DICHIARAZIONE DEI GOVERNI ALLEATI DOPO LA RESA DELLA GERMANIA

5 Giugno 1945

Le forze armate tedesche di terra, di mare e dell'aria sono state definitivamente sconfitte e si sono arrese senza condizioni. La Germania, sulla quale ricade la responsabilità della guerra, non è più in grado di opporre resistenza alle Potenze vittoriose e pertanto d'ora in avanti essa sarà soggetta alle decisioni e ai provvedimenti che le saranno imposti.

In Germania non c'è alcun Governo o autorità centrale in grado di assumere la responsabilità del mantenimento dell'ordine e dell'amministrazione del paese secondo gli intendimenti delle Potenze vittoriose.

In tali circostanze è necessario, senza pregiudicare l’esecuzione di provvedimenti che saranno decisi nei confronti di questa Nazione, che siano adottate tutte le misure necessarie per far cessare ogni atto di ostilità da parte delle forze armate tedesche al fine di mantenere l'ordine e permettere l'amministrazione del paese.

I Rappresentanti dei Comandi Supremi degli Stati Uniti d'America, dell'URSS, della Gran Bretagna e della Francia che agiscono in virtù dell'autorità loro conferita dai rispettivi Governi e nell'interesse delle Nazioni Unite, dichiarano congiuntamente quanto segue:

I Governi degli Stati Uniti d'America, dell'URSS, del Regno Unito e del Governo Provvisorio della Repubblica Francese, assumono tutti i poteri appartenenti al Governo tedesco e a qualsiasi altra autorità locale della Germania. L'assunzione di tali poteri e il conseguente esercizio della suprema autorità, si rendono necessari per il raggiungimento degli scopi sopraccitati senza però significare l'annessione della Germania.

I Governi degli Stati Uniti d'America, dell'URSS, del Regno Unito e del Governo Provvisorio della Repubblica Francese, definiranno i confini e lo stato giuridico della Germania e di qualsiasi altra area geografica facente attualmente parte del territorio tedesco.
In virtù di questa suprema autorità e dei poteri assunti dai quattro Governi, i Rappresentanti delle potenze Alleate annunciano le seguenti disposizioni alle quali la Germania dovrà attenersi:

ARTICOLO 1

La Germania e tutte le forze armate tedesche, comprese le autorità militari navali ed aeree attualmente sotto il controllo tedesco, cesseranno immediatamente ogni ostilità nei confronti delle forze delle Nazioni Unite in tutti i teatri di guerra.

ARTICOLO 2

(a) Tutte le forze armate della Germania e quelle sotto controllo tedesco, inclusi i Corpi delle SS, delle SA, della Gestapo e tutte le altre organizzazioni ausiliarie armate, dovranno deporre le armi e consegnarle ai Comandi Alleati locali.

(b) I componenti delle unità di tutte le forze armate elencate nel precedente paragrafo (a), a discrezione del Comandante in Capo delle Forze Armate Alleate, saranno considerati prigionieri di guerra in attesa di ulteriori disposizioni che saranno impartite dalle Potenze Alleate.

(c) Tutte le forze armate elencate nel precedente paragrafo (a), ovunque siano dislocate, dovranno mantenere la loro attuale posizione in attesa di istruzioni da parte degli Alleati.

(d) L'evacuazione di tali forze da tutti i territori fuori dalle frontiere della Germania esistenti al 31 Dicembre 1937, procederà secondo le istruzioni degli Alleati.

(e) I distaccamenti di polizia civile, armati solo con armi leggere e necessari per il mantenimento dell'ordine e la sicurezza, saranno organizzati e resi operativi dalle forze Alleate.

ARTICOLO 3

(a) Tutti gli aerei di qualsiasi tipo e nazionalità che si trovano attualmente in territorio tedesco o nei territori occupati dai Tedeschi, ad eccezione di quelli appartenenti alle forze Alleate, dovranno rimanere a terra, o a bordo delle navi in cui si trovano, in attesa di istruzioni da parte Alleata.

(b) Tutti gli aerei tedeschi che si trovino su territori non occupati o non controllati da forze tedesche, si trasferiranno in Germania o in altri territori stabiliti dagli Alleati.

ARTICOLO 4

(a) Tutte le unità navali tedesche, incluse quelle mercantili, ausiliarie e i sommergibili, ovunque attualmente si trovino, si dirigeranno immediatamente verso porti o basi indicate dalle forze Alleate. Gli equipaggi rimarranno a bordo in attesa di istruzioni da parte Alleata.

(b) Tutte le unità navali delle Nazioni Unite che a qualunque titolo sono in questo momento a disposizione della Germania o comunque sotto il controllo tedesco, si dirigeranno verso porti e basi specificate dagli Alleati.

ARTICOLO 5

(a) Tutti i materiali sotto elencati attualmente in possesso delle forze armate tedesche o sotto il loro controllo, dovranno essere consegnati intatti e in buone condizioni ai rappresentanti delle forze Alleate secondo modalità e tempi che verranno stabiliti:

(1) tutte le armi, le munizioni, gli esplosivi, gli equipaggiamenti militari, i rifornimenti immagazzinati e qualsiasi altro materiale bellico;

(2) tutti gli scafi navali di ogni classe, sommergibili, navi ausiliarie e mercantili che siano attualmente in navigazione, in costruzione o in riparazione;

(3) tutti gli aerei di ogni genere, comprese le attrezzature e i dispositivi antiaerei;

(4) tutti mezzi, i materiali e le apparecchiature per il trasporto aereo, terrestre o marittimo;

(5) tutte le installazioni militari, campi d'aviazione e basi aeree, porti e basi navali, depositi di stoccaggio, fortificazioni e altre aree fortificate, con relative mappe e disegni;

(6) tutte le fabbriche, gli impianti, i centri di ricerca, i laboratori, le stazioni sperimentali, i dati tecnici e disegni di invenzioni e brevetti relativi a progetti sviluppati per produrre attrezzature, equipaggiamenti e mezzi militari elencati ai punti (1), (2), (3), (4) e (5) di questo Paragrafo (a);

(b) Dietro specifica richiesta dei Rappresentanti delle forze Alleate dovrà anche essere fornito quanto segue:

(1) la manodopera, i servizi e gli impianti necessari per la manutenzione e la messa in funzione di quanto elencato nel precedente Paragrafo (a);

(2) tutte le informazioni e i documenti che siano richiesti dagli Alleati relativamente a quanto elencato nello stesso Paragrafo (a)

(c) Qualora venisse espressamente richiesto dagli Alleati, dovranno rendersi disponibili tutte le strutture e i mezzi necessari per il trasporto di truppe attraverso strade, ferrovie, fiumi, o altre vie di comunicazione aeree e marittime. Ogni mezzo di trasporto dovrà essere mantenuto in buon ordine e all'occorrenza riparato, mettendo a disposizione gli impianti, i servizi e la manodopera necessari a tale scopo.

ARTICOLO 6

(a) Le autorità tedesche consegneranno nelle mani dei Rappresentanti Alleati e secondo le procedure da questi stabilite, tutti i prigionieri di guerra appartenenti alle forze armate delle Nazioni Unite. Forniranno inoltre una lista completa di tali prigionieri indicando per ognuno il luogo di detenzione in Germania o nei territori occupati. Fino al momento del rilascio, le autorità e i cittadini tedeschi garantiranno a questi prigionieri di guerra l'incolumità fisica e la salvaguardia delle loro proprietà. Provvederanno inoltre ad assicurare loro cibo, vestiario, assistenza medica e denaro conformemente al loro grado o posizione.

(b) Le autorità Tedesche, secondo le stesse modalità sopra specificate, rilasceranno ogni altro cittadino delle Nazioni Unite attualmente confinato, internato o comunque sottoposto a misure restrittive per motivi politici o per effetto di leggi di discriminazione razziale e religiosa.

(c) Le autorità tedesche, dietro specifica richiesta dei Rappresentanti Alleati, porranno i luoghi di detenzione sotto il comando di ufficiali designati dal Comando Alleato.

ARTICOLO 7

Le autorità tedesche forniranno ai Rappresentanti Alleati:

(a) informazioni complete e dettagliate delle forze di cui all' Articolo 2 (a) e in particolare l'entità e la dislocazione di tali forze sia all'interno che oltre i confini della Germania;

(b) complete e dettagliate informazioni sull'ubicazione di campi minati e altri ostacoli che impediscano il libero movimento sul terreno, in mare o nell'aria e la dislocazione dei relativi percorsi di sicurezza che dovranno essere tenuti aperti e opportunamente contrassegnati. Tutte le mine, i campi minati e altri ostacoli pericolosi dovranno per quanto possibile, essere rimossi o resi inoffensivi e tutti i sistemi di assistenza alla navigazione dovranno essere ripristinati. Personale civile e militare equipaggiato con le necessarie attrezzature dovrà essere reso disponibile per lo sminamento dei campi e la rimozione di altri ostacoli pericolosi, secondo direttive trasmesse dai Rappresentanti Alleati.

ARTICOLO 8

Non dovrà verificarsi alcuna distruzione, rimozione, occultamento o danneggiamento di strutture militari, navali, aeree, portuali, industriali ed altre installazioni simili ovunque situate.

ARTICOLO 9

In attesa dell'istituzione del Consiglio di Controllo Alleato, tutti i sistemi di comunicazione con o senza fili, comprese le installazioni radio, che sono sotto controllo tedesco cesseranno ogni trasmissione eccetto quelle autorizzate dagli Alleati.

ARTICOLO 10

Le forze armate, le navi, gli aerei, le apparecchiature militari dislocate in Germania o in territori sotto controllo tedesco o comunque a disposizione dell'esercito tedesco oppure appartenenti a qualsiasi altro paese in guerra con una delle Potenze Alleate, saranno soggette alle misure e ai provvedimenti previsti da questa Dichiarazione.

ARTICOLO 11

(a) I principali leader Nazisti e tutti coloro che secondo gli Alleati sono sospettati di avere commesso, direttamente o indirettamente, crimini di guerra o analoghe violazioni, saranno catturati e consegnati ai Rappresentanti delle forze Alleate.

(b) Lo stesso trattamento sarà riservato a qualsiasi cittadino di una qualunque delle Nazioni Unite che sia ritenuto responsabile di violazioni nei confronti delle leggi del suo Paese.

(c) Le autorità e i cittadini tedeschi si atterranno ad ogni provvedimento deciso dai Rappresentanti alleati al fine di permettere la cattura di tali persone.

ARTICOLO 12

Le Forze Alleate potranno dislocare unità militari e civili in ogni parte della Germania secondo necessità.

ARTICOLO 13

(a) Nell'esercitare l'Autorità Suprema sulla Germania, i Governi degli Stati Uniti d'America, dell'URSS. del Regno Unito di Gran Bretagna e del Governo Provvisorio della Repubblica Francese, provvederanno al disarmo e alla smilitarizzazione totale della Germania, indispensabili per assicurare la pace e la sicurezza.

(b) Come diretta conseguenza della sconfitta, i Rappresentanti Alleati imporranno alla Germania ulteriori misure politiche, amministrative, economiche, finanziarie e militari. I Rappresentanti Alleati, direttamente o attraverso persone od organizzazioni specificatamente autorizzate, emetteranno proclami e ordinanze allo scopo di dare esecuzione ed effetto ai provvedimenti elencati in questa Dichiarazione. Tutte le autorità della Germania e il popolo tedesco ottempereranno incondizionatamente alle richieste dei Rappresentanti Alleati e ne rispetteranno i proclami e le ordinanze.

ARTICOLO 14

La data e l'ora in cui le disposizioni elencate in questa Dichiarazione entreranno in vigore, sono riportate in calce. Nel caso in cui le autorità tedesche o il popolo tedesco non adempiano prontamente agli obblighi imposti da questa Dichiarazione, i Rappresentanti della forze Alleate intraprenderanno ogni azione che riterranno necessaria ed appropriata a tale circostanza.

ARTICOLO 15

Questa Dichiarazione viene redatta in lingua Inglese, Russa, Francese e Tedesca. Le versioni in Inglese, Russo e Francese rappresentano gli unici testi autentici.

BERLINO, 5 Giugno 1945


Firmato alle ore 18:00 da:


Dwight D. Eisenhower
Generale dell'Esercito USA

Zhukov
Maresciallo dell'Armata Rossa

B. L. Montgomery
Feldmaresciallo dell'Esercito Britannico

De Lattre de Tassisny
Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito Francese

Fonte del documento originale in lingua inglese:
Treaties and Other International Agreements of the United States of America 1776-1949
Compiled under the direction of Charles I. Bevans LL.B.
Assistant Legal Advisor Department of State
Volume 3 Multilateral 1931-1945
Department of State Publication 8484
Washington, DC : Government Printing Office, 1969

© 1996 The Avalon Project

Traduzione di UGO PERSIANI

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