L'ITALIA FASCISTA
CARTA DEL LAVORO - ORGANIZZAZIONI - PREVIDENZE - ASSICURAZIONI

"...non vi è Paese al mondo che
possa fino ad oggi vantare qualche
cosa di simile". A.Turati

LA CARTA DEL LAVORO

Il 21 aprile 1927, celebrandosi il Natale di Roma e la Festa Italiana del Lavoro, il Gran Consiglio Fascista presieduto da Benito Mussolini, Capo del Governo e Duce del Fascismo, promulgò la « Carta del Lavoro » la quale costituisce uno degli atti fondamentali della Rivoluzione Fascista.
Ne riportiamo il testo perchè si tratta di un documento, che, per la sua brevità e l'alta sua importanza, è necessario sia conosciuto integralmente prima che se ne passi alla illustrazione.

DELLO STATO CORPORATIVO E DELLA SUA ORGANIZZAZIONE

1. - La Nazione Italiana è un organismo avente fine, vita, mezzi di azione superiore a quelli degli individui divisi o raggruppati che lo compongono. È una unità morale, politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato fascista.
2. - Il lavoro sotto le sue forme intellettuali, tecniche e manuali è un dovere sociale. A questo titolo e solo a questo titolo è tutelato dallo Stato.
3. - L'organizzazione professionale (o sindacale) è libera. Ma solo il sindacato riconosciuto legalmente, e sottoposto al controllo, ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro per cui è costituito ; di tutelarne di fronte allo Stato o alle altre associazioni professionali, gli interessi ; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori tutti gli appartenenti alla
categoria ; di imporre loro contributi e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico.
4. - Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione completa la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.
5. - La magistratura del lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro sia che vertano sull'osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni di lavoro.
6. - Le associazioni professionali legalmente riconosciute, assicurano l'eguaglianza giuridica tra i datori di lavori e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione del lavoro e ne promuovono il perfezionamento.
Le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi.
In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione nazionale, le corporazioni sono dalla legge, riconosciute come organi dello Stato.
7. - Lo Stato corporativo considera la iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione.
L'organizzazione privata della produzione, essendo una funzione d'interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione dello forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato, od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha le responsabilità.
8. - Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento e il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una
libera professione o un'arte e le associazioni di pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo.
9. - L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell' incoraggiamento e della gestione diretta.
10. - Nelle controversie collettive del lavoro l'azione giudiziaria non può essere intentata se l'organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione.
Nelle controversie individuali concernenti l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione.
La competenza per tali controversie è dovuta alla Magistratura ordinaria con l'aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate.

DEL CONTRATTO DI LAVORO E
DELLE GARANZIE DEL LAVORO


11. - Le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro fra le categorie di datori di lavoro e di lavoratori che rappresentano.
Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado sotto la guida e il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione da parte dell'associazione di grado superiore, nei casi previsti. dalla legge e dagli statuti.
Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di nullità, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura o sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro.
12. - L'azione del sindacato, l'opera conciliativa
degli organi corporativi e la sentenza della Magistratura del lavoro garantiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali della vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro.
La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi.
13. - I dati rilevati dalle pubbliche amministrazioni, dall'Istituto Centrale di Statistica e dalle Associazioni professionali legalmente riconosciute circa le condizioni della produzione e del lavoro e la situazione del mercato monetario e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d'opera, coordinati ed elaborati dal Ministero delle Corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli interessi delle varie classi fra di loro e di queste coll' interesse superiore della, produzione.
14. - La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consentanea alle esigenze del lavoratore e dell'impresa. Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo e la liquidazione dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o settimanali.
Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici viene retribuito con una percentuale in più, rispetto al lavoro diurno.
Quando il lavoro sia retribuito a cottimo le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo che all'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base.
15. - Il prestatore d'opera ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeniche.
I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme di legge esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese, e nei limiti di tali esigenze procureranno altresì che siano rispettate le festività civili e religiose, secondo le tradizioni locali. L'orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente ed intensamente osservato dal prestatore d'opera.
16. - Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore d'opera nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.
17. - Nelle imprese a lavoro continuo, il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.
18. - Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell'Azienda non risolve il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Egualmente la malattia del lavoratore che non ecceda una determinata durata non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della M. V. S. N. non è causa di licenziamento.
19. - Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell'azienda commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e per i casi più gravi con il licenziamento immediato senza indennità. Saranno specificati i casi in cui l'imprenditore può infliggere la multa o la sospensione o il licenziamento senza indennità.
20. - Il prestatore di opera di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.
21. - Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la polizia e l'igiene del lavoro a domicilio.

DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO

22. - Soltanto lo Stato può accertare e controllare il fenomeno della occupazione dei lavoratori, indice complesso delle condizioni della produzione e del lavoro.
23. - L'Ufficio di collocamento a base paritetica è sotto il controllo degli organi corporativi. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera pel tramite di detti uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito e ai Sindacati Fascisti, secondo la loro anzianità di iscrizione.
24. - Le associazioni professionali di lavoratori hanno l'obbligo di esercitare una azione selettiva fra i lavoratori, diretta a elevarne sempre di più la capacità tecnica e il valore morale.
25. - Gli organi corporativi sorvegliano perchè siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.

DELLA PREVIDENZA, DELL'ASSISTENZA,
DELLA EDUCAZIONE E DELLA ISTRUZIONE

26. - La previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto più è possibile, il sistema e gli Istituti della Previdenza.
27. - Lo Stato Fascista si propone:

1° il perfezionamento dell'assicurazione Infortuni ;
2° il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità ;
3° l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come
avviamento all'assicurazione generale contro tutto le malattie ;
4° il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ;
5° l'adozione di forme speciali assicurative dotalizie per i giovani lavoratori.

28. - È compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentati nelle pratiche amministra
tive e giudiziarie relative all'Assicurazione infortuni e alle assicurazioni sociali ;
Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse Mutue per malattia col contributo dei datori e dei prestatori di opera da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi.
29. - L'assistenza ai propri rappresentanti, -soci e non soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza, nè possono delegarle ad altri enti od istituti se non per obiettivi d'indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie.
30. - L'educazione e l'istruzione specie l'istruzione professionale, dei loro rappresentati, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l'azione delle Opere nazionali relative al Dopolavoro e delle altre iniziative di educazione.

* * *

La Carta del Lavoro è ispirata a tutto il pensiero politico Mussoliniano, di cui ho voluto dare di proposito alcuni cenni, e al sindacalismo che Egli ha portato, dalle vicende storiche e dottrinarie dell'anteguerra e della guerra e della rivoluzione, a fondamento dello Stato Fascista : grandezza della Nazione, elevazione del lavoro in tutte le sue manifestazioni, elevazione dell'associazione professionale (sindacato) alla dignità di pubblico istituto, subordinazione dell'attività individuale all'interesse della Nazione (tutto nello Stato, nulla fuori e contro lo Stato), parità giuridica delle categorie di fronte allo Stato, collaborazione tra le forze dell'economia nazionale, incremento della produzione, intervento utile e sapiente dello Stato nei rapporti del lavoro e nelle attività economiche, miglioramento delle
condizioni fisiche, economiche, culturali, professionali e spirituali delle masse lavoratrici attraverso una perfezionata legislazione sociale, sono i punti basilari su cui si erge - mirabile nella concezione - la nuova struttura politica (giuridica ed economica) dettata dalla Carta del Lavoro.
I principi contenuti nella Carta del Lavoro hanno valore di legge in virtù di deliberazione del Gran Consiglio Fascista ed hanno trovato attuazione e applicazione di fatto nella legislazione sociale e del lavoro, come verremo dicendo, e in altre manifestazioni dell'attività nazionale sindacale.
Dopo un'affermazione di natura politica e morale intorno agli elementi Nazione e Lavoro, essi principi regolano in senso giuridico, economico e amministrativo l'ordinamento sindacale e corporativo, i rapporti del lavoro, l'intervento dello Stato nell'economia nazionale, l'impiego della mano d'opera, l'assistenza, la previdenza, l'educazione (specie professionale) dei lavoratori.

LA LEGGE 3 APRILE 1926

Le prime nove dichiarazioni trovano attuazione nella legge 3 aprile 1926 e nel regolamento, per questa legge, emanato il 1° luglio 1926.
Il fatto Nazione è una realtà che gli italiani hanno potuto meglio intendere durante la guerra e che oggi riconoscono nelle vicende della vita economica per cui solo dove è una Nazione ricca e prospera possono le masse lavoratrici trovare condizioni di lavoro favorevoli e sicure. Lo Stato Fascista è, appunto per questo, una organizzazione politica, ben disciplinata ed ordinata, di questo nostro Paese così ricco, non solo di tradizioni, ma di braccia e di intelletti che domani, in una armonia di opere e di sviluppi - secondo un fine superiore - offriranno ricchezze, benessere e potenza alla Nazione e ai singoli cittadini.
L'elemento lavoro costituisce una preoccupazione co
stante di Mussolini che lo vuole innalzato a funzioni di dovere sociale senza distinzioni false fra lavoro manuale e lavoro intellettuale o tecnico. Dopo le fasi storiche :, lavoro degli schiavi, lavoro servile, lavoro delle corporazioni medioevali e lavoro salariato dell'età moderna, il lavoro è assurto nella concezione fascista, a questa missione di elemento fondamentale, nonchè dell'economia, della potenza nazionale. E per questo Mussolini - che conobbe le asprezze della vita, la durezza e la santità del lavoro, il lavoro delle mani come il lavoro del cervello - vuole che il lavoro, non più come merce considerato, ma come espressione di un dovere sociale, sia protetto, assistito, perfezionato. E nessuno più di Lui, che conobbe fin da fanciullo le fatiche del lavoro e la passione agli studi, può intendere il complesso problema sociale del lavoro ed amarne l'elevazione.

Abbiamo detto che le prime nove dichiarazioni sono attuate nella legge 3 aprile 1926.
Le norme di quest'importantissima legge riguardano:

NORMA 1 - Il riconoscimento giuridico dei sindacati, assoggettati al controllo dello Stato e composti di datori di lavoro di lavoratori e di liberi professionisti.
I sindacati dei lavoratori fanno capo, per mezzo di organi intermedi (federazioni) ad una Confederazione Nazionale di Sindacati Fascisti (di cui fa parte la Federazione degli intellettuali) e ad una Confederazione Fascista Nazionale degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei. I sindacati dei datori di lavoro fanno capo alle seguenti organizzazioni:
1) Confederazione Generale Fascista della Industria Italiana,
della quale fa parte la Federazione Autonoma dell'Artiginato ;
2) Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti ;
3) Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori ;
4) Confederazione Nazionale Fascista dei datori di lavoro dei trasporti marittimi ed aerei ;
5) Confederazione Nazionale Fascista dei trasporti e della navigazione interna ;
6) Confederazione Generale bancaria fascista.


Le norme della legge 3 aprile non si applicano alle Associazioni dei dipendenti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza (associazioni generali del Pubblico Impiego, dipendenti dello Stato, dipendenti degli Enti morali, dipendenti da Enti parastatali, Associazioni Ferrovieri, Postelegrafonici, Scuola Primaria ecc.) le quali non possono stipulare contratti collettivi di lavoro. Si tratta di associazioni così dette autorizzate.
Vi sono infatti associazioni vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione del grado e dall'impiego e di altre pene disciplinari, fra ufficiali, sottufficiali e soldati del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato, magistrati, professori degli Istituti d'istruzione superiore e media, funzionari dei seguenti ministeri : Interni, Esteri, Corporazioni e Colonie.


La legge stabilisce poi l'istituzione di organi superiori di collegamento fra le associazioni sindacali, composti dei rappresentanti di queste e presieduti da un rappresentante dello Stato. Si tratta delle Corporazioni, le quali - veri organi dello Stato - eserciteranno funzioni giuridiche ed economiche e determineranno le caratteristiche proprie della nuova economia Fascista. Si prevede che ai fini di raggiungere un efficace ordinamento corporativo sia opportuno ritoccare l'ordinamento sindacale.

NORMA 2 - Facoltà e attribuzione alle associazioni sindacali di stipulare i contratti collettivi di lavoro i quali, una volta riconosciuti rispondenti alle norme di legge, vengono pubblicati e depositati.
NORMA 3 - Istituzione della magistratura del lavoro la quale ha per iscopo di impedire e risolvere le controversie del lavoro. Essa è rappresentata presso ogni Corte di Appello da un Collegio composto di un pre
sidente, di due consiglieri di Corte di Appello e di due esperti nella materia.
NORMA 4 - Divieto della serrata e dello sciopero. Tale divieto è logico e fondatissimo, sia perchè lo Stato ha creato gli organi speciali competenti a risolvere qualsiasi vertenza (dalle associazioni territoriali e nazionali alla magistratura del lavoro) sia perché sono note ormai le conseguenze che tali manifestazioni apportano alla economia nazionale.

Il 3° e 4° comma, dell'art. 1° della legge 3 aprile, stabiliscono rispettivamente che : 1° oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci le associazioni si propongono di perseguire e perseguono effettivamente scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi; 2° i dirigenti dell'associazione devono dare garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale.


Ebbene : quale differenza e quale progresso rispetto agli statuti delle leghe rosse le quali riassumevano i loro scopi in questo articolo « Le lega ha per fine l'aumento del salario » !
Il salario, come dimostra ormai la nostra legislazione e come ormai hanno capito anche le nostre masse laboriose, non può migliorare che là dove sia ordine, produzione, prosperità e potenza Nazionale.

ECONOMIA CORPORATIVA

Dice la VI dichiarazione della Carta del lavoro «Le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato».
Bene a proposito ha commentato S. E. Bottai, nella sua illustrazione della Carta del Lavoro, che « con la corporazione, siamo fuori e oltre l'organizzazione e la stessa idea sindacale, e che con essa si entra nel meccanismo corporativo e si realizza l'idea corporativa, per
cui lo Stato, inquadrate tutte le forze della produzione nelle gerarchie sindacali, mira a utilizzare gli organismi risultati ai fini superiori della produzione nazionale raccoglie cioè le rappresentanze delle varie attività concorrenti al fenomeno produttivo, le cerne e le distribuisce in consessi tecnici (le corporazioni) e dal loro contatto intelligente mira a trarre vantaggi per il fenomeno produttivo medesimo.
Particolare importanza ha poi la dichiarazione IX «L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del contratto dell' incoraggiamento o della gestione diretta ».

Non è più, come si vede in questa affermazione, lo Stato liberale che lascia tutto fare senza nè favorire nè aiutare le buone iniziative, nè controllare o gestire quelle imprese che conviene allo Stato, nell' interesse comune della Nazione, controllare o gestire e non è più neppure lo Stato socialista che intende collettivizzare i mezzi di produzione e - se comunista - anche di consumo, soffocando ogni spirito di iniziativa, di emulazione e ogni altra molla d'incremento al lavoro, alla produzione, al risparmio ; ma è lo Stato Fascista che senza sostituirsi all'impresa privata, la incoraggia, la sviluppa e, soltanto quando sia reputato necessario, la gestisce direttamente.
Scriveva fin dal 1922 Mussolini sul Popolo d'Italia: «Sappiamo, dopo quanto è avvenuto in Russia, che il passaggio dalla proprietà alla collettività significa la creazione di uno Stato elefantiaco, accentratore, tirannico. La proprietà dopo essere stata statizzata, ritorna, in un secondo tempo, ai gruppi e agli individui. Altrettanto dicasi della gestione che da collettiva ritorna a base individuale con tutto quello che comporta tale ripristinamento ».

Il Fascismo eleva così il lavoro, come la proprietà, a funzione di doveri e vi attribuisce un'alta missione a servizio della Nazione.
A
lla frase « produzione economica » bisogna dare un carattere estensivo relativamente anche allo scambio economico, che l'interesse generale e « gli interessi politici dello Stato » appunto giustificano.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

La X Dichiarazione, circa la risoluzione delle controversie individuali, trova applicazione nel Regio Decreto del 26 febbraio 1928 che reca le norme circa la Magistratura per le controversie individuali.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Le dichiarazioni dalla 11 alla 21, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, le quali non erano già state come le prime nove, rese obbligatorie per la loro derivazione dalla legge e dal regolamento, sono divenute obbligatorie in virtù dell'art. 8 del R. Decreto 6 maggio 1928, riguardante il deposito e la pubblicazione dei contratti, il quale stabilisce che : « Nessun contratto collettivo di lavoro può essere pubblicato ove non contenga norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro, sul riposo settimanale e, per le imprese a lavoro continuo, un periodo annuo di riposo settimanale retribuito, sulla cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza colpa del prestatore di lavoro per la morte di costui, sul trapasso di azienda, sul trattamento del lavoratore alle armi o in servizio nella Milizia volontaria per la S. N., secondo i principi enunciati nel paragrafo 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della Carta del Lavoro. Il contratto che non regoli talune di queste condizioni- può tuttavia essere pubblicato quando il regolamento di tali condizioni risulti già contemplato nelle norme di legge vigenti e non sia richiesto dalla natura del rapporto o quando il contratto stesso contenga l'impegno delle parti di provvedere alla sua integrazione con successivi patti da stipularsi entro un determinato periodo di tempo ».

Orbene quale altra legislazione (precedente o straniera) si occupa in modo altrettanto protettivo così nell'interesse individuale del lavoratore come di quello collettivo quanto appare dalle norme della legislazione Fascista ?
Ed è forse necessario rilevare il valore delle dichiarazioni della Carta che stabiliscono che la corrispondenza del salario, dev'essere determinata dalle esigenze normali della vita, dal rendimento del lavoro, dalle possibilità economiche della produzione e che tale determinazione dev'essere sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi ? Tali dichiarazioni sono un segno della maturità di quella politica economica «realistica » cui s'inspira tutta la legislazione economica fascista.

UFFICI DI COLLOCAMENTO

Le dichiarazioni dalla 22a alla 24a trovano attuazione nel R. Decreto andato in vigore il l° luglio di quest'anno (1928) il quale regola la domanda e l'offerta del lavoro mediante uffici di collocamento istituiti presso le Associazioni dei lavoratori.
Circa la previdenza l'assistenza, l'educazione, l' istruzione dei lavoratori di cui alle ultime dichiarazioni è bene dare una scorsa sia pure rapidissima alla nostra legislazione. In proposito può dirsi che l' Italia sia ormai alla testa di tutti gli altri popoli : così ha dovuto riconoscere lo stesso A. Thomas, Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro durante la sua recente visita in Italia.
Come avverte la stessa Carta del Lavoro, semplificazioni e unificazioni dei sistemi meccanici e amministrativi in questo campo saranno adottati dal Regime per rendere più spediti il funzionamento e l'applicazione di queste moderne forme di assistenza e di previdenza sociale le quali, secondo la dottrina fascista, non sono attuate in nome soltanto della protezione e della difesa dell' individuo a sè, ma sopratutto in quanto esse rappresentino una tutela della razza, e una assistenza ad energie poste a servizio della produzione e della ricchezza nazionali.

DURATA DEL LAVORO

Negli anni che seguirono immediatamente la guerra Mussolini affermò nei suoi scritti la necessità di adottare la durata massima di otto ore di lavoro. Salito al Governo nell'ottobre 1922 egli diede subito, cioè 15 marzo 1923, la legge sulle otto ore di lavoro e l' Italia fu così la prima nazione a ratificare la convenzione di Washington. Introdotta in tutti i contratti collettivi questa legge è affermazione della politica che svolge il Regime Fascista a favore delle classi operaie.

LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

Oggetto di studi, convenzioni e raccomandazioni da parte dell'Organizzazione Permanente del lavoro, il lavoro delle donne e dei fanciulli è stato oggetto delle cure del Governo Fascista attraverso la legge fascista del 17 aprile 1925 che ha modificato e perfezionato le precedenti leggi del 1910 e del 1923.

PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO

Leggi fasciste sono quelle che approvarono e oggi regolano l'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (1926) e l'Associazione Nazìonale per il controllo della combustione (1926), il R. Decreto 17 marzo 1928 circa la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, infine il regolamento generale sull'igiene del lavoro emanato il 14 aprile 1928.

LE ASSICURAZIONI.

La dichiarazione 27 della Carta del Lavoro è espressione eloquente dei propositi che ispirano il regime in tutte le varie forme assicurative, sebbene l'opera compiuta sia già vasta e considerevole.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DELL' INDUSTRiA E DELL'AGRICOLTURA.

Le norme che regolano queste forme assicurative rimontano al 1904 e al 1917 ma sono state nel 1926 e nel 1927 adattate ai nuovi bisogni e perfezionate secondo la dottrina fascista che è inspirata non ad un principio paternalistico ma alla concezione superiore di proteggere il lavoro e di restituire alla nazione energie lavorative. Sicchè l'assicurazione costituisce più che un diritto un obbligo, nell'interesse della Società.

ASSICURAZIONE CONTRO L' INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA.

Anche in questo campo l' Italia provvede con larghezza di mezzi e con grande interessamento mediante la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali (già Istituto di Previdenza Sociale) regolata dalla legge fascista del 30 dicembre 1923. Sono obbligati all'assicurazione le persone di ambo i sessi che hanno compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 65 e prestano l'opera loro alle dipendenze di altre persone o di enti. Per la gente di mare provvede la Cassa Invalidi della Marina Mercantile.

L'ASSICURAZIONE MALATTIE.

Sorta nei vari Stati più tardi delle altre questa recente forma di assicurazione obbligatoria è stata introdotta anche in Italia dal Regime Fascista il quale considera l'assicurazione contro le malattie un dovere sociale più che un diritto e un interesse individuale. Una Commissione è stata nominata l'anno scorso presso il Ministero dell'Economia Nazionale per studiare e preparare la nuova legge sull'assicurazione malattie secondo la 27a dichiarazione contenuta nella Carta del Lavoro. Intanto, dopo 30 anni dacchè fu invocato questo intervento statale, proprio quest'anno (1928) è entrata in vigore la nuova legge fascista sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Mentre il Ministero Interni provvede alle direttive tecniche e alla coordinazione dei servizi inerenti alla profilassi antitubercolare nonchè alla vigilanza sui servizi stessi dando prova al recente congresso internazionale contro la tubercolosi, testè svoltosi a Roma, dell'opera svolta dal Governo Italiano anche in questo campo per la protezione della razza, l'assicurazione, affidata alla Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali, ha per iscopo di provvedere a favore degli assicurati e delle persone di loro famiglia, al ricovero in speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale e in istituzioni ospedaliere atte ad assicurare un isolamento conveniente.

ASSICURAZIONE E PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ.

In Italia l'Assicurazione Maternità sarà disciplinata fino al perfezionamento enunciato nella Carta del Lavoro, dalla legge fascista del 24 settembre 1924, per mezzo di una sezione speciale della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali.
Il Governo Fascista che vuole dare incremento alla natalità e vuole curare le condizioni fisiche e morali della razza (sono noti gli scritti e le dichiarazioni di Mussolini in questa materia) - preoccupandosi saggiamente del problema della maternità e dell'infanzia ha creato nel 1925 l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e della infanzia : Ente parastatale cui sono affidati notevoli e delicati compiti di assistenza, di protezione e di vigilanza.

ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E UFFICIO COLLOCAMENTO

A parte il sistema di combattere la dissoccupazione involontaria mediante lavori pubblici, riconosciuti veramente utili (vedi i recenti importanti lavori pubblici stabiliti dal Governo in tutta Italia) e a parte il problema dell'emigrazione (interna ed esterna) oggetto di apposite leggi dettate da una nuova concezione politica del Regime, esiste una legge per l'Assicurazione contro la disoccupazione involontaria creata nel 1919 modificata e meglio regolata, recentemente, dal Governo fascista. Esiste poi, come già vedemmo, una legge del 29 marzo 1928 che regola la domanda e l'offerta della mano d'opera mediante uffici di collocamento. Questa legge ha dato attuazione giuridica alle dichiarazioni 22 e 23 della Carta del Lavoro.

PATRONATO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA SOCIALE

Istituito nel 1925 dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti, allora Confederazione delle Corporazioni Fasciste, il Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale, regolato recentemente dal Decreto Ministeriale 24 dicembre 1927, svolge un'azione di assistenza in applicazione delle leggi sociali di cui abbiamo fatto cenno nelle pagine precedenti e fa opera di propaganda e di studio per la diffusione e il perfezionamento della legislazione sociale e collabora con gli organi incaricati della vigilanza e l'esecuzione delle leggi.

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

L'articolo XXX (ed ultimo della Carta del Lavoro) dice : « L'educazione e l'istruzione, specie l' istruzione professionale dei loro rappresentanti, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle Associazioni professionali. Esse devono affiancare le azioni delle opere nazionali relative al Dopolavoro e altre iniziative di educazione ». Si ha da queste affermazioni la sensazione di quanto stia a cuore al Governo Fascista l'elevazione morale e la prepazione professionale delle masse lavoratrici e come sia sua cura :
1) educare fisicamente e moralmente i giovani per farne forti- soldati in guerra e ottimi produttori in pace ;
2) preparare professionalmente il
cittadino alla più perfetta attività consona ai tempi per servire efficacemente, prima ancora che sè stesso, la Patria ;
3) ricreare spiritualmente e ritemprare fisicamente, dopo iI lavoro, il cittadino che lavora e produce, per restituirlo sano e laborioso alla vita della Nazione.

A tali principi s'informa la legislazione fascista la quale appunto :
1) ha creato l'Opera Nazionale Balilla
2) ha unificato e riordinato l'istruzione professionale adeguandola
alle esigenze economiche della nazione ;
3) ha istituita l'Opera Nazionale del Dopolavoro che rappresenta
una delle istituzioni più belle fra le molte create dal fascismo,
ed è affidata alle cure dello stesso Segretario del P. N. I'. On. Turati.

Ecco la nuova Italia - rinnovellata nel lavoro -come l' hanno vaticinata e voluta poeti, apostoli e martiri della nostra terra !
Ecco l' Italia della quale noi umili superstiti delle ultime guerre - Libica e Austriaca - possiamo ora portare il nome con orgoglio e con gioia davanti al mondo Italia Grande non solo nei suoi naturali confini, nelle sue ricche tradizioni di arte e di gloria, nelle bellezze del buo cielo e della sua natura, ma, finalmente, anche nell'armonia delle bue opere quotidiane, nella purità delle sue famiglie, nella santità del suo lavoro, rinnovellato, fecondo di benessere e di progresso.

ODDONE FANTINI
dalla PUBBLICAZIONE NAZIONALE UFFICIALE,
(con l'assenso del capo del governo), 1928

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