ACCORDO DI AIUTO RECIPROCO TRA REGNO UNITO E POLONIA

Londra, 25 Agosto 1939

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica Polacca;

Desiderando instaurare una permanente collaborazione tra i loro rispettivi Paesi attraverso la promessa di aiuto reciproco con finalità esclusivamente difensive; hanno deciso di concludere un Accordo in questo senso ed hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Il Visconte Halifax, Primo Segretario di Stato agli Affari Esteri;

Per il Governo Polacco:
Il Conte Edward Raczynski, Ambasciatore Straordinario della Polonia a Londra;

I quali, in virtù dei pieni poteri loro conferiti, hanno concordato e sottoscritto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Qualora uno dei Paesi Contraenti sia costretto a ricorrere alle armi per reagire ad un atto di aggressione da parte di una Potenza Europea, l’altro Paese Contraente fornirà a quello aggredito tutto l’aiuto necessario, nei limiti delle proprie possibilità.

ARTICOLO 2.

(1) Quanto disposto dal precedente Articolo 1 troverà applicazione anche nel caso in cui gli atti compiuti da una Potenza Europea minaccino, direttamente o indirettamente, l’indipendenza di uno dei due Stati Contraenti, ovvero siano di tale natura da costringere la parte contraente in questione a ritenere vitale il ricorso alle armi.

(2) Qualora uno degli Stati contraenti sia costretto ad entrare in guerra contro una Potenza Europea in conseguenza di atti di ostilità da parte di quella Potenza nei confronti di un altro Stato Europeo minacciandone l’indipendenza o la neutralità e tali da costituire un serio pericolo per la sicurezza di quello Stato contraente, si applicherà quanto disposto dall’Articolo 1, senza ledere in alcun modo i diritti dello Stato Europeo minacciato.

ARTICOLO 3.

Qualora una Potenza Europea tenti di minare l’indipendenza di uno degli Stati contraenti, attraverso metodi di penetrazione economica o con qualunque altro sistema destabilizzante, entrambi gli Stati Contraenti collaboreranno per respingere tali tentativi. Se questa Potenza Europea dovesse aprire le ostilità contro una delle Nazioni contraenti, si applicherà quanto disposto dall’Articolo 1.

ARTICOLO 4.

I dettagli operativi per ottemperare agli impegni previsti dal presente Accordo, verranno stabiliti congiuntamente dalle competenti autorità militari dei Paesi Contraenti.

ARTICOLO 5.

Fatti salvi gli impegni assunti dalle Parti Contraenti per assicurare il reciproco aiuto e supporto, immediatamente dopo l’apertura delle ostilità esse si scambieranno complete e rapide informazioni su ogni situazione che possa minacciare la loro indipendenza e, in particolare, sui relativi sviluppi di tale situazione qualora questi richiedessero il pronto adempimento degli impegni assunti.

ARTICOLO 6.

(1) Le Parti Contraenti si informeranno vicendevolmente sui termini previsti da eventuali altri accordi della stessa natura che hanno sottoscritto o che hanno intenzione di sottoscrivere in futuro con altri Stati.

(2) Qualora una delle Parti Contraenti intendesse sottoscrivere altre intese dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, l’altra Parte Contraente dovrà esserne immediatamente informata in modo da verificare la compatibilità tra tali altre intese e lo stesso presente Accordo.

(3) Ogni nuovo Accordo che le Parti Contraenti potranno sottoscrivere in futuro con altri Stati non ridurrà i rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo né creerà indirettamente nuovi obblighi tra la Parte Contraente non partecipante al nuovo Accordo e lo Stato terzo in questione.

ARTICOLO 7.

Qualora le Parti Contraenti fossero coinvolte in un conflitto in conseguenza dell’applicazione del presente Accordo, potranno concludere armistizi o trattati di pace solo congiuntamente.

ARTICOLO 8.

(1) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni.

(2) Qualora l’Accordo non venga denunciato sei mesi prima della sua naturale scadenza, esso resterà in vigore; ciascuna Parte Contraente avrà comunque il diritto di denunciarlo in ogni momento con un preavviso di sei mesi.

(3) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui verrà sottoscritto.


Lord Edward F. HALIFAX
Conte Edward RACZYNSKI

Fonte del documento:
THE BRITISH WAR BLUEBOOK
Reso pubblico dal Governo Britannico nel 1997

© 1996 The Avalon Project

Traduzione di UGO PERSIANI

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