Veduto il Regio decreto-legge
5 Settembre 1938-XVI, n. 1390;
Veduto il Regio decreto-legge
23 Settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il Testo Unico delle leggi
e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con Regio
decreto 5 Febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
Veduto il Regio decreto-legge
3 Giugno 1938-XVI, n. 928;
Veduto l'Art. 3, n. 2, della
legge 31 Gennaio 1926-IV, n.100;
Riconosciuta la necessità
urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa
della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con
quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro
per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione
nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo 1.
A qualsiasi ufficio od impiego
nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate
da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica,
anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente
al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento
dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti
sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici
e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole
elementari.
Articolo 2.
Delle Accademie, degli Istituti
e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte
persone di razza ebraica.
Articolo 3.
Alle scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere
iscritti alunni di razza ebraica. è tuttavia consentita l'iscrizione
degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica
nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
Articolo 4.
Nelle scuole d'istruzione media
frequentate da alunni italiani è vietata l adozione di libri
di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai
libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno
dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate
o rivedute da persone di razza ebraica.
Articolo 5.
Per i fanciulli di razza ebraica
sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare
nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.
Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione
del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti
legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti.
Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore
agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al
presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica;
i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole
frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione
cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti,
approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa
per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
Articolo 6.
Scuole d'istruzione media per
alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità
israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi
le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole
stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli
studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge
3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità
di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso
i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole
corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti
della religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione
media di cui al presente articolo il personale potrà essere di
razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di
razza ebraica.
Articolo 7.
Per le persone di razza ebraica
l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente
gli alunni di razza ebraica.
Articolo 8.
Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli
per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 è dispensato
dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento
di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della
razza italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di
cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono
integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari
in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
Articolo 9.
Per l'insegnamento nelle scuole
elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti
dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state
riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle
disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del
presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi
e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza
nelle scuole elementari.
Articolo 10.
In deroga al precedente art. 3
possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari
studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici
a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione
si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento
per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle
arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per
accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o
un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche agli studenti
stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri
di fissare stabile dimora nel Regno.
Articolo 11.
Per l'anno accademico 1938-39
la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori
universitari potrà essere protratta al 1í gennaio 1939-XVII.
Le modificazioni agli statuti delle Università e degl'Istituti
d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39,
anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre
1938-XVII.
Articolo 12.
I Regi decreti-legge 5 settembre
1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è
altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decretolegge
20 giugno 1935-XIII, n.1071.
Articolo 13.
Il presente decreto sarà
presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente
è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.