci che verrà stabilito dallo statuto della società, e di un egual numero di membri eletti fra i lavoratori dell’impresa, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.

 

 Art. 6. (Poteri del consiglio di gestione) - Il consiglio di gestione delle imprese private aventi forma di società, sulla base di un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e finanziari della gestione:  

a)  delibera su tutte le questioni relative alla vita dell’impresa, all’indirizzo ed allo svolgimento della produzione nel quadro del piano nazionale stabilito dai competenti organi di Stato;

b)  esprime il proprio parere su ogni questione inerente alla disciplina ed alla tutela del lavoro nella impresa;

c)  esercita in genere nell’impresa tutti i poteri attribuitigli dallo statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento;

d)  redige il bilancio dell’impresa e propone la ripartizione degli utili ai sensi delle disposizioni del presente decreto e del Codice Civile.

 

 Art. 7 (Votazioni) - Nelle votazioni tanto dell’assemblea quanto del consiglio di gestione, prevale, in caso di parità di voti, il voto del capo dell’impresa che di diritto presiede i predetti organi sociali.

 

 Art. 8 (Cauzione dei membri del consiglio di gestione) - I membri dei consigli di gestione eletti dai lavoratori sono dispensati dall’obbligo di prestare cauzione.

 

 Art. 9 (Capo dell’impresa) - Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata il capo dell’impresa è eletto dall’assemblea fra persone di provata capacità tecnica o amministrativa nell’impresa o fuori.

Nelle altre imprese aventi forma di società il capo dell’impresa è nominato fra soci con le modalità previste dagli atti costitutivi, dagli statuti e dai regolamenti delle società stesse.

 

 Art. 10. (Poteri del capo dell’impresa) - Il capo dell’impresa dirige e rappresenta a tutti gli effetti l’impresa stessa; convoca e presiede l’assemblea, nelle imprese in cui esiste; convoca e presiede altresì il consiglio di gestione.

Egli ha la responsabilità ed i doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti e tutti i poteri riconosciutigli dallo statuto, nonché quelli previsti dalle leggi vigenti, ove non contrastino con le disposizioni del presente decreto.

 

 

 Capo II - Amministrazione delle imprese di proprietà privata individuale.

 

 Art. 11. (Consiglio di gestione) - Nelle imprese individuali viene costituito un consiglio di gestione composto di almeno tre membri eletti, secondo il regolamento dell’impresa, dai lavoratori: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici.

 

 Art. 12. (Capo dell’impresa - Poteri del consiglio di gestione) - Nelle imprese individuali l’imprenditore, il quale assume la figura giuridica di capo dell’impresa con la responsabilità e i doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti, è coadiuvato nella gestione della impresa stessa dal consiglio di gestione.

L’imprenditore, capo dell’impresa, deve riunire periodicamente e almeno una volta al mese il consiglio, per sottoporgli le questioni relative alla vita produttiva dell’impresa, ed ogni anno alla chiusura della gestione per l’approvazione del bilancio e il riparto degli utili.

 

 

 Capo III - Amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato.

 

 Art. 13. (Capo dell’impresa) - Il capo dell’impresa di proprietà dello Stato è nominato con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze su designazione dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, tra i membri del consiglio di gestione dell’impresa o fra altri elementi dell’impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo, che diano speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa.

Il capo dell’impresa ha la responsabilità ed i doveri di cui ai successivi art. 22 e seguenti ed i poteri che saranno determinati dallo statuto di ogni impresa.

 

 Art. 14. (Consiglio di gestione) - Il consiglio di gestione è presieduto dal capo dell’impresa ed è composto di rappresentanti eletti dalle varie categorie dei lavoratori dell’impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, nonché di almeno un rappresentante proposto dall’Istituto di Gestione e Finanziamento e nominato dal Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze.

Le modalità di elezione ed il numero dei membri del consiglio saranno determinati dallo statuto dell’impresa.

Nessuno speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è dovuto ai membri del consiglio di gestione per tale loro attività.

 

 Art. 15. (Poteri del consiglio di gestione) - Per i poteri del consiglio di gestione delle imprese di proprietà dello Stato, valgono le norme contenute nel precedente articolo 7.

 

 Art. 16. (Costituzione del collegio dei revisori) - Il collegio dei revisori delle imprese di proprietà dello Stato è costituito con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su designazione dell’Istituto di Gestione e Finanziamento.

Il compenso dei revisori è determinato dall’Istituto di Gestione e Finanziamento

 

 Art. 17. (Approvazione del bilancio e riparto degli utili; deliberazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione) - Nelle imprese di proprietà dello Stato il bilancio e il progetto di riparto degli utili sono proposti dal consiglio di gestione ed approvati dall’istituto di Gestione e Finanziamento.

Gli aumenti, le riduzioni di capitale, le fusioni, le concentrazioni, nonché lo scioglimento e le liquidazioni delle imprese di proprietà dello Stato sono proposte dall’Istituto di Gestione e Finanziamento, sentito il consiglio di gestione delle imprese interessate e approvati dal Ministro dell’Economia Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze e con gli altri Ministri interessati.

 

 

 Capo IV - Amministrazione delle imprese a carattere pubblico

 

Art. 18. (Amministrazione delle imprese a carattere pubblico) - L’Amministrazione delle imprese a carattere pubblico sarà regolata dalle norme di cui al capo I di questa sezione, quando le imprese stesse siano costituite in forma di società. In tutti gli altri casi si applicheranno le norme di cui al capo terzo.

 

 

 Capo V - Disposizioni comuni ai capi precedenti.

 

 Art. 19. (Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata) - Tutte le imprese private aventi forma di società dovranno provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto; le imprese private individuali dovranno anch’esse redigere uno statuto.

Gli statuti saranno sottoposti all’approvazione del Ministero dell’Economia Corporativa il quale li trasmetterà al Tribunale competente per territorio per la trascrizione nel registro delle imprese previsto dal codice civile.

Il Ministro per L’economia Corporativa stabilirà con propri decreti il termine entro il quale le diverse categorie di imprese dovranno presentare i nuovi statuti all’approvazione.

 

 Art. 20. (Atti costitutivi e statuti delle imprese di proprietà dello Stato e delle imprese a carattere pubblico) - Gli ordinamenti, gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di proprietà dello Stato e delle imprese a carattere pubblico, come pure ogni loro modificazione, sono approvati con decreto del Ministero per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati.

 

 Art. 21. (Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori) - I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle imprese socializzate, sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori dell’impresa, operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici, fra i lavoratori delle singole categorie che abbiano almeno 25 anni di età ed almeno 5 anni di appartenenza all’impresa e che abbiano inoltre dimostrato fedeltà al lavoro e provata capacità tecnica e amministrativa.

 

 

 Sezione II. - Responsabilità del capo dell’impresa e degli amministratori.

 

 Art. 22. (Responsabilità del capo dell’impresa) - Il capo dell’impresa è personalmente responsabile di fronte allo Stato dell’andamento della produzione dell’impresa e può essere rimosso e sostituito a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, oltre che nei casi previsti dalle vigenti Leggi, quando la sua attività non risponda alle esigenze dei piani generali della produzione e alle direttive della politica sociale dello Stato.

 

 Art. 23. (Sostituzione del capo dell’impresa di proprietà dello stato) - Nelle imprese di proprietà dello Stato la sostituzione del capo dell’impresa è disposta dal Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati, d’ufficio o su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento o del consiglio di gestione dell’impresa o dei revisori, premessi gli opportuni accertamenti.

 

 Art. 24. (Sostituzione del capo dell’impresa privata avente forma di società) - Nelle società per azioni e a responsabilità limitata ed in accomandita per azioni la sostituzione del capo dell’impresa è deliberata dall’assemblea.

Nelle imprese aventi forma di società, la sostituzione del capo dell’impresa è regolata dagli statuti, e può, in ogni caso, essere promossa dal Consiglio di Gestione con la stessa procedura prevista dall’art. 25 e seguenti per le imprese private ed individuali.

E’ in ogni caso facoltà del Ministro per l’Economia Corporativa di provvedere dapprima alla temporanea sostituzione del capo dell’impresa quanto egli dimostri di non possedere i necessari requisiti inerenti alle sue funzioni o manchi ai doveri indicati all’art.22.

 

 Art. 25. (Sostituzione del capo della impresa privata individuata) - Nelle imprese private individuali l’imprenditore capo dell’impresa può essere sostituito soltanto in seguito a sentenza della Magistratura del Lavoro che ne dichiari la responsabilità.

L’azione per la dichiarazione di responsabilità può essere promossa dal consiglio di gestione dell’impresa, dall’Istituto di Gestione e Finanziamento, qualora interessato nell’impresa, e dal Ministro per l’Economia Corporativa, mediante istanza al Procuratore di stato presso la Corte d’Appello competente per territorio.

 

 Art. 26. (Procedura dinanzi alla Magistratura del Lavoro) - La Magistratura del Lavoro, sentito l’imprenditore, il Pubblico Ministero, il consiglio di gestione dell’impresa, il Ministro per l’Economia Corporativa e l’Istituto di Gestione e Finanziamento in quanto interessato, premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza la responsabilità dell’imprenditore.

Contro la sentenza è ammesso ricorso per cassazione a norma dell’articolo 426 del Cod. Pr. Civ.

 

 Art. 27. (Sanzioni contro il capo dell’impresa) - A seguito della sentenza che dichiara la responsabilità dell’imprenditore, il Ministro per L’Economia Corporativa adotterà quei provvedimenti amministrativi che riterrà del caso affidando, se occorre, la gestione dell’impresa ad una cooperativa da costituirsi tra i dipendenti dell’impresa medesima con l’osservanza delle norme da stabilirsi caso per caso.

 

 Art. 28. (Misure cautelari) - Pendente l’azione di cui agli articoli precedenti il Ministro per l’Economia Corporativa può sospendere, con proprio decreto, l’imprenditore, capo dell’impresa, dalla sua attività e nominare un commissario per la temporanea amministrazione dell’impresa.

 

 Art. 29. (Responsabilità dei membri del consiglio di gestione) - Qualora il consiglio di gestione dell’impresa dimostri di non possedere sufficiente senso di responsabilità nell’assolvimento dei compiti affidatigli per l’adeguamento dell’attività dell’impresa alle esigenze dei piani di produzione e alla politica sociale della Repubblica, il Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro per le Finanze, puo disporre, premessi gli opportuni accertamenti, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un Commissario per la temporanea gestione dell’impresa.

L’intervento del Ministro per l’Economia Corporativa può avvenire d’ufficio o su istanza dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, se interessato, o dal capo dell’impresa o dell’assemblea o dei sindaci, ovvero dei revisori.

 

 Art. 30. (Sanzioni penali) - Al capo dell’impresa ed ai membri del consiglio di gestione di essa sono applicabili tutte le sanzioni penali previste dalle leggi per gli imprenditori, soci ed amministratori delle società commerciali.

 

 

 Titolo II. - DEL PASSAGGIO DELLE IMPRESE DI PROPRIETA' DELLO STATO

 

 Art. 31. Determinazione delle imprese da passare in proprietà dello Stato-  La proprietà di imprese che interessino settori chiave per la indipendenza politica ed economica del Paese, nonché di imprese fornitrici di materie prime, di energia o di servizi necessari al regolare svolgimento della vita sociale, può essere assunta dallo Stato a mezzo dell’I.Ge.Fi. secondo le norme del presente decreto.

Quando l’impresa comprenda aziende aventi attività produttive diverse, lo stato può assumere la proprietà di parte soltanto dell’impresa stessa.

Lo Stato può inoltre partecipare al capitale di imprese private.

 

 Art. 32. (Procedura del passaggio delle imprese in proprietà dello Stato) - Con decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, saranno di volta in volta determinate le imprese di cui lo Stato intenda assumere la proprietà.

 

 Art. 33. (Nomina e compiti del sindacatore) - Con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa, ciascuna impresa per la quale sia stato deciso il passaggio in proprietà dello Stato, è sottoposta a sindacato e ne viene nominato un sindacatore.

Il sindacatore ha il compito di svolgere, sentiti gli organi normali di amministrazione dell’impresa e con l’Istituto di Gestione e Finanziamento, le operazioni necessarie alla determinazione del valore reale delle quote di capitale per la loro conversione in Titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento.

 

 Art. 34. (Nomina e compiti del Commissario del Governo) - Il Ministro per l’Economia Corporativa può anche affidare la gestione straordinaria dell’impresa, di cui lo Stato intenda assumere la proprietà, ad un Commissario del Governo, eventualmente scelto fra gli amministratori in carica.

In ogni caso, alla data di pubblicazione del decreto di cui al successivo art. 40, che stabilisce il valore reale delle quote di capitale, gli organi di amministrazione dell’impresa sono sciolti di diritto e il sindacatore ne riassume i poteri con la veste di Commissario del Governo, per il tempo necessario alla costituzione del consiglio di gestione e alla nomina del capo dell’impresa.

 

 Art. 35. (Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del capitale) - Sono nulli i negozi tra vivi che comunque modifichino il rapporto di proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti il capitale delle imprese per le quali viene deciso il passaggio in proprietà dello Stato, effettuati dal giorno dell’entrata in vigore del provvedimento che ordina il passaggio di proprietà.

 

 Art. 36. (Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello Stato) -  L’Amministrazione del capitale delle imprese assunte in proprietà dello Stato è controllata dall’Istituto di Gestione e Finanziamento, ente pubblico con propria responsabilità giuridica.

La costituzione dell’Istituto e l’approvazione del relativo statuto saranno disposti con separato provvedimento.

 

 Art. 37.(Compiti dell’Istituto di Gestione e Finanziamento)  - L’Istituto di Gestione e Finanziamento controlla l’attività delle imprese di cui all’articolo 31, secondo le direttive del Ministro per l’Economia Corporativa e del Ministro per le Finanze ed amministra altresì le partecipazioni assunte dallo Stato in imprese private.

 

 Art. 38. (Trasformazione delle quote di capitale) - Le quote di capitale già investite nelle imprese che passano in proprietà dello Stato vengono sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso l’Istituto di Gestione e Finanziamento, rappresentate da titoli emessi dall’Istituto medesimo ai sensi dei successivi articoli.

 

 Art. 39. (Valore di trasformazione delle quote di capitale) - La sostituzione delle quote di capitale già investite in ciascuna impresa che passa in proprietà dello Stato, con i titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento viene effettuata per un ammontare pari al valore reale di quelle quote di capitale.

 

 Art. 40. (Determinazione del valore delle quote di capitale) - Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in proprietà dello Stato, sarà determinato con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, in contraddittorio con gli amministratori dell’impresa.

Contro il decreto del Ministro per l’Economia Corporativa è ammesso ricorso anche per il merito, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale da parte degli amministratori dell’impresa o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

 

 Art. 41. (Caratteristiche dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento) - I titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento sono nominativi, negoziabili, trasferibili ed a reddito variabile.

Essi vengono emessi in serie distinte corrispondenti ai singoli settori di produzione. Per ciascuna serie il reddito sarà annualmente determinato dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito, su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, tenuto conto dell’andamento dei relativi settori produttivi e quello generale della produzione.

 

 Art. 42. (Limitazione alla negoziabilità dei titoli) - E’ demandata al Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito la facoltà di limitare la negoziabilità dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento emessi in sostituzione di quote di capitale, od anche di disporre l’iscrizione nei libri dell’Istituto del credito dei titolari di tali quote, senza che venga effettuata la materiale consegna dei titoli.

 

 Art. 43. (Modalità del passaggio in proprietà dello Stato) - Con il decreto che dispone il trapasso della proprietà dell’impresa allo stato, o con successivi decreti, possono essere stabilite le norme integrative o di esecuzione sulle modalità e termini del trapasso medesimo, nonché quelle altre norme, modalità e termini che si rendessero necessari ed opportuni per il trasferimento del capitale allo Stato e per la assegnazione e distribuzione dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento agli aventi titolo.

 

 Titolo III. - DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

 

 Art. 44. (Determinazione degli utili) - Gli utili netti delle imprese risultano dai bilanci compilati secondo le norme del codice civile e sulla base di una contabilità aziendale che sarà successivamente unificata con opportuno provvedimento di legge.

 

 Art. 45. (Remunerazione del capitale) - Sugli utili netti, dopo le assegnazioni di legge a riserva e la costituzione di eventuali riserve speciali che saranno stabilite dagli statuti e dai regolamenti, è ammessa una renumerazione al capitale conferito nell’impresa, in una misura non superiore ad un massimo fissato annualmente per i singoli settori produttivi, dal Comitato dei Ministri per la tutela del risparmio e l’esercizio del credito.

 

 Art. 46. - Gli utili dell’impresa, detratte le assegnazioni di cui all’articolo precedente, verranno ripartiti tra i lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, in rapporto all’entità delle renumerazioni percepite nel corso dell’anno.

Tale ripartizione non potrà superare comunque il 30 per cento del complesso delle retribuzioni nette corrisposte ai lavoratori nel corso dell’esercizio.

Le eccedenze saranno destinate ad una cassa di compensazione amministrata dall’Istituto di Gestione e Finanziamento e destinata a scopi di natura sociale e produttiva.

Con separato provvedimento del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze sarà approvato il regolamento di tale cassa. 

 

Il presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, entrerà in vigore il giorno stabilito con successivo decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana.

 

Dal quartiere generale, addì 12 Febbraio 1944-XXII.

 

MUSSOLINI ( Tarchi, Pellegrini, Pisenti )

 

V° il Guardiasigilli: Pisenti

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