Veduto il Regio decreto-legge 
          5 Settembre 1938-XVI, n. 1390; 
         Veduto il Regio decreto-legge 
          23 Settembre 1938-XVI, n. 1630; 
         Veduto il Testo Unico delle leggi 
          e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con Regio 
          decreto 5 Febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
         Veduto il Regio decreto-legge 
          3 Giugno 1938-XVI, n. 928; 
         Veduto l'Art. 3, n. 2, della 
          legge 31 Gennaio 1926-IV, n.100; 
         Riconosciuta la necessità 
          urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa 
          della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con 
          quelle sinora emanate; 
         Udito il Consiglio dei Ministri; 
          Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro 
          per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione 
          nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
         Abbiamo decretato e decretiamo: 
          
         Articolo 1. 
        A qualsiasi ufficio od impiego 
          nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate 
          da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, 
          anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente 
          al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento 
          dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti 
          sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici 
          e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole 
          elementari.
        Articolo 2. 
        Delle Accademie, degli Istituti 
          e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte 
          persone di razza ebraica.
         Articolo 3. 
        Alle scuole di ogni ordine e grado, 
          pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere 
          iscritti alunni di razza ebraica. è tuttavia consentita l'iscrizione 
          degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica 
          nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
         Articolo 4. 
        Nelle scuole d'istruzione media 
          frequentate da alunni italiani è vietata l adozione di libri 
          di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai 
          libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno 
          dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate 
          o rivedute da persone di razza ebraica.
         Articolo 5. 
        Per i fanciulli di razza ebraica 
          sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare 
          nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. 
          Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione 
          del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti 
          legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. 
          Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore 
          agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al 
          presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; 
          i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole 
          frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione 
          cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, 
          approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa 
          per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
         Articolo 6. 
        Scuole d'istruzione media per 
          alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità 
          israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi 
          le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole 
          stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli 
          studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 
          3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità 
          di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso 
          i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole 
          corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti 
          della religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione 
          media di cui al presente articolo il personale potrà essere di 
          razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di 
          razza ebraica.
         Articolo 7. 
        Per le persone di razza ebraica 
          l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente 
          gli alunni di razza ebraica.
         Articolo 8. 
        Dalla data di entrata in vigore 
          del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli 
          per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 è dispensato 
          dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento 
          di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della 
          razza italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di 
          cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono 
          integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari 
          in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i 
          liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
         Articolo 9. 
        Per l'insegnamento nelle scuole 
          elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti 
          dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state 
          riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle 
          disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del 
          presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi 
          e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza 
          nelle scuole elementari.
         Articolo 10. 
        In deroga al precedente art. 3 
          possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari 
          studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici 
          a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione 
          si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento 
          per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle 
          arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per 
          accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o 
          un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche agli studenti 
          stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri 
          di fissare stabile dimora nel Regno.
        Articolo 11. 
        Per l'anno accademico 1938-39 
          la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori 
          universitari potrà essere protratta al 1í gennaio 1939-XVII. 
          Le modificazioni agli statuti delle Università e degl'Istituti 
          d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, 
          anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 
          1938-XVII.
         Articolo 12. 
        I Regi decreti-legge 5 settembre 
          1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è 
          altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decretolegge 
          20 giugno 1935-XIII, n.1071.
         Articolo 13. 
        Il presente decreto sarà 
          presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente 
          è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.