Analisi e contributi critici allo studio della storia italiana 

1861 - 2005

di F. R. (Francesco Rossi) e  L. M. ( Luca Molinari )

CONTENUTI

0 ----- PREMESSA

1
----- LE TAPPE DELL’UNIFICAZIONE (di F.R.)
Ill Regime politico liberale (1861-1922) (di F.R.)

2 ----- Il REGIME POLITICO FASCISTA (1922-1943) (di F.R.)
La Transizione alla democrazia (1943-1948) (di F.R.)

3 ----- REGIME POLITICO REPUBBLICANO (1948-) (di F.R.)
ANALISI DEL SISTEMA POLITICO REPUBBLICANO (1946-) (di L.M.)

4 ----- BREVE STORIA DEI PARTITI ITALIANI (di L.M.)
TUTTI GLI UOMINI DEL COLLE (di L.M.)

5 ----- TRA CAVOUR E MAZZINI (di L.M.)
TRASFORMISMO: MODERNIZZAZIONE E MALCOSTUME ( L.M.)
25 APRILE (di L.M.)
UNO SGUARDO AL PASSATO (di L.M.)

6 ----- CATTOLICI IN POLITICA O PARTITO DEI CATTOLICI (di F.R.)
IL FANTASMA DI VIA FANI (di L.M.)
RICORDANDO LA NOSTRA STORIA (di L.M.)

7 ----- SISTEMI ELETTORALI (di F.R.)

7 bis ----- ULTIMISSIME ANNO 2005
LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

8 ----- COS'E'.....  ( UNA SINTESI )
..... IL FEDERALISMO E LA SECESSIONE 

...... IL PARLAMENTO OGGI - IL MAGGIORITARIO E IL PROPORZIONALE 
...... IL PRESIDENZIALISMO E IL SEMIPRESIDENZIALISMO

BIBLIOGRAFIA 
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“Il nostro secolo prova, dunque, che la vittoria degli ideali di giustizia e di eguaglianza 
è sempre effimera, ma, se si riesce a salvaguardare la libertà, si può, tuttavia, 
ricominciare da capo. […] non bisogna disperare, neppure nelle situazioni più disperate.”(Leo Valiani)

“La parola regime in Inghilterra è sinonimo di sistema politico,
 in Sud America indica i governi autoritari guidati dai militari, 
 in Italia, molto più semplicemente, sta ad indicare i governi che non ci piacciono.” (Anonimo)

0 PREMESSA

In queste pagine abbiamo raccolto alcuni nostri articoli e brevi saggi riguardanti la storia dell’Italia unitaria dal 1861 ai giorni nostri. La storia italiana è ricca di avvenimenti e fatti di notevole e significativo interesse che valgono la pena di essere studiati ed analizzati per meglio comprendere da dove veniamo, chi siamo e dove possiamo andare (sarebbe troppo bello sapere dove andiamo, ma non ci è dato il dono della preveggenza …). È impossibile essere esaustivi in poche pagine, ma è estremamente facile cadere nella banalità: senza alcuna pretesa, dunque, nella prima parte abbiamo cercato di ripercorrere le tappe che hanno segnato i sistemi politici che si sono succeduti nel nostro paese, ponendo in luce qualche aspetto che ci sembra degno di nota e permette di seguire il filo degli eventi.
Nella seconda parte di questo lavoro, invece, ci sono alcuni nostri saggi che vogliono presentare un panorama della storia italiana attraverso alcuni suoi momenti focali e fondamentali, molti dei quali sono stati veri nodi cruciali delle vicende italiane.
Ogni saggio riporta esclusivamente le opinioni dell’autore. Speriamo che queste pagine possano servire a dare un'idea ordinata della storia istituzionale del nostro paese e, perché no, invoglino il lettore ad approfondirne qualche aspetto.
( Bologna, 20 settembre 2000 Francesco Rossi Luca Molinari )

LE TAPPE DELL’UNIFICAZIONE
  
Nel 1859 Savoia e Francia sconfiggono l'Austria, ottenendo Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. 
L'anno seguente (1860), con lo sbarco dei Mille guidato da Garibaldi, si avrà l'annessione del Regno delle Due Sicilie e, a seguito dell'intervento dell'esercito sabaudo, sceso per impedire che i Mille arrivassero a Roma, l'annessione di Marche e Umbria.
 
Il sistema politico italiano nasce il 17 marzo 1861, con la prima seduta del parlamento italiano.
Ulteriori tappe dell'unificazione italiana passano attraverso la guerra austro-prussiana (1866), che porterà all'annessione del Veneto e del Friuli, in cambio della neutralità italiana, e attraverso la guerra franco-prussiana (1870) che, tenendo impegnati i francesi, non permetterà loro di intervenire in appoggio al papato, lasciando, quindi, via libera alla conquista di Roma. La prima guerra mondiale, infine, sarà interpretata come quarta ed ultima guerra d'indipendenza e porterà al completamento dell'unità italiana. 
  
Gruppi che si oppongono all'unificazione 

- legittimisti (legati ai sovrani destituiti) 
- cattolici (a seguito della conquista di Roma nel 1870 ed alla fine del potere temporale del Papa) 


il Regime politico liberale 
(1861-1922) 
  
La nascita dell'Italia unita si pone, in qualche modo, in continuità col Regno di Sardegna: lo Statuto Albertino era già stato adottato nel 1848, inoltre la numerazione dei re segue quella del Regno sabaudo (il primo re d'Italia è Vittorio Emanuele II). 
Lo Statuto Albertino è una costituzione flessibile (diversamente dalla Costituzione Italiana attualmente in vigore): si può modificare con una legge ordinaria e non c'è alcun organo che ne garantisca l'effettiva osservanza.
  
 FASI 

- 1861-1876: governo della destra storica 
- 1876-1900: governo della sinistra storica 
- 1901-1914: età giolittiana 
- 1914-1922: fine del regime liberale 
  
  
Periodo della destra storica (1861-1876) 

Gli obiettivi principali che il governo persegue in questo periodo sono: 
- unificare lo Stato con l'aiuto delle potenze europee; 
- garantire l'ordine pubblico contro il brigantaggio; 
- risanare il bilancio (obiettivo portato a compimento da Minghetti, all'epoca Ministro del Tesoro, nel 1876). 
  
Periodo della sinistra storica (1876-1900) 

Nel 1876 sale al governo Agostino Depretis, esponente della sinistra liberale, a cui succederà, nel 1887, Francesco Crispi. Si delinea in questi anni lo Stato di diritto, che, per Vittorio Emanuele Orlando, è una persona giuridica, diversa da governo e società, fonte del sistema giuridico. Questo Stato-persona ha la sovranità, che, pertanto, non è né del Re, né, tantomeno, del popolo. Questo principio trova una sua realizzazione nell'opera svolta da Crispi, che mira ad una profonda riforma dell'organizzazione centrale e periferica dello Stato per rafforzarne l'autorità. Da questa riforma ne escono rafforzati il governo e l'amministrazione centrale e periferica.
Nel 1883 si dissolve la differenza tra sinistra e destra (entrambe liberali), dando luogo al trasformismo. La maggioranza che sostiene il governo è mutabile e composta da gruppi di centro, mentre in parlamento nasce l'Estrema (formazione composta da Radicali, Repubblicani e Socialisti). 
Negli ultimi due decenni dell'Ottocento si assiste alla crisi di fine secolo, caratterizzata da: 
- governi instabili, 
- grandi conflitti sociali. 
Durante il governo presieduto dal gen. Pelloux (1898-1900), esponente della destra, si verificano dimostrazioni che vengono represse con l'artiglieria: ciò provoca una forte opposizione parlamentare, inizialmente da parte dell'Estrema, poi anche da parte della sinistra liberale di Giolitti e Zanardelli. 
  
Età giolittiana (1901-1914) 

È caratterizzata dalla figura di Giovanni Giolitti Presidente del Consiglio (con brevi intervalli). Giolitti ha una grande conoscenza dell'amministrazione pubblica, che gli serve per gestire il governo e i prefetti (che, praticamente, rappresentano il governo nelle città). 
È ormai in vigore un regime parlamentare: il parlamento ha molta importanza, mentre al Re viene lasciato un ruolo marginale. La maggioranza parlamentare è centrista, trasformista e instabile; obiettivo di Giolitti sarà quello di integrare socialisti e cattolici. 
Nel 1912 diviene legge una riforma elettorale, che verrà applicata alle elezioni del 1913, con la quale viene introdotto il suffragio universale maschile: i maschi analfabeti possono votare a ventun'anni, se hanno fatto il servizio militare, altrimenti a trent'anni. 
  
Fine del regime liberale (1914-1922) 

Nel marzo 1914 Giolitti si era dimesso per, poi, ritornare dopo un breve intervallo (come era a avvenuto in passato), ma questa volta i suoi piani falliscono, poiché nel giugno 1914 scoppia la 1^ guerra mondiale. L'Italia, allo scoppio del conflitto, si mantiene neutrale, ma il 26 aprile 1915, con la firma del Patto di Londra, si impegna ad entrare in guerra a fianco di Francia, Gran Bretagna e Russia: il 24 maggio 1915 vengono consegnate le dichiarazioni di guerra.
  
Scontro neutralisti/interventisti 

Neutralisti: socialisti, cattolici, liberali giolittiani. 
Interventisti: anarchici, repubblicani, socialisti riformisti (Bonomi, Bissolati), liberali conservatori (Salandra, Sonnino), nazionalisti (Rocco, De Stefani). 
  
Caratteri della 1a Guerra Mondiale 

- lunga 
- con molte perdite 
- con momenti di crisi (Caporetto 1917) 
  
Eredità della 1a Guerra Mondiale 

- problemi sociali 
- problemi economici 
- problemi politici 
  
Nel 1919 una nuova riforma elettorale estende ancora di più il suffragio: possono votare tutti i cittadini maschi che abbiano compiuto ventun'anni e, transitoriamente, coloro che, pur non avendo compiuto i ventun'anni d'età, abbiano prestato servizio militare in reparti mobilitati in zona di guerra. Cambia anche il sistema elettorale: il maggioritario cede il posto al proporzionale. 
Alle elezioni politiche del 16 novembre 1919 i liberali perdono la maggioranza in Parlamento: il partito socialista ufficiale ottiene il 32,3% ed il partito popolare il 20,5%.

2 - Il REGIME POLITICO FASCISTA (1922-1943) (di F.R.)
La Transizione alla democrazia (1943-1948) (di F.R.)

Il Regime politico fascista (1922-1943) 
  
Il fascismo si instaura col tacito assenso del Re e della burocrazia civile e militare e con l'appoggio di agrari ed industriali. È un regime autoritario, e non totalitario come, ad esempio, il nazismo, poiché permette la sopravvivenza di altre istituzioni ed organismi come la monarchia ed una Chiesa di Stato (la Chiesa Cattolica). Invano, dopo il 1932, Mussolini tenterà di far prendere alla dittatura fascista caratteri totalitari.
La marcia su Roma (28/10/1922) e l'instaurarsi del governo Mussolini non costituiscono un colpo di Stato, poiché il Re non dichiara lo stato d'assedio ed è sempre il Re ad affidare l'incarico di formare il governo a Mussolini, dopo la caduta dell'esecutivo presieduto da Luigi Facta. 
  
Le 3 Fasi 

- 1922-1924: la nascita della dittatura 
- 1925-1932: l'autoritarismo fascista 
- 1932-1943: il tentativo totalitario (fallito) 
  
1 - La nascita della dittatura (1922-1924) 

Il 28 ottobre 1922 ha luogo la marcia su Roma: due giorni dopo il Re affida a Benito Mussolini l'incarico di formare il nuovo governo, che comprende, inizialmente, fascisti, liberali e popolari. 
Nel 1923 viene fatta una riforma elettorale con la legge Acerbo: la lista che ottiene la maggioranza relativa, qualora raggiunga il 25% dei voti validi, ha diritto ai 2/3 dei seggi. 
Il 6 aprile 1924 hanno luogo le elezioni della Camera dei Deputati, dopo che la Camera eletta nel 1921 era stata sciolta con decreto reale: il listone, ossia un'aggregazione comprendente fascisti, nazionalisti, liberali e popolari, vince le elezioni con oltre il 60% dei voti validi. Giacomo Matteotti, deputato socialista, denuncia in aula brogli elettorali, ma poco dopo viene assassinato. 
  
2 - L'autoritarismo fascista (1926-1932) 

Il 3 gennaio 1925, con un discorso alla Camera, Mussolini: 
- si assume la responsabilità politica dell'omicidio Matteotti; 
- si arroga il diritto, quale capo del governo, di nominare i ministri senza la fiducia del parlamento; 
- aumenta i poteri del governo. 

Il 27 giugno tutti i deputati dell'opposizione decisero di abbandonare l'aula parlamentare, chiedendo l'abolizione della milizia fascista ed il ripristino della legge. Fu il cosiddetto Aventino. 
Nel dicembre 1926, infine, i deputati comunisti e aventiniani vengono considerati decaduti e si ha una limitazione delle libertà di pensiero e di espressione. 
Nel 1928 viene creato il Gran Consiglio del Fascismo, per stabilire gli indirizzi politici del regime, e si ha una riforma elettorale in senso plebiscitario (i cittadini devono approvare una lista di 400 deputati). Elezioni plebiscitarie si avranno nel 1929 e nel 1934 ed in entrambi i casi i "sì" vinsero quasi all'unanimità (col 98,34% di voti validi nel 1929 e col 99,84% nel 1934) 
Nel 1929 il Pnf diventa organo dello Stato e due anni dopo la tessera del partito diviene obbligatoria per chi fa parte della pubblica amministrazione. 
È del 1929 anche la firma dei patti lateranensi, concordato tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica che pone termine alla querelle che aveva avuto origine nel 1870, con la conquista di Roma. 
  
3 - Il tentativo totalitario (1932-1943) 

Nel 1935 la strategia coloniale del regime fascista porta alla guerra d'Abissinia, a seguito della quale la Società delle Nazioni condanna l'Italia e le impone le sanzioni: in questo periodo il consenso al regime è massimo. 
Nel 1936 comincia l'avvicinamento della Germania nazista, che sarà sancito nel 1938 dalla firma del patto d'acciaio (alleanza con la Germania voluta da Mussolini, nonostante l'opposizione dei gerarchi fascisti) e dall'approvazione di leggi razziali. 
Nel maggio 1940 l'Italia entra in guerra, poiché Mussolini era convinto che servissero “alcune migliaia di morti per sedersi al tavolo della pace” da vincitori. Ma questa previsione fu sconfessata dagli eventi: la guerra non finì in breve tempo e non si limitò ad alcune migliaia di morti: nel 1943 la situazione militare era grave ed il 10/7 le truppe anglo-americane sbarcarono in Sicilia. Ebbero, dunque, inizio dei progetti per liberarsi del regime ad opera di gerarchi fascisti (Grandi, Ciano), di alte gerarchie militari e della corona, con l'obiettivo di chiudere con la guerra e con il duce. Questi progetti ebbero il loro compimento nella notte del 24 luglio 1943, quando il Gran Consiglio sfiduciò Mussolini, che venne arrestato. 
  
Lascito del regime fascista 

- Introduce una politica di massa, coinvolgendo la popolazione in modo massiccio e facendo largo uso dei mass media dell'epoca. 
- Espande l'amministrazione: l'alta burocrazia viene rafforzata e, secondo alcuni, rimane estranea alla penetrazione politica (diversamente dalle amministrazioni locali). 

La Transizione alla democrazia 

(1943-1948) 
  
Le 5 Fasi 

1 - 25 luglio 1943 - aprile 1944 
2 - aprile 1944 - 25 aprile 1945 
3 - maggio 1945 - 10 dicembre 1945 
4 - 10 dicembre 1945 - 2 giugno 1946 
5 - 2 giugno 1946 - maggio 1947 
  
1 - 25 luglio 1943 - aprile 1944 

Dopo la caduta di Mussolini, il Re dà l'incarico a Badoglio, che forma un governo tecnico: in questo I governo Badoglio non sono presenti esponenti dei partiti antifascisti (Pci, Psiup, Dc, Pli, DL, PdA), unitisi nel Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), poiché si rifiutano di collaborare con la monarchia e reclamano una soluzione immediata della questione istituzionale, nonché la fine della guerra. Questa situazione avrà fine con la svolta di Salerno ad opera di Togliatti (aprile 1944), con la quale la questione istituzionale viene rimandata al termine del conflitto. 
Nel frattempo, il 3 settembre 1943, il gen. Castellano ed il gen. Bedell Smith avevano firmato l'armistizio tra l'Italia e gli Usa, che sarà reso pubblico l'8 settembre, e l'esercito italiano che era al Sud aveva dato vita al Comitato Italiano di Liberazione (CIL) e aveva cominciato, a fianco degli angloamericani, la liberazione del paese dalle truppe tedesche. 
  
2 - Aprile 1944 - 25 aprile 1945 

L'ultima fase della guerra è gestita dal II governo Badoglio e dai governi Bonomi, nei quali sono presenti i partiti del CLN. 
  
3 - Maggio 1945 - 10 dicembre 1945 

Dal 21 giugno 1945, dopo che le candidature di Nenni (Psiup) e De Gasperi (Dc) erano state bruciate per una serie di veti incrociati, si ha la breve esperienza del governo Parri, presieduto, appunto, dal leader del Partito d'Azione. 
I problemi emergenti all'indomani della guerra sono:
1) questione istituzionale;
2) questione economica.
  
4 - 10 dicembre 1945 - 2 giugno 1946 

Dopo la caduta del governo Parri, per evitare il ritorno degli esponenti prefascisti, lo stesso Nenni appoggiò la candidatura di De Gasperi a Presidente del Consiglio, rendendo, così, possibile il I governo De Gasperi. 
La decisione sulla forma di Stato, che inizialmente doveva spettare all'assemblea costituente, venne affidata ad un referendum perché l'elettorato Dc era, per l'80%, monarchico, mentre la classe politica era repubblicana. 
La mobilitazione delle classi medie, rovinate dall'inflazione, porta alla nascita del movimento dell'uomo qualunque, polemico verso i partiti e la politica, fondato dal commediografo napoletano Guglielmo Giannini. La Dc accentua la moderazione e compete con l'"uomo qualunque", che, negli anni cinquanta, confluirà nella destra. 
Nel referendum istituzionale vince la Repubblica col 54% dei voti, mentre le elezioni per l'assemblea costituente permettono di riconoscere chi è importante: la Dc ottiene il 35,2% dei voti validi, seguita da Psiup (20,7%) e Pci (18,9%). Il Partito d'azione è nettamente sconfitto (1,5%) e sparirà di lì a breve, mentre liberali, repubblicani e monarchici ottengono un consenso tale da non poter dare vita ad un terzo polo radical-liberale. 
  
5 - 2 giugno 1946 - maggio 1947 

Le elezioni permisero di contarsi e di dare vita ad un governo composto dalle forze maggiori: nacque così il II governo De Gasperi, con l'appoggio di Pci, Psi, Pri e Dc. Il sodalizio di De Gasperi con la sinistra, tuttavia, si ruppe nel 1947: nel gennaio, durante un viaggio negli USA, venne invitato a rompere con la sinistra per continuare ad ottenere gli aiuti americani; tale rottura si consumò nel maggio successivo, dando vita ad un monocolore democristiano al quale però, durante un rimpasto a dicembre, furono aggiunti i leader del Psli (Saragat) e del Pri (Pacciardi), come vicepresidenti. 


3 ------ REGIME POLITICO REPUBBLICANO (1948-) (di F.R.)
ANALISI DEL SISTEMA POLITICO REPUBBLICANO (1946-) (di L.M.)

 Regime politico repubblicano (1948) 
  
A seguito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 l'Italia è divenuta una Repubblica. In quell'occasione era stata eletta, con sistema proporzionale, anche un'assemblea costituente col compito di redigere una nuova Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Nel regime repubblicano, tuttavia, si può riscontrare un segno di cesura nel 1992, a seguito dell'esplodere di Tangentopoli e del dissolvimento del sistema politico preesistente, per cui si può, per comodità, fare una distinzione fra Prima Repubblica (1948-1992) e Seconda Repubblica (1992-).
Alcuni sostengono che questa bipartizione sia inesistente, mentre altri sono del parere che si sia in una fase di transizione tale per cui la Prima Repubblica non si possa ancora dichiarare conclusa. Ritengo, tuttavia, ragionevole utilizzare questi termini perché, se è vero che molti elementi sono comuni, è anche vero che notevoli sono le differenze tra la politica fino al 1992 e quella successiva, per cui il '92 ha segnato realmente una cesura. Discorso a parte merita il fatto che la Seconda Repubblica non abbia ancora raggiunto una sua stabilità per diversi aspetti (bipolarismo, sistema elettorale, stabilità dei governi ecc.). 
  
Prima Repubblica (1948-1992)

Le 4 Fasi 
1 - 1948-1960: centrismo 
2 - 1960-1976: centro sinistra 
3 - 1976-1979: solidarietà nazionale 
4 - 1979-1992: pentapartito 
  
1 - Centrismo (1948-1960) 

I governi di questo periodo sono sostenuti da una maggioranza composta da Psdi, Pri, Dc e Pli. Talvolta non tutti questi partiti sono al governo, ma votano ugualmente la fiducia; altre volte non tutti votano la fiducia, ma danno un appoggio indiretto astenendosi al momento del voto (non votano, cioè, né a favore, né contro il governo); infine, sono talora presenti governi monocolore democristiani, cioè dove tutti i suoi componenti sono espressione della Dc. 
Alle elezioni del 1948 la Dc, contrapposta al Fronte Democratico Popolare (alleanza elettorale fra Pci e Psi), aveva riscosso un grande successo, ottenendo il 48,5% dei consensi e permettendo, così, di instaurare una democrazia maggioritaria, con una netta distinzione maggioranza-opposizione, ma questo risultato durerà poco perché, già nelle elezioni successive, i democristiani calarono i consensi e fu sempre più necessario, per governare, l'accordo fra diversi partiti. 
Nel 1953 viene approvata una nuova legge elettorale che prevedeva, per le elezioni della Camera dei Deputati, un premio di maggioranza a quella forza politica o a quelle forze apparentate che avessero ottenuto almeno il 50,01% di voti. Queste forze avrebbero ottenuto il 65% dei seggi, rendendo, così, più sicura la maggioranza a sostegno del governo. Questa legge, definita "legge truffa" dalle opposizioni, fu in vigore per le elezioni del 1953, non scattando per pochi voti, ma venne subito dopo abrogata. 
  
2 - Centro sinistra (1960-1976) 

All'inizio degli anni sessanta ci si prepara all'ingresso dei socialisti al governo, che si avrà nel 1963 col 1° governo Moro. Nonostante un travaso di voti dalla Dc al Pli nelle elezioni del 1963, la Democrazia Cristiana continuò nell'esperienza di centro sinistra. 
  
3 - Solidarietà nazionale (1976-1979) 

Negli anni settanta si avranno due test politici importanti: 1) il referendum sul divorzio (1974) viene politicizzato e visto come un voto su una possibile alleanza col Pci, per cui la vittoria dei sì col 59% dei voti segna una sconfitta dei moderati Dc e di Fanfani; 2) alle elezioni amministrative (1975) il Pci raggiunge il 33,4%, mentre la Dc scende al 35,3%. 
Questi fattori, assieme all'arrivo di Benigno Zaccagnini alla segreteria Dc, spingono ad un accordo col Pci. Il Partito Comunista non entrerà mai al governo con ministri propri, ma nell'estate del 1977 vota a sostegno del governo Andreotti, dopo che il Pli aveva abbandonato la maggioranza, e nel marzo 1978 sarà a pieno titolo nella maggioranza di governo, dando la fiducia al IV governo Andreotti (ancora una volta un monocolore Dc, ossia solo con componenti democristiani). 
Per coinvolgere il Pci, pur senza farlo entrare nel governo, molti processi decisionali avvengono in Parlamento, che diviene quasi un esecutivo. 
Quando nel gennaio 1979, il Pci chiede di entrare al governo, si rompe il sodalizio con la Dc e tale rottura sarà resa definitiva dalle elezioni che avvengono pochi mesi dopo e dalle quali il Pci uscirà sconfitto. 
  
4 - Pentapartito (1979-1992) 

Dopo l'esperienza di centro sinistra e dei governi di solidarietà nazionale, la Dc cercherà nuovamente di spostarsi al centro, dando vita a una nuova fase politica. Il pentapartito, in realtà, avrà inizio solo solo nel 1981 col I governo Spadolini e terminerà nel 1991, quando i repubblicani lasciano il governo per contrasti sulla legge Mammì. In questo decennio i partiti al governo saranno Psi, Psdi, Pri, Dc, Pli, mentre la novità sostanziale sarà l'arrivo alla presidenza del Consiglio di esponenti non democristiani: prima Giovanni Spadolini (1981-82), poi Bettino Craxi (1983-87). 
  
Caratteri della Prima Repubblica

1. sistema multipartitico: i partiti determinanti per la politica nazionale sono diversi. 
2. polarizzazione: c'è una notevole distanza ideologica tra la sinistra (Pci) e la destra (Msi). Questi sono considerati anche partiti antisistema, ossia che non aspirano ad andare al governo, bensì a cambiare le regole del gioco (cioè l'ordinamento democratico). 
3. sistema tripolare: è difficile fare alleanze con partiti antisistema, perciò si ha una sinistra, una destra ed un centro che, seppure con diverse formule, è sempre al governo. 
4. immobilità: i governi sono sempre di centro e possono essere solo tali; solo all'interno di questa formula si possono avere modeste variazioni, come, ad esempio, l'uscita o l'entrata dei liberali. 
5. impossibilità di alternanza al governo: se questa si fosse verificata, avremmo avuto il centro all'opposizione e la sinistra o la destra al governo, con probabile sovvertimento del sistema democratico; è, comunque, un ipotesi di difficile realizzazione. 

Seconda Repubblica (1992-)
  
È difficile essere obiettivi quando si parla dell'ambiente politico che ci circonda, e non di fatti già consegnati alla storia; tuttavia cercherò di sintetizzare con la massima obiettività possibile gli avvenimenti politico-istituzionali di questi ultimi anni. 
  
1992-94

Le elezioni politiche del '92 vedono un crollo della Dc e dell'area post-comunista (Pds+Rc), che perdono, rispettivamente, circa cinque punti percentuali, mentre si afferma come quarta forza politica la Lega lombarda, partito con un programma razzista e volto a rompere l'unità nazionale, che ottiene l'8,6% dei consensi alla Camera e l'8,2% al Senato. 
Gli equilibri politici vengono sconvolti dall'esplodere di Tangentopoli, inchiesta che pone in evidenza un diffuso meccanismo di corruzione. 
Numerosi esponenti politici vengono raggiunti da avvisi di garanzia e tra questi vi sono diversi socialisti vicini a Bettino Craxi, il leader del Psi "candidato" alla presidenza del Consiglio. Nel frattempo il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga rassegna le dimissioni (25 aprile 1992), rendendo ancora più profonda la crisi istituzionale. Difficile è la sua successione e numerose sono le candidature fallite: tra queste vi è quella di Arnaldo Forlani, candidato democristiano "bruciato" da numerosi franchi tiratori del suo stesso partito. 
Solo dopo l'uccisione a Capaci del giudice Giovanni Falcone, della moglie e degli uomini della scorta il Parlamento dà un segnale con l'elezione del democristiano Oscar Luigi Scalfaro, dopo 13 giorni di votazioni. Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri, caduta la "candidatura" di Craxi a seguito di Tangentopoli, il neo-presidente affida l'incarico di formare il nuovo governo al socialista Giuliano Amato, col cui governo avrà inizio una complessa opera di risanamento dei conti pubblici.

I referendum acquistano, in questi anni, un rilievo sempre crescente e frequentemente vengono usati come stimolo a legiferare nei confronti di un parlamento incapace di affrontare costruttivamente le riforme istituzionali di cui il Paese ha bisogno. In quest'ottica va letto anche il referendum del 18 aprile 1993, con il quale, mediante una complessa alchimia politica, si rende maggioritaria la legge elettorale per il Senato. L'obiettivo è quello di giungere ad una riforma elettorale complessiva (Camera e Senato), che si avrà con le leggi 276 e 277 dell'1 e 2 agosto 1993. Il nuovo sistema elettorale è misto, ossia unisce al maggioritario (richiesto da gran parte del paese) una consistente quota proporzionale. 
Nel frattempo, all'indomani del risultato referendario, al governo Amato era succeduto un "governo tecnico" presieduto da Carlo Azeglio Ciampi, già governatore della Banca d'Italia: il suo obiettivo è quello di portare a compimento alcune riforme, tra cui quella elettorale, e condurre il paese verso le elezioni anticipate. 
  
1994-96

Nella campagna per le elezioni politiche del 1994 i partiti devono recepire una tattica che consenta loro di massimizzare il risultato che uscirà dalle urne col nuovo sistema. Bipolarismo e schieramenti ampi e coesi sono obiettivi ancora lontani (e, ad oggi, discussi e non ancora affermatisi): le forze di sinistra si presentano sotto il simbolo dei "Progressisti", un gruppo di ex democristiani al seguito di Mario Segni dà vita ad una forza moderata e centrista dal nome "Patto per l'Italia", mentre il centro-destra realizza alleanze differenti al nord e al sud. Al nord Forza Italia ed il Ccd si alleano con la Lega Nord (Polo delle libertà) e An si presenta con una sua lista, mentre al sud si realizza l'alleanza di FI e del Ccd con An (Polo del buon governo). 
A tutto ciò si aggiungono forze minori, come la Lista Pannella, che presentano propri candidati.
Polo delle libertà e Polo del buon governo vincono le elezioni: è dunque necessario, per andare al governo, portare a termine quell'alleanza non riuscita (e non voluta) in sede pre-elettorale, unendo in uno stesso schieramento, assieme a FI e al Ccd, Alleanza Nazionale (forza di destra, paladina dell'unità nazionale) e la Lega Nord (che insegue l'idea della Padania e della distruzione dell'unità italiana per non avere niente a che spartire con i meridionali, definiti sprezzantemente "terroni" da Umberto Bossi e dai suoi seguaci). Il leader del Polo, Silvio Berlusconi, diventa Presidente del Consiglio, ma la presenza della Lega rende difficile la vita del governo Berlusconi, che finirà, dopo appena sette mesi, proprio a causa della Lega Nord, che si stacca dalla maggioranza e non appoggia più il governo. 
Dopo le consultazioni di rito, all'inizio del 1995 il Presidente Scalfaro affiderà l'incarico a Lamberto Dini, che darà vita ad un governo tecnico. 
Esponenti politici, soprattutto del Polo, chiedendo elezioni anticipate, grideranno al "ribaltone" di fronte al nuovo governo. 
  
1996

Le elezioni anticipate avverranno un anno dopo, nell'aprile 1996, con un panorama politico modificato e pronto, in buona parte, ad affrontare la sfida parzialmente maggioritaria. 
Il centrosinistra si compatta sotto il simbolo dell'Ulivo e la guida di Romano Prodi, professore universitario ed ex presidente dell'IRI, mentre il centrodestra si presenta come Polo al seguito di Silvio Berlusconi. Oltre a questi due schieramenti partecipano alla competizione elettorale la Lega Nord, la Lista Pannella e formazioni minori, mentre all'estremità del continuum sinistra-destra si ha Rifondazione Comunista (Prc) a sinistra, che si accorda con l'Ulivo secondo il principio della "desistenza", ed il Movimento Sociale Fiamma Tricolore (Msft) a destra, che non trova un accordo col Polo e si presenta in contrapposizione a quest'ultimo. 

L'Ulivo riesce a sfruttare meglio le caratteristiche del nuovo sistema elettorale e vince le elezioni (una delle ragioni della sconfitta del Polo, a titolo esemplificativo, è stata la mancanza di un accordo con l'estrema destra: i voti di Msft vengono, presumibilmente, tolti al Polo). 

Già prima del voto era chiaro che la coalizione vincente avrebbe espresso, come candidato premier, il proprio leader, quindi, secondo questo principio non scritto, ma accettato da tutti, dopo la vittoria dell'Ulivo il Presidente Scalfaro darà l'incarico di formare il nuovo governo al prof. Romano Prodi. 
Il traguardo principale del governo Prodi, che verrà raggiunto nel maggio 1998, è l'entrata in Europa, ossia la possibilità per l'Italia di partecipare fin dal primo momento alla moneta unica. 
Tuttavia anche all'interno della coalizione che sostiene questo governo ci sono grosse tensioni, soprattutto con Rifondazione Comunista, che ne critica la politica economica e finanziaria. Proprio durante la discussione della legge finanziaria, nell'ottobre 1998, Rifondazione toglierà il suo apporto al governo, che cadrà in seguito ad una mozione di sfiducia alla Camera. Anche qui la decisione del Presidente Scalfaro di non sciogliere le camere farà gridare al "ribaltone"; comunque nascerà un nuovo governo presieduto da Massimo D'Alema, segretario Ds. 
Attorno a questa crisi il panorama politico registra qualche mutamento: i comunisti si spaccano e Armando Cossutta, presidente del Prc, darà vita al Partito dei Comunisti Italiani, che entrerà a pieno titolo nel governo D'Alema, mentre Francesco Cossiga, ex presidente della Repubblica, aveva fondato, assieme a Clemente Mastella, l'Udr, che avrà un ruolo determinante nel far cadere il governo Prodi e nella nascita del governo D'Alema, ma registrerà continui cambiamenti, spaccature e cuciture. 
Nella primavera del 1999, infine, sale al Quirinale, come nuovo Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, eletto al primo scrutinio, che rappresenta, a mio parere, la migliore sintesi di quelle dispute fra "laici" e "cattolici" che si erano avute alla vigilia del voto. 
Il resto non è storia, ma cronaca di oggi: nella primavera del 2000 il centrosinistra è sconfitto alle elezioni amministrative regionali e Massimo D’Alema rassegna le dimissioni; viene formato un nuovo esecutivo di centrosinistra guidato dal socialista Giuliano Amato, già Ministro del Tesoro nel governo uscente. 
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ANALISI DEL SISTEMA POLITICO REPUBBLICANO (1946-) 
  
Gli elementi fondamentali del sistema politico italiano durante il primo cinquantennio repubblicano sono stati essenzialmente tre: forte multipartitismo, polarizzazione, immobilismo dei ruoli ed instabilità degli esecutivi. 
  
  
Il multipartitismo
  
La forte frammentazione politica è frutto di una società complessa ed eterogenea in cui, complice lo stesso sistema elettorale proporzionale puro, ogni singolo gruppo sociale e/o politico cerca di avere una propria autonoma e rilevante presenza nelle assemblee elettive locali o nazionali che siano. 
Questa tendenza all’atomizzazione del panorama politico è stato molto più ampio di quanto si potrebbe immaginare guardando l’elenco dei partiti, già rilevante ed esteso, dei partiti presenti nel Parlamento italiano. Infatti solo sette formazioni politiche con rilevanza nazionale ( Pci, Psi, Psdi, Pri, Dc, Pli, Msi) hanno sempre ottenuto seggi in tutte le competizioni elettorali durante il periodo 1948-1992, ma ad esse vanno affiancate le rappresentanze delle minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano ( Svp, Uv, PSd’A) ed altre forze politiche che hanno conseguito un’apprezzabile rappresentanza alla Camera e/o al Senato (e quindi hanno avuto un’influenza più o meno forte nel sistema politico) solo in alcuni periodi della nostra vita repubblicana. 

Questo è stato il caso della destra qualunquista e monarchica (UQ, Pnm, Pmp, Pdium) negli anni ’50, della sinistra scissionista socialista (i cosiddetti carristi) avversi al primo centrosinistra negli anni ’60 (Psiup), dal partito radicale ( Pr) a partire dal 1976, dagli ecologisti (Verdi, verdi Sole che Ride poi unificati nelle Federazione dei Verdi) a partire dagli anni ’80 ed infine, nei recenti anni ’90, il fenomeno populista e qualunquista rappresentate dalla cosiddette Leghe (tra cui il ruolo più importante è stato assunto dalla  Lega Nord – Lega Lombarda). 

Il ruolo e l’influenza di tutte queste formazioni politiche minori che, al pari dei partiti laici (Psdi, Pri, Pli), non hanno mai o quasi mai superato la soglia del 5% dei consensi in seno al corpo elettorale, è spesso stato molto alto e, sicuramente, sproporzionato rispetto ai risultati elettorali conseguiti (ed al numero dei seggi parlamentari ottenuti). Ciò è stato determinato dal ruolo di ago della bilancia o di ruote di scorta svolti da alcuni fra questi in alcuni importanti fasi della nostra storia: i monarchici per l’affermazione dell’egemonia della leadership di Alcide De Gasperi dopo la rottura delle coalizioni governative di unità antifascista nel 1947, i laici per l’affermazione del centrismo degasperiano, il Msi durante il tentativo autoritario di Tambroni nel 1959, il Pri per l’affermazione del centrosinistra negli anni ’60 ed infine il Psi partito chiave per le coalizioni di pentapartito negli anni ’80.

La notevole frammentazione politica è stata determinata anche dalla notevole eterogeneità presente all’interno agli stessi partiti politici, soprattutto quelli definiti (o autodefinitisi) di centro. Tutti e tre i maggiori partiti di massa avevano una suddivisione interna in lungo il continuum destra – sinistra (con la presenza in alcuni casi di un centro). Queste divisioni interne furono poco visibili nel Partito Comunista Italiano sia per il meccanismo decisionale interno di tipo verticistico ed unanimistico tipico del partito fino agli anni ‘70-’80 (centralismo democratico), sia per la guida tendenzialmente carismatica dei suoi più importanti leader (Palmiro Togliatti e Enrico Berlinguer in primis), sia per il ruolo storico d’opposizione svolto dal partito in seno al sistema politico italiano, ruolo che semplificava la vita interna del partito limitandone le spaccature politiche. Nonostante ciò, però, all’interno del Pci si è assistito all’esistenza, in determinati momenti della sua vita a partire dalla metà degli anni ‘60, ad una forte dialettica fra linee politiche divergenti e contrapposte: negli anni ’60 i seguaci di Giorgio Amendola (favorevoli ad un accordo neofrontista con i partiti socialisti Psi-Psdi-Psiup) opposti a quelli di Pietro Ingrao (più propensi ad accordi con la sinistra democristiana di Amintore Fanfani), i filosovietici di Armando Cossutta opposti ai fautori dello strappo da Mosca di Enrico Berlinguer, i berlingueriani anticraxiani di Achille Occhetto e Massimo D’Alema in divergenza con il gruppo migliorista di Emanuele Macaluso, Gerardo Chiaromonte e Giorgio Napolitano, pronto a riaprire il dialogo con il leader del Garofano. 

Sembra superfluo sottolineare come la maggiore divisione interna al Pci si sia avuta al XX Congresso con la contrapposizione tra il Fronte del Si (favorevole al mutamento del simbolo e del nome del Pci in Pds) e il Fronte del No (contrario a tale cambiamento e molti dei quali dirigenti hanno dato origine al Partito della Rifondazione Comunista). 

La situazione all’interno dell’altro grande partito della sinistra, il Partito Socialista Italiano, era caratterizzata da una cronica instabilità delle maggioranze congressuali e dei segretari politici generali da esse eletti. La divisione in correnti (autonomisti, demartiniani, manciniani, lombardiani, ecc. …) indebolì notevolmente il ruolo e l’influenza del partito. A questa situazione pose rimedio Bettino Craxi (1976) che, riducendo al silenzio quasi tutta l’opposizione interna (cooptandola nel nuovo gruppo dirigendole o annullandola), fece del Psi un partito personalista a guida autoritaria (questo a scapito del dibattito e della democrazia interna) facendone l’ago della bilancia del sistema politico. Per un quindicennio ciò diede onori e potere ai leader socialista, ma la fine delle fortune personali di tali dirigenti, in assenza di una vera e motivata base socialista, ha condotto all’estinzione del più antico partito politico italiano. 

La frantumazione interna raggiungeva il massimo in seno al partito di maggioranza relativa ed egemone del sistema politico, la Democrazia Cristiana. Dopo la scomparsa di Alcide De Gasperi la Dc divenne una federazione di correnti (à Dc) in cui convivevano (e lottavano fra loro) uomini di destra e di sinistra ed alcuni che, non contenti di militare nel partito di centro per eccellenza, affermavano di essere il Grande Centro democristiano con l’obbiettivo di essere al centro del centro. Nella Dc militavano ex fascisti ed ex partigiani, liberisti e cristiano sociali solidaristi, americanisti di chiara e sicura fede atlantica e pacifisti internazionalisti e mondialisti. In alcune occasioni si è assistito al paradosso per cui alcune correnti democristiane davano “voti di fiducia tecnici” (quindi non facevano parte dell’esecutivo o non ne condividevano, in parte o totalmente, il programmo) a governi guidati e composti da compagni di partito. Fu questo il caso, con l’estromissione della destra democristiana, dei governi Fanfani di centrosinistra negli anni ’60 e del VI governo Andreotti (1991) dopo le dimissioni di cinque ministri della sinistra dc contrari all’approvazione della nuova legge Mammì. 

Il massimo dei paradossi lo si ebbe nel 1954 quando il monocolore dc guidato da Giuseppe Pella venne definito dai dirigenti di Piazza del Gesù solamente come governo amico. Ogni tentativo di porre ordine nel partito di maggioranza relativa (Fanfani anni ’50, De Mita anni ’80) venne ostacolato ed impedito dagli stessi notabili democristiani che temevano di vedere scemare il proprio potere  esterno al partito in presenza di un’eventuale forte leadership. 

La divisione lungo la linea destra – sinistra interna ai partiti di grandi dimensioni è comune a tutti i partiti di massa, ma più peculiare appare la stessa frantumazione interna a partiti di piccola dimensione. Infatti esistevano una destra ed una sinistra interna al Psdi (Paolo Rossi, Pier Luigi Romita), al Pri (Randolfo Pacciardi, Ugo La Malfa), al Pli (Giovanni Malagodi, Bruno Villabruna) ed al Msi (Giorgio Almirante, Pino Rauti) che diedero origine a scissioni, ricuciture e trasformazioni di tali formazioni politiche. La sopravvivenza e le fortune dei partiti minori erano giustificate, oltre che dalla guida di alcuni leader autorevoli (Giuseppe Saragat per il Psdi, Giovanni Malagodi per il Pli, Ugo La Malfa e Giovanni Spadolini per il Pri) e dalla continuità con la tradizione risorgimentale a cui si rifacevano alcuni di queste forze politiche (Pri, Pli) essenzialmente dai seguenti motivi: 
  
* il sistema elettorale proporzionale non premia, ma anzi punisce gli accordi elettorali tra più partiti in quanto si perdono voti sia a destra, sia a sinistra (così è avvenuto al Pci ed al Psi nel 1948, al Psi ed al Psdi nel 1969 e, alle elezioni europee del 1989 al Pri ed al Pli). È molto meglio e paga molto di più in termini di consenso elettorale presentarsi autonomamente con la propria lista alla prova delle urne facendo appello all’orgoglio di partito ed alla propria peculiarità;   
*  i partiti minori assumevano un ruolo importante (a volte al limite del ricatto) per permettere la formazione dei governi durante le crisi e le fratture interne alla Dc. 
  
  
La polarizzazione, l’immobilità dei ruoli e l’instabilità dei governi

La distanza ideologica tra i due estremi (Pci, Msi) dell’elenco dei principali partiti politici di cui abbiamo parlato in precedenza è stata molto forte ed accentuata per tutto il cinquantennio repubblicano ( Il primo confronto in una tribuna elettorale con il confronto diretto tra il leader del maggiore partito della sinistra e quello del Msi avvenne tra Achille Occhetto (Pds) e Gianfranco Fini (Msi-Dn) in occasione del referendum abrogativo relativo alla legge elettorale del 1993, quando il Pci si era già trasformato in Pds da un paio di anni e ci si trovava nel pieno della crisi della prima fase del sistema politico repubblicano.

Il Msi fu considerato (e così lo autodefinirono i suoi dirigenti) erede dell’esperienza dittatoriale fascista e partito antisistema più interessato allo stravolgimento dell’ordinamento democratico in chiave autoritaria che alla competizione per il governo. La antisistemicità dei missini non impedì alla Dc di contrattare ed ottenere l’appoggio dei deputati dell’estrema destra per alcuni monocolori dc negli anni ’50 (Segni, Zoli, Tambroni), anche se la partecipazione neofascista al governo veniva esclusa da tutti i leader dei partiti democratici (democristiani e non). A parte che alla metà degli anni ’70, durante la cosiddetta solidarietà nazionale, quando l’emergenza terroristica, la crisi economica e l’incremento elettorale comunista imposero l’inserimento del Pci nella maggioranza di governo tramite le astensioni, la non sfiducia ed il voto a favore del IV governo Andreotti, anche un governo a partecipazione comunista veniva a priori escluso dal novero delle coalizioni governative possibili  per la posizione di politica estera filosovietica dei comunisti e per pressioni anticomuniste di ambienti nazionali ed internazionali. 

Come hanno sottolineato Norberto Bobbio e Leopoldo Elia si giunse alla costituzione di una poco democratica “conventio ad escludendum”. Come si è visto nel paragrafo precedente l’eterogeneità interna ai partiti tradizionalmente di governo (Dc, Psi, Psdi, Pri, Pli) è sempre stata alta e, quindi, anche la polarizzazione interna alle maggioranze di governo era, a parte il collante anticomunista, molto elevata. Oltre alla polarizzazione politica è esistita in seno alle differenti coalizioni governative anche una forte polarizzazione tra laici e cattolici. 
Questa polarizzazione ha visto agli estremi della linea due importanti partiti di governo: il Pri (ovviamente sul versante laico) e la Dc (ovviamente su quello cattolico). Alcuni esponenti dei due schieramenti (laici e cattolici) su alcune tematiche importanti, in alcuni momenti della nostra storia, hanno interrotto quella sorta di accordo e di reciproca collaborazione instauratasi nei primi anni del dopoguerra, trasformando la dialettica laici/cattolici in un infruttifero scontro laicisti/clericali.

 Contrariamente a quanto si potrebbe pensare il Pci non assunse mai posizioni fortemente antireligiose, preferendo prospettare una collaborazione con le componenti più avanzate del mondo cattolico. Non è quindi un caso se la soluzione ad alcune spinose questioni (ad esempio la riforma della scuola e la relativa parificazione tra scuole pubbliche e private) a cui per 50 anni non si era data risposta, a causa dell’impossibilità di decidere e a causa delle profonde divisioni tra laici e cattolici, siano state risolte negli ultimi anni dalle maggioranze uliviste e di centrosinistra in cui i post comunisti e l’ex sinistra dc hanno creato le condizioni per giungere alla sintesi tra le posizioni più nobili del mondo laico e del mondo cattolico. 

La scelta a priori degli unici partiti destinati alla composizione delle maggioranze governative ed il ruolo egemone svolto dalla Dc hanno portato ad una sorta di paradosso: scarso ricambio della classe politica governativa (hanno sempre governato gli stessi partiti e quasi sempre gli stessi uomini) e un notevole cambio degli esecutivi (nel periodo 1946-1999 vi sono stati 54 governi escluso quello attualmente in carica, con una durata media di circa 363 giorni ognuno). 

Questi due aspetti del nostro sistema politico hanno fatto si che eterogenee coalizioni governative, di fronte a problemi di difficile risoluzione, preferissero rinviare a divinis tali decisioni e formare nuovi governi con geometrie e programmi politici nuovi piuttosto che giungere a fratture insanabili. Non vi era, infatti, alcun rischio, soprattutto per la Dc, di essere estromessa dal governo e per gli alleati socialisti e laici brevi periodi di opposizione (magari alla vigilia delle elezioni o all’indomani di consultazioni elettorali risultati non soddisfacenti) venivano considerati salutari per ricostruirsi un’identità autonoma con la quale presentarsi di fronte a militanti ed elettori facendo dimenticare i troppi compromessi concessi ai democristiani durante la collaborazione di governo.   
  
Breve conclusione
  
Da quanto scritto si desume che il più grande problema del nostro sistema politico è stato rappresentato dalla difficoltà di prendere decisioni; come ha detto Gustavo Zagrebelsky: “Il sistema politico italiano funziona male perché non è in grado di prendere decisioni”.(ora in Gianfranco Pasquino, La Repubblica dei cittadini ombra, Garzanti Editore s. p. a., 1991, p. 32-33). Questa affermazione è vera solo in parte in quanto quando ha voluto la classe politica ha saputo prendere, anche molto rapidamente, decisioni importanti e di notevole rilevanza: la scelta europeista e atlantica fatta da De Gasperi, le riforme tendenzialmente strutturali attuate dal centrosinistra di Fanfani, Moro e Nenni e, last but not least, le riforme strutturali (scuola e della pubblica amministrazione) ed il risanamento dei conti pubblici per aderire all’Euro fin dalla sua fase iniziale di cui sono stati artefici i governi Prodi e D’Alema. 

Come si nota dagli esempi citati molto spesso le scelte sono state prese a seguito di pressioni ed input parzialmente esogeni al sistema politico (l’Unione Europea, N. d. A). Il paradosso del professor Zagrebelsky rimane, quindi, di forte impatto e fortemente critica nei confronti della cronica incapacità decisionale del sistema politico e ciò è sintomo della forte sclerotizzazione e tendenziale autoreferenzialità dei partiti in determinate situazioni. D'altronde il sistema politico non poteva che essere così, poiché i padri costituenti, memori della ventennale dittatura fascista (si noti la felice espressione “Complesso del tiranno” coniata dal Presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini, crearono un sistema che preferiva fotografare le forze in campo piuttosto che incoronare dei vincitori: chi avrebbe avuto l’onere e l’onore di governare sarebbe stato deciso dalla mediazione parlamentare e mai nessuno avrebbe mai comandato del tutto, come nessuno sarebbe mai stato escluso del tutto da una parte del processo decisionale o da quello di controllo. 

Ciò ha sicuramente permesso una pacificazione interna ed ha evitato traumi interni al sistema politico, ma ciò è avvenuto a scapito di una forte e reale incisività dell’azione di governo. Nessuno dei soggetti politici presenti nell’arena avrebbe mai potuto ottenere una completa ed esclusiva proprietà del processo decisionale, ma avrebbe dovuto condividerlo con altri soggetti. 
Tale divisione ha assunto sia la forma nobile della comproprietà del potere decisionale, sia quella degenerata e biasimabile della spartizione e dell’usurpazione del potere. Nessun singolo attore e nessuna singola coalizione di attori potevano sovrastare o danneggiare gli avversari ed i concorrenti. Si creò un sistema volutamente debole poiché esso nasceva in una situazione come quella del 1946 di forte ignoranza previsionale relativamente al comportamento ed alle preferenze del corpo elettorale che non aveva avuto modo di esprimersi liberamente da oltre un ventennio ed era in grado di garantire la sicurezza di tutti i soggetti presenti all’Assemblea Costituente. 

Quel sistema, tra luci ed ombre, ha funzionato e permesso all’Italia di crescere e di far migliorare le condizioni di vita dei cittadini, ma ormai da un decennio è giunta l’ora di modificare alcuni aspetti di ingegneria costituzionale della II Parte della Costituzione (restano eternamente validi i principi ispiratori antifascisti, democratici, liberali, solidaristici ed egualitari). 
Dopo i referendum relativi alle leggi elettorali (1991, 1993), dopo le riforme parlamentari delle medesime (1993) e dell’elezione degli esecutivi e delle assemblee locali (1993, 1999) sembra essersi arenata la spinta riformatrice. Anzi affiorano spinte neoproporzionaliste che mirano a ricreare un passato che non deve tornare lodando, anche con battute mediche (Da alcuni organi di stampa viene riportata la seguente frase attribuita al senatore a vita Giulio Andreotti: “La proporzionale? È come la pressione bassa. Ti fa sentire un po’ giù di corda, ma ti fa campare a lungo”) un sistema basato sull’immobilità e sull’eternità del potere e su un molto italico, ma poco edificante tirare a campare (Non stupisce affatto la nostalgia del sen. Andreotti per il sistema proporzionale, in quanto tale sistema ha contribuito in maniera notevole alle sue cinquantennali fortune politiche e governative; ciò che colpisce e che stupisce è la recente conversione, dopo aver tanto pellegrinato nei pressi di sistemi maggioritari all’inglese, presidenzialismi all’americana e “crostate”, a tale obsoleto sistema elettorale di chi, come l’on. Silvio Berlusconi, aveva fatto e fa tuttora dell’efficienza e del nuovismo la propria bandiera elettorale). 

I limiti e le difficoltà di affermazione di un moderno ed europeo sistema politico tendenzialmente bipolare vanno ricercate nella necessità di far apprendere ad elettori e politici i nuovi meccanismi ed i comportamenti da assumere in tali nuove realtà (si noti che in Francia, dopo l’instaurazione della V Repubblica, si impiegarono circa una decina di anni per giungere ad un sistema bipolare) ed al fatto che molti aspetti sia del circuito primario del sistema politico, sia, soprattutto di quello secondario, non sono stati adattati al nuovo sistema elettorale (un esempio per tutti è la mancata riforma dei regolamenti parlamentari). Non si può essere un novello Giano bifronte, che da una parte sogna una sistema riformato, e con l’altra rimpiange quello ormai tramontato, ma si deve operare per giungere ad una moderna democrazia europea competitiva in cui si riesca a saper coniugare efficienza decisionale e rispetto delle minoranze a cui si deve tutelare il sacrosanto diritto di espressione del proprio parere (non sembra poi così assurdo affermare che chi è minoranza oggi, e forse anche piccola minoranza, possa non diventare maggioranza domani). 

Già una volta l’Italia si fermò in mezzo al guado ed il risultato fu che negli anni recenti si sono pagati i prezzi degli errori e del malcostume derivati da tale mancato completo sviluppo della democrazia nazionale. Speriamo proprio, ora anche e soprattutto per la salute e la qualità della nostra stessa vita civile, che non si ricada di nuovo in quello stesso pernicioso errore. Benché a volte ci appaia un sistema lento e con difetti da criticare, la democrazia, come ricordava sir Winston Churchill, rimane sempre il miglior sistema in cui vivere e, proprio per questo va curata e migliorata quotidianamente, per cui sembra opportuno associarsi alle seguenti parole del politologo Gianfranco Pasquino: “Poiché non esistono alternative politicamente più attraenti della democrazia, è plausibile concludere che i regimi democratici hanno vinto, all’interno dei singoli sistemi politici e fra sistemi politici, tutti i confronti. Adesso, affrontano consapevolmente la sfida che essi si pongono: quella della qualità diffusa" (Gianfranco Pasquino, La democrazia esigente, il Mulino, Bologna 1997, p. 82)


4 - BREVE STORIA DEI PARTITI ITALIANI (di L.M.)
TUTTI GLI UOMINI DEL COLLE (di L.M.)

 BREVE STORIA DEI PARTITI ITALIANI 
  
Democrazia Cristiana 
  
È stato il partito di maggioranza relativa fin dal 1946. Venne fondata nel 1943 da De Gasperi, Gronchi, La Pira e Mattei a Milano in casa dell’industriale Falck. 
Fu fin dalle origini partito di mediazione e, per bocca di Vanoni, partito interclassista che prevedeva una collaborazione tra le varie classi sociali per realizzare un’economia sociale di mercato, cercando di conciliare le dottrine capitaliste e liberiste con una visione sociale dell’economia. Tradizionali alleati dello scudo crociato sono stati i partiti laici (à Psdi, à Pri, à Pli) e, dalla metà degli anni ’60, il Psi (à Psi). Durante la stagione del terrorismo e della crisi economica degli anni ’70 vi è stata la collaborazione a livello parlamentare con il Pci (la cosiddetta Solidarietà nazionale à Pci). In precedenza alcuni gabinetti monocolori democristiani si sono retti con i voti determinanti dei monarchici e dell’estrema destra del Msi (à Msi). Al proprio interno la Dc è sempre stata fortemente frammentata e divisa in correnti con alto grado di conflittualità reciproca. Segue una breve mappa delle più importanti correnti democristiane:

* MOROTEI o AREA ZAC, BASE, FORZE NUOVE (sinistra interna): sono state le tradizionali correnti di sinistra dello scudocrociato che hanno avuto in Amintore Fanfani (almeno fino alla fine degli anni ’60), Aldo Moro e Benigno Zaccagnini i principali leader. Si fecero portavoce, prima della collaborazione con il Psi (realizzatosi con il centro-sinistra, à Psi), poi della necessità di aprire al Pci (ipotesi abbandonata dopo la morte di Moro, à Pci); 
  
* DOROTEI o GRANDE CENTRO: sono stati la maggioranza del partito ed hanno mantenuto il partito su posizioni moderate, fortemente anticomuniste ed i provata fedeltà atlantica. Massimi leader della corrente dorotea furono Arnaldo Forlani, Guido Gonnella, Emilio Colombo e Flaminio Piccoli; 
  
* PRIMAVERA: è la corrente della destra democristiana ed ha avuto in Giulio Andreotti il suo unico e maggiore leader. 
  
La crisi dei primi anni ’90 ha segnato la fine dell’esperienza politica della Dc i cui militanti si sono divisi in numerosi piccoli partiti posizionati sia a sinistra, sia al centro, sia a destra (Ppi, Democratici, Ri, Udeur, Ccd, Cdu, ecc.)
   
Partito Comunista Italiano
  
Ha rappresentato il maggior partito d’opposizione. Nasce a Livorno nel 1921 da una scissione del Partito socialista guidata da Antonio Gramsci ed Amadeo Bordiga e che vedeva nella Rivoluzione d’Ottobre una via per l’emancipazione del proletariato. 
Il legame con l’Urss, seppur in maniera sempre più critica, rimarrà forte fino alla vigilia del crollo del Muro di Berlino ed alla crisi dell'Unione Sovietica. Dopo il grande sforzo compiuto durante la guerra di liberazione da parte dei partigiani comunisti, il Pci contribuì con Psi, Dc e partiti laici alla stesura della Costituzione repubblicana. Il tentativo di tutti i leader di Botteghe Oscure, da Palmiro Togliatti a Achille Occhetto, passando per Enrico Berlinguer, è stata quella di giungere al governo attraverso la collaborazione con gli altri partiti di massa (cattolici e socialisti) e quelli laici minori (Pri, Psdi). 

La strategia di Moro (à Dc) e di La Malfa (à Pri) all’inizio degli anni ’70 sembrava rendere possibile tale obiettivo, ma l’omicidio del leader democristiano fece naufragare tal opzione. La crisi del comunismo internazionale ha spinto la maggioranza del gruppo comunista a mutare nome ed accentuare l’opzione socialdemocratica del partito giungendo fino alla trasformazione del Pci in Pds (1991, si noti che una parte del partito non ha accettato questa scelta dando origine al Partito della Rifondazione Comunista da cui si è distaccato, nel 1998, il Partito dei Comunisti Italiani) che è giunto al governo nel 1996 (governo Prodi) e che ha conquistato la guida dell’esecutivo nel 1998 con Massimo D’Alema. 

Partito Socialista Italiano
  
Era il più antico partito politico italiano, nato a Genova il 15 agosto del 1892 e ha caratterizzato tutta la storia italiana a partire dalla fine del XIX secolo. Protagonista, con la Dc ed il Pci, della lotta partigiana e della stagione costituente, il Psi fu strettamente legato ai comunisti (frontismo) fino, contrariamente a quanto fatto del Pci, alla condanna dell’invasione sovietica dell’Ungheria nel 1956 (Fatti d’Ungheria) che segnò un profondo solco tra i due partiti della sinistra italiana. 

Iniziava, sotto la guida del leader storico Pietro Nenni, l’avvicinamento alla Dc di Fanfani e Moro fino a giungere alla stagione del primo centro-sinistra (governi Fanfani e Moro), epoca di grandi riforme strutturali dell’intero sistema italiano. La crisi del centrosinistra e l’aborto della solidarietà nazionale aprirono le porte a duna nuova leadership in seno al Psi, quella di Bettino Craxi che, usando spregiudicatamente il forte ruolo di interdizione al limite del ricatto che il partito deteneva nel nostro sistema politico, è stato il fulcro del sistema politico italiano per 15 anni. Tale ruolo permetterà a Craxi (1983-1987) di formare due governi (il primo dei quali, detiene attualmente il record di durata) con i partiti laici e al Dc, le cui correnti moderate (i dorotei di Forlani e Primavera di Andreotti) hanno rappresentato gli interlocutori preferiti del leader di Via del Corso. 

Gli avvenimenti successivi al 1992 ed il coinvolgimento dello stesso Craxi e dei suoi più stretti collaboratori in alcune indagini relative alla corruzione politica, hanno segnato la fine del Partito Socialista, ponendo termine, in maniera triste ed amara alla storia del più antico e per molti decenni glorioso partito politico italiano che si è dissolto in gruppi minori tra i quali merita menzione, per peso politico e ruolo politico lo Sdi (Socialisti Democratici Italiani) guidato da Enrico Boselli a cui hanno aderito sia esponenti provenienti dalla tradizione socialista, sia da quella socialdemocratica (Psdi). 
  
Partito Socialdemocratico Italiano
  
Nacque da una scissione a destra del Psi nel 1947 da parte di quei socialisti che, guidati dal Presidente dell’assemblea Costituente in carica Giuseppe Saragat, non accettavano la linea frontista coi comunisti voluta da Nenni nell’immediato dopoguerra, preferendo la collaborazione con la Dc e gli atri partiti laici (à Pli, à Pri). La nuova via socialista autonoma dal Pci ed il ritiro di Saragat dopo il suo settenato quirinalizio e il coinvolgimento di due segretari del Psdi in scandali giudiziari, hanno segnato il declino irreversibile e definitivo del partito nato a Palazzo Barberini. 
  
Partito Repubblicano Italiano
  
È uno dei più antichi partiti italiani (nacque a Bologna nel 1895) ed è l’erede della tradizione risorgimentale della sinistra mazziniana non marxista a cui si aggiungono molti illustri intellettuali provenienti dal Partito d’Azione (La Malfa, Valiani, Visentini) approdati al partito dell’edera dopo il repentino scioglimento del Pd’A. il Pri, piccolo, ma influente, sarà, sotto la guida di Ugo La Malfa, uno degli artefice dell’apertura a sinistra ai tempi del primo centro-sinistra e sostenitore dell’ipotesi di allargamento della maggioranza di governo ai comunisti dopo il 1976. Dopo la morte di La Malfa (1979) leader del Pri diventerà il senatore Giovani Spadolini, uomo illustre, storico di chiara fama ed intellettuale di vaglia, che, nel 1981, sarà il primo Presidente del Consiglio dei Ministri non democristiano della storia repubblicana. 
  
Partito Liberale Italiano
  
Nasce ufficialmente nel 1921, ma è l’erede delle classe dirigente liberale che ha guidato l’Italia fino all’avvento del fascismo. Collabora con la Dc e gli atri partiti laici (à Psdi, à Pri) negli anni del centrismo degasperiano. Sotto la guida di Malagodi (fortemente influenzato da ambienti confindustriali) esce dal governo all’avvento del centro-sinistra. All’opposizione, salvo una parentesi all’inizio degli anni ’70 (governo Andreotti- Malagodi, 1972), fino all’avvento del pentapartito (governo Spadolini, 1981), ha rappresentato un partito posto su posizioni più conservatrici rispetto ai partiti liberali tedesco, britannico e scandinavi.
   
Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale
  
Viene fondato a Napoli nel 1946 da reduci della Repubblica Sociale Italiana (RSI) e da nostalgici del regime che si rifanno alla mussoliniana Carta di Verona. Perennemente all’opposizione, tranne che per l’appoggio ad alcuni governi monocolore democristiani negli anni ’50 (à Dc), il Msi ha raccolto il maggior numero di consensi nei primi anni ’60 sotto la guida dell’ex dirigente della RSI Giorgio Almirante. La crisi del sistema politico italiano nei primi anni ’90 e la guida di Fini ha fato si che il Msi, seguendo le teorie del politologo Domenico Fisichella e l’evoluzione della destra spagnola (da Alleanza Popular a Partido Popular), si trasformerà in Alleanza Nazionale (da cui si è staccato un gruppo di nostalgici guidati da Pino Rauti), tentativo di creare una destra conservatrice italiana che ha partecipato alla fulminea esperienza del governo Berlusconi (1994).   
  
Sono esistiti anche altri partiti politici italiani (Svp, Uv, PSd’A, ossia i tre partiti regionali rispettivamente dell’AltoAdige-Sudtirolo, della Valle d’Aosta e della Sardegna); vari partiti monarchici e socialisti frutto delle molte scissioni avvenute in seno al Psi; il Pr, piccolo partito radicale che ha visto crescere le proprie fortune sotto la guida di Marco Pannela e di Emma Bonino ed il movimento ecologista dei Verdi), ma solo i sette partiti di cui abbiamo parlato in precedenza hanno partecipato a tutte le competizioni nazionali a partire dal 1948 con un insediamento organizzativo ed elettorale diffuso su tutta la penisola.

 Negli anni ’90 del XX secolo sono stati fondati altri due partiti rilevanti, la Lega Nord, partito populista che ha a lungo perseguito la via della secessione dell’Italia settentrionale dal resto del paese e Forza Italia, partito che si definisce liberale, liberista e popolare fondato dal magnate delle tv Silvio Berlusconi che hanno governato insieme con gli ex democristiani del Ccd (à Dc) ed il Msi-An (Msi) per 7 mesi nel 1994. 

Dopo l’introduzione di un sistema elettorale tendenzialmente maggioritario (1993) il sistema politico sta cercando i ritrovare un suo equilibrio sulla formula delle coalizioni le cui più importanti sono l’Ulivo (centrosinistra) ed il Polo delle Libertà (centrodestra): questi eventi non appartengono alla storia, ma alla cronaca ed è appunto all’ambito della cronaca che, per onestà intellettuale, sembra opportuno lasciarli.

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TUTTI GLI UOMINI DEL COLLE
  
Il 2 giugno 1946 il popolo italiano sceglieva la nuova forma di stato: nasceva la repubblica ed il Re, Umberto II di Savoia, accettava il responso delle urne ed andava in esilio abbandonando l’Italia evitando così, e ciò va a suo merito personale, di creare tensioni e fratture nel Paese. Con la partenza del giovane Umberto se ne andava Casa Savoia, una dinastia inetta e che, nei momenti cruciali della storia patria, aveva sempre compiuto le scelte peggiori: dalla modalità dell’unificazione nel 1860 alla sciagurata condotta della II Guerra Mondiale, passando per la crisi autoritaria di fine ottocento, la Grande Guerra e, soprattutto, gli atteggiamenti favorevoli ed accondiscendenti avuti nei confronti di Mussolini e del fascismo. Il contestato plebiscito del 2 giugno 1946 aprì una nuova fase nella storia italiana: al Quirinale non vi era più un monarca ereditario ed a vita, ma un Presidente democraticamente eletto con un mandato settennale con chiari e precisi limiti temporali. Il sogno di Mazzini e di tutti i democratici del Risorgimento si era avverato: l’Italia era diventata una Repubblica con una Costituzione democratica redatta ed approvata da un’Assemblea Costituente liberamente eletta dal popolo sovrano. Per poco più di dieci giorni, nel giugno del 1946, il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi fu anche “Capo Provvisorio dello Stato facente funzioni” con il compito di rappresentare l’unità nazionale fino all’elezione, da parte dell’Assemblea Costituente, di un Capo Provvisorio dello Stato. 

Come ha ricordato l’onorevole Nilde Iotti, una delle più giovani costituenti, colui che avrebbe dovuto ricoprire tale carica doveva soddisfare le tre seguenti determinanti condizioni: doveva essere gradito a tutti e tre i grandi partiti di massa (la Democrazia Cristiana, i socialisti ed i comunisti), che il 2 giugno avevano raccolto oltre l’85% dei voti, doveva essere un notabile liberale che avesse espresso, prima del referendum istituzionale, la propria preferenza per l’opzione monarchica in modo da rassicurare gli oltre dieci milioni di elettori italiani sostenitori di Umberto II, ed infine doveva essere di un uomo politico meridionale, in modo da controbilanciare la forte presenza di politici settentrionali di nascita (il trentino “prestato all’Italia” De Gasperi, il piemontese Togliatti ed il romagnolo Nenni) o di adozione (il siciliano-milanese Ugo La Malfa) presenti alla guida dei principali partiti politici democratici ed antifascisti che accingevano a confrontarsi sulla scena politica ed a guidare l’Italia nel lungo cammino della ricostruzione morale ed economica. Inizialmente i candidati corrispondenti alla descrizione precedentemente espressa erano due: l’ex Presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando, sostenuto dai democristiani e dalle destre, ed il padre del neoidealismo e del liberalismo italiano, il filosofo Benedetto Croce, gradito alle sinistre ed ai laici. 

Per superare le reciproche opposizioni e dare velocemente un Presidente, eppur provvisorio, alla neonata Repubblica, De Gasperi, Nenni e Togliatti si accordarono sul nome dell’ex Presidente della Camera prefascista, l’insigne giurista liberale originario di Torre del Greco ENRICO DE NICOLA che ricoprì la massima carica repubblicana dal giugno del 1946 all’inizio del 1948 quando entrò in vigore la nuova Costituzione della Repubblica Italiana che egli stesso aveva promulgato. 

Successore di De Nicola fu un altro liberale di simpatie monarchiche, ma di origini piemontesi ed esperto di economia (fu infatti il padre del cosiddetto miracolo economico italiano), il senatore LUIGI EINAUDI che venne eletto con i voti dei soli partiti centristi governativi (Dc, Psli, Pli, Pri) dopo il tramonto della candidatura del repubblicano conte Carlo Sforza, sostenuto da De Gasperi, ma avversato dai dossettiani per le sue simpatie massoniche. 
Einaudi fu un Presidente discreto e competente che, nel 1953, seppe affrontare la prima grave crisi politica italiana (fallimento della “Legge Truffa”, ritiro dalle scena politica di De Gasperi e successiva instabilità degli esecutivi) valendosi di tutti i propri poteri costituzionali ed opponendosi ad ogni indebita interferenza di partiti nelle funzioni presidenziali. 

Nel 1955 un’anomala coalizione parlamentare comprendente la destra monarchica e missina, la sinistra comunista e socialista ed un nutrito numero di dissidenti democristiani (Concentrazione Democratica di Andreotti, Pella e Zoli) avversi al segretario della DC Amintore Fanfani ed al Capo del Governo Mario Scelba, riuscì a mandare al Quirinale il Presidente della Camera dei Deputati il democristiano GIOVANNI GRONCHI, definito da Palmiro Togliatti, uno dei suoi grandi elettori, “l’uomo del Parlamento” e da Giuseppe Saragat, uno dei suoi massimi critici, “il Peron di Pontedera” (Pontedera era la città natale dell’esponente democristiano, N.d.A.).

 La presidenza Gronchi iniziò all’insegna di una ventata di forte progressismo rappresentato dalla fine della Guerra Fredda, da un forte sviluppo dell’industria pubblica (soprattutto dell’ENI di Enrico Mattei, compagno di partito, grande amico e grande sostenitore del Presidente della Repubblica), e dall’attuazione di alcune parti della Costituzione, come ad esempio la Corte Costituzionale ed il Consiglio Superiore della Magistratura, che fino ad allora erano state solamente buoni propositi contenuti nella Costituzione repubblicana del 1948 a causa dell’opposizione alla loro realizzazione da parte della stessa Democrazia Cristiana (quell’atteggiamento che il giurista cattolico Leopoldo Elia ha definito “ostruzionismo di maggioranza”) che temeva che le opposizioni di sinistra potessero avvantaggiarsi dalla nascita di tali istituti di garanzia costituzionali.

Purtroppo, invece, la seconda parte della Presidenza Gronchi fu macchiata dal sangue dei cittadini morti negli scontri con le forze dell’ordine durante le manifestazioni di protesta contro il governo Tambroni, il cosiddetto Governo del Presidente fortemente voluto e personalmente sostenuto dallo stesso Capo dello Stato durante l’ennesima crisi ministeriale nel 1960, che aveva permesso al Movimento Sociale Italiano di celebrare il proprio congresso a Genova, città medaglia d’oro della Resistenza, in cambio dell’appoggio parlamentare dei neofascisti. 
Nonostante tale drammatica esperienza ormai era segnata la strada della formazione dei governi di centro-sinistra di Fanfani e di Moro con la partecipazione, prima indiretta e poi diretta, dei socialisti di Nenni al governo del Paese.

Il successore di Gronchi fu un democristiano conservatore eletto con i voti determinanti delle destre, ANTONIO SEGNI, voluto dal leader democristiano Aldo Moro per controbilanciare l’apertura a sinistra. Durante la crisi del I governo Moro di centro-sinistra, nel luglio del 1964, Segni, da sempre ostile alla partecipazione del Psi al governo del Paese, pose Moro e Nenni di fronte ad una scelta drammatica: o si rinviavano le riforme strutturali del sistema italiano care a Riccardo Lombardi “a data da destinarsi”, oppure vi sarebbe stato un gabinetto d’affari tecnico-burocratico appoggiato dal centro-destra parlamentare e dalla destra economica, amministrativa e militare. Sullo sfondo, come verrà appurato anni dopo da un’inchiesta di Eugenio Scalfari e di Lino Jannuzzi, vi era il tentativo di colpo di stato ordito dal generale dei carabinieri Giovanni De Lorenzo, il famoso “Piano Solo”, che prevedeva l’arresto e la deportazione ("enucleandi") in Sardegna dei principali dirigenti dei partiti della sinistra e dei sindacati operai e poi la restrizione dei diritti politici e civili della popolazione. Probabilmente lo stesso Quirinale non era all’oscuro delle attività del generale De Lorenzo. Moro ed i socialisti, posti di fronte alla scelta preparata da Segni, optarono per porre fine alla spinta propulsiva e riformatrice del centro-sinistra optando per una politica più moderata per “evitare il peggio”. 

Forse è lecito affermare quanto già detto dal compianto Sergio Turone: forse il “Piano Solo” non venne applicato nei suoi aspetti più brutali e repressivi, ma l’obiettivo prepostosi da Segni e dalle destre, ossia il bloccare l’azione riformatrice del centro-sinistra, fu ampiamente raggiunto. In un Paese in cui era ben vivo l’incubo della dittatura mussoliniana e lo spettro di Tambroni, bastò il “rumor di sciabole”, per costringere Moro e Nenni ad accettare le imposizioni moderate che provenivano dal Quirinale, dalla Banca e da alcuni ambienti della Segreteria vaticana !  Segni fu subito dopo colpito, probabilmente dopo una accesa discussione con Saragat che lo minacciava di denunciarlo all’Alta Corte per i precedentemente citati eventi politici, da un ictus cerebrale che lo costrinse alle dimissioni anticipate dopo soltanto due anni di presidenza. 

Lo stesso anno (1964) divenne per la prima volta inquilino del Quirinale un esponente, benché moderato, della sinistra italiana, il socialdemocratico GIUSEPPE SARAGAT, colui che nel 1947 con la scissione di Palazzo Barberini fondando il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (poi Psdi) aveva indebolito il Psi e che nel 1953, dopo una sconfitta elettorale del Psdi, aveva inveito contro “il destino cinico e baro”. Saragat fu eletto con i voti determinanti dei comunisti dopo che, a Botteghe Oscure, Luigi Longo aveva sposato la posizione del leader dell’ala destra del Pci Giorgio Amendola, favorevole all’esponente socialdemocratico in nome di una utopica e fantomatica “unità della sinistra” dal ricordo vagamente vetero frontista, a cui si era opposto Pietro Ingrao, esponente dell’ala sinistra del Pci, favorevole al democristiano Amintore Fanfani, nell’ottica di un accordo con la sinistra cattolica ex dossettiana contro il modello capitalista e consumistico dominante. Il leitmotiv della Presidenza Saragat fu la difesa del ricordo e dei valori della Resistenza e dell’antifascismo e la preferenza ed il sostegno del Presidente per governi di centro-sinistra. La sinistra democristiana accusò più volte Saragat di volere una svolta presidenzialista, ma il Capo dello Stato smentì sempre tale interpretazione del proprio operato. Sul finire del suo mandato presidenziale attorno al Quirinale si addensò il rischio che il Presidente potesse rimanere vittima di un rapimento ordito dalle destre e dalla P2. Erano cominciati gli anni di piombo.

Tali sospetti erano talmente forti che, come ha ricordato di recente l’onorevole Armando Cossutta, il Partito Comunista Italiano offrì il proprio aiuto a Saragat qualora, in caso di grave pericolo, avesse voluto fuggire all’estero. In fin dei conti, come ha detto lo stesso Cossutta, Saragat “pur essendo un socialista scissionista, rimaneva pur sempre un socialista democratico”. Nel 1988, in occasione della morte dell’ex Presidente della Repubblica, su “l’Unità”, il quotidiano dell’allora Pci, Gian Carlo Pajetta commemorerà il defunto storico avversario socialdemocratico, che negli anni ’50 era stato dipinto dai comunisti come “un servo del capitalismo vendutosi agli Stati Uniti ed alla Dc nonché traditore della classe operaia”, affermando che “Oggi è morto un Compagno”

Il 24 dicembre 1971 con i voti determinanti del Msi di Giorgio Almirante, il democristiano GIOVANNI LEONE diventava il sesto Presidente della Repubblica italiana. La crisi economica avanzava ed il terrorismo sembrava non dare tregua alla nazione, anzi fu proprio nel 1978, ultimo anno della presidenza Leone, che la violenza delle Brigate Rosse raggiunse il culmine: gli uomini dell’organizzazione della “Stella a cinque punte”, con una dinamica sorprendente e con collusioni e coperture mai del tutto accertate, compirono un vero e proprio attacco al cuore dello Stato, rapendo il Presidente della Democrazia Cristiana, l’onorevole ALDO MORO >>>>> LA TRAGEDIA >>>> che, nell’intenzione di molti uomini politici e secondo la previsione di autorevoli commentatori avrebbe dovuto succedere a Giovanni Leone nella carica di Presidente della Repubblica per guidare dal Quirinale l’incontro tra la Dc ed il Pci riuscendo, così, ad “allargare le basi della democrazia” in Italia. 

Durante tutto il settenato Leone dimostrò di non essere all’altezza delle sfide che il Paese stava affrontando non riuscendo a divenire guida morale e politica del popolo italiano. Anzi gli anni della sua presidenza furono contrassegnati da un progressivo scollamento tra Paese reale e Paese legale a cui né Leone, né il suo partito, la Dc, seppero reagire in maniera adeguata. Arturo Carlo Jemolo, insigne giurista laico e di tradizione azionista, affermò che, dal punto di vista puramente giuridico, la presidenza Leone era stata ineccepibile, anche se per la prima volta, per assecondare la volontà democristiana di evitare il referendum a favore dell’abrogazione del divorzio, Leone sciolse anticipatamente il Parlamento nel 1972, allontanandosi così dal suo ruolo di garante super partes. Leone fu costretto a dimissioni anticipate a seguito della campagna di denuncia di alcune supposte attività finanziarie disinvolte dei suoi familiari, il famoso Circo Leone, portata avanti dal settimanale “L’Espresso”, dai radicali di Marco Pannella ed Emma Bonino e dalla scrittrice Camilla Cederna che a riguardo della vicenda scrisse un famoso libro (Giovanni Leone. Carriera di un Presidente).

Cominciavano ad affiorare i primi piccoli e grandi scandali legati alla corruzione di uomini appartenenti a partiti politici moderati e di governo: veniva alla luce quel malaffare denunciato, in sordina, per tanti anni da comunisti come Pajetta ed Alicata, da socialisti come Lombardi e che porteranno Enrico Berlinguer, solo pochi anni dopo, a porre il problema della “Questione Morale” >>>>>>> molti anni prima dell’azione giudiziaria del dottor Di Pietro e del Pool di Milano. Con la vicenda delle dimissioni di Giovanni Leone, il peggior Capo dello Stato che l’Italia repubblicana abbia mai avuto, trovava conferma la denuncia della corruzione della vita pubblica italiana avanzata già nel lontano 1958 da Arrigo Benedetti che sulle pagine de “L’Espresso” aveva censurato il malcostume del nostro Paese al grido “Capitale corrotta, nazione infetta”

Dopo l’uscita di Leone sul Colle più alto di Roma salì un uomo politico che, per dirla con le parole di Indro Montanelli, “profumava di pulizia”, il socialista SANDRO PERTINI, eroe della Resistenza e dell’antifascismo che seppe essere il “Presidente di tutti gli Italiani” e riuscì a riallacciare il legame tra cittadini ed istituzioni portando il Paese fuori dal tunnel del terrorismo, criticando, anche, l’inefficienza della classe politica. Fu il “più amato dagli Italiani” perché con loro seppe condividere gioie e dolori. 

Ben diverso fu il settenato del democristiano FRANCESCO COSSIGA che, dopo i primi cinque anni di riserbo, volle “cavarsi qualche sassolino dalle scarpe” >>>>>>>> cominciando un’azione esternatrice e distruttiva verso l’intero mondo politico, dal Capo del Governo Giulio Andreotti al leader dell’opposizione di sinistra Achille Occhetto. Verso la fine del suo mandato il Pds ed altri partiti minori chiesero la messa in stato d’accusa di Cossiga per non aver saputo rispettare il ruolo assegnatogli dalla Costituzione. L’unico esponente del Pds contrario fu il giovane Massimo D’Alema. Lo stesso Massimo D’Alema che, fatto curioso della storia, quasi sette anni dopo, è stato favorito dal senatore a vita Francesco Cossiga nella corsa alla successione di Romano Prodi per la guida del nuovo governo di centrosinistra dopo la caduta di quello del Professore bolognese. 

In un clima da impero in sfacelo, con la crisi della maggioranza basato sull’accordo tra la Democrazia Cristiana di Arnaldo Forlani ed il Partito Socialista di Bettino Craxi, il 25 maggio 1992 il Parlamento italiano eleggeva, dopo quindici scrutini andati a vuoto, il Presidente della Camera dei Deputati in carica OSCAR LUIGI SCALFARO quale nono Presidente della Repubblica.
 L’assassinio mafioso del giudice Giovanni Falcone, di sua moglie e di tre agenti della scorta, imponeva ai “grandi elettori” che, come aveva sostenuto Norberto Bobbio, si erano dimostrati “molto piccoli” bocciando una folta schiera di candidati, alcuni dei quali frutto dell’accordo del C.A.F. (Craxi, Andreotti e Forlani), ed altri autorevoli e prestigiosi (Spadolini, Iotti, Bobbio, Conso, De Martino e Valiani), di fare in fretta per eleggere il successore di Francesco Cossiga. I rappresentanti di otto partiti (Dc, Pds, Psi, Psdi, Pli, Lista Pannella, Rete e Verdi) accettavano l’originaria idea dei Marco Pannella di riversare i propri voti sull’anziano esponente democristiano novarese, definito dallo stesso leader radicale il Pertini cattolico, che si era sempre fatto difensore della nostra Repubblica democratica e della nostra Costituzionale. Quello di Scalfaro è stato uno dei più difficili periodi della storia dell’Italia democratica e repubblicana, paragonabile per gravità del momento solo, strana coincidenza della storia, a quello di Pertini. 

In una prima fase, segnata dalla crisi del sistema politico e partitico, il Presidente Scalfaro si è trasformato nel Presidente governante di cui ha parlato il politologo Gianfranco Pasquino e ha saputo reggere le redini del gioco politico legittimando e sostenendo con la propria autorevolezza i tre governi d’emergenza (Amato, Ciampi e Dini) che si sono succeduti nei momenti più gravi della crisi. Nella seconda fase del suo mandato, invece, ha potuto assistere ai primi risultati del percorso, ancora incompleto e periglioso, di risanamento morale ed economico del Paese il cui principale risultato è stato l’essere entrati fin dall’inizio nel processo di integrazione monetario europeo (noto come Euro), naturale sviluppo della tradizionale politica europeista della quasi totalità delle forze politiche italiane.

 Successore di Scalfaro, anche alla luce dell’importante ruolo avuto nel raggiungimento dell’Euro, non poteva che essere il Ministro del Tesoro in carica, nonché già Governatore della Banca d’Italia e Presidente del Consiglio dei Ministri, CARLO AZEGLIO CIAMPI sul cui nome si sono riversati i voti dei Grandi elettori dei maggiori partiti politici sia di maggioranza, sia d’opposizione. È sicuramente presto per esprimere giudizi sulla Presidenza Ciampi, ma è chiaro a tutti che sia la biografia personale, sia gli atti dei primi dieci mesi di Presidenza fanno dell’ex Governatore l’uomo adatto per rappresentare l’unità e le speranze di tutti gli Italiani.


5 - UNO SGUARDO AL PASSATO (di L.M.)
TRA CAVOUR E MAZZINI (di L.M.)
TRASFORMISMO: MODERNIZZAZIONE E MALCOSTUME ( L.M.)
25 APRILE (di L.M.)

 CONTRIBUTI CRITICI 
  

TRA CAVOUR E MAZZINI 
  
Il Risorgimento italiano non è comprensibile se lo si estrapola dal resto della storia italiana. Fin dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente era mancata una unica realtà geopolitica in grado di unificare la penisola che si era trasformata in un campo di battaglia su cui erano transitati tutti gli eserciti nazionali o mercenari dei principali paesi europei. 
Mentre si formavano le principali nazioni europee, la penisola stentava a riconoscersi in un’unica realtà politica e culturale e continuavano ad esistere le rivalità tra i principali principi italiani, forte era l’influenza dei poteri stranieri e, come ben aveva sottolineato Machiavelli, fin dal XVI secolo vi era stato un esorbitante potere temporale delle gerarchie ecclesiastiche contrarie all’unità nazionale. 

Erano sempre di grande attualità gli addolorati versi politici che Dante aveva dedicato alle infauste condizioni della penisola: “Ahi serva Italia, di dolore ostello,/nave senza nocchiere in gran tempesta,/non donna di province, ma bordello!" ( Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio, Canto VI, 76-78). 

L’unificazione avvenne nel 1861, ma non fu frutto di quel moto nazional popolare auspicato da Giuseppe Mazzini, ma fu la vittoria della linea monarchica e liberale di Camillo Benso conte di Cavour, per cui l’unità nazionale non era altro che l’ampliamento del Regno di Savoia; non a caso il primo Re d’Italia non mutò il numero della linea dinastica mantenendo il nome di Vittorio Emanuele II, segno tangibile della poca sensibilità nei confronti dei nuovi sudditi. Come ebbe a dire Gaetano Salvemini: “A mezzo il secolo XVIII, la parte settentrionale della penisola italiana era divisa fra quattro dinastie e due repubbliche. Se ora saltiamo da mezzo al secolo XVIII al 1871, troviamo che l’intera penisola è stata unificata sotto una sola delle dinastie, la casa Savoia. Tutte le altre dinastie erano state spossessate". (ora in Giovanni Spadolini, Gobetti un’idea dell’Italia, Longanesi & C., Milano 1993- p. 299)

Nel 1861 l’Italia smetteva di essere soltanto quella “espressione geografica” di cui aveva parlato il Metternich all’inizio del XIX secolo, ma non era ancora divenuta quell’unica entità cara a Manzoni, “una d’arme, di lingua, d’altare,/di memorie, di sangue e i cor." (A. Manzoni, Marzo 1821, v. 31-32, ora in L. Bianchi – V. Mistruzzi, Convegno, ed, Zanichelli, Bologna 1960, p. 900). Ciò riuscirà solo grazie alle trincee della Grande Guerra, ai diciotto mesi di lotta partigiana e, anche se ciò può sorprendere o risultare paradossale, soprattutto ad opera della televisione negli anni ‘50-’60 del XX secolo. 

L’Italia unificata iniziava, fra molti problemi (in primis la Questione romana e la quella meridionale), il suo mutamento di cui noi oggi siamo gli ultimi prodotti. All’origine della nostra storia unitaria, come accennato in precedenza, vi fu la possibilità di scegliere tra la via liberale e monarchica di Cavour e quella democratica e popolare di Mazzini: tutti sappiamo bene che prevalse la linea moderata, ma il pensiero del Mosè dell’Unità, rappresentava l’opzione più ambiziosa che, in un’Italia presto vittima di bassi e deteriori compromessi, è sempre attuale. In ogni tempo sono valide le parole di Andrè Malraux, “Non si fa politica con la morale, ma non la si fa meglio senza.”   

IL TRASFORMISMO:
MODERNIZZAZIONE E MALCOSTUME 
  
Fino alla presa di Roma (settembre 1870) l’elemento distintivo tra le due principali aree della politica del giovane Regno d’Italia (Destra Storica e Sinistra Storica) era stato rappresentato da come giungere ad annettere Roma al Regno. La Destra Storica riteneva che ciò dovesse avvenire attraverso un’azione diplomatica tra l’Italia e la Santa Sede, invece la Sinistra Storica Roma doveva essere presa ad ogni costi utilizzando ogni mezzo, anche militare e violento, possibile. Dopo la “breccia di Porta Pia” e la dichiarazione di “Roma Capitale” la politica italiana dovette ricalibrarsi ponendosi nuovi obiettivi e nuove tematiche. Si cominciò a sostenere che la politica dovesse diventare una scienza positiva, ossia dovessero venire meno le divisioni ideologiche esistenti in precedenza e che i partiti dovessero trasformarsi (da qui il termine trasformismo) guardando il “bene comune”. Per guidare questa nuova fase ci si rifece alle tesi di uno studioso svizzero Blunsqui il quale vedeva i partiti divisi in quattro diverse aree corrispondenti alle fasi della vita umana: giovinezza-radicali, maturità-liberali, media età-conservatori, senelità-reazionari. 

L’ideale sarebbe un governo fatto dall’alleanza liberali-radicali che si alternanza ad un governo realizzato dall’alleanza conservatori-reazionari. Qualora in seno alle due coppie di partiti politici fossero più forti le componenti estreme (radicali e reazionari) si dovrebbe giungere “all’unione dei centri”, ossia all’alleanza tra liberali e conservatori per avere un’azione di governo basata su elementi di moderazione e di tiepido riformismo. Furono proprio questi presupposti alla base dell’accordo tra Marco Minghetti ed Agostino Depretis che, nel 1876, portò il leader della Sinistra Storica alla guida del governo del Regno inaugurando la stagione del trasformismo, il cui significato cominciò ad assumere un significato negativo a causa delle accuse rivolte all’alleanza Minghetti-Depretis dagli esclusi da tale accordo: i componenti della Pentarchia. 
I cinque componenti quest’area non erano affatto innovatori e la loro opposizione non era spinta da motivazioni politiche, ma da motivi personali: Crispi era l’altro leader della Sinistra Storica sempre in competizione con Depretis, Cairoli era una cariatide del Risorgimento, uomo senza infamia e senza lode, Baccarini era un oscuro deputato di Ravenna, Zanardelli un rispettabile, ma stagionato deputato del Nord ed infine vi era l’uomo più chiacchierato e più corrotto del Parlamento italiano, Nicotera.

 La critica storica al trasformismo, quindi, non può prendere le mosse da elementi di carattere etico e morale, ma da una considerazione più propriamente storica: non si giunse ad un sistema politico dialettico e competitivo, ma si ebbe una situazione di blocco e di stagnazione che si sbloccarono solamente con l’avvento del demiurgo, il decisionista Francesco Crispi, l’uomo della disfatta coloniale di Adua e della feroce repressione dei Fasci Siciliani, per il quale il miglior governo non poteva che non coincidere con il proprio governo. Quindi tutto ciò che si opponeva al proprio governo veniva visto come un’opposizione al Governo ed allo Stato e, quindi, andava combattuto e sconfitto in maniera definitiva. 

Accade spesso, però, che la storia non si comporti esattamente come i suoi protagonisti vorrebbero: infatti l’epoca crispina si concluse con il fallimento delle esperienze coloniali in Africa, punta di diamante della politica dello statista siciliano. Caduto Crispi e dopo la transizione di fine secolo (Pelloux, fatti di Milano) si affacciava sul palcoscenico della politica italiana l’unico vero statista dell’età liberale, Giovanni Giolitti, che, volendo inserire nel gioco parlamentare le due grandi forze di massa emerse a cavallo del secolo (i cattolici ed i socialisti) per attenuarne la forza propulsiva di cambiamento, ideò e diede pratica ad una pratica di governo basata sull’acquisizione continua del consenso dei singoli deputati (i famosi ascari) in cambio di favori e lavori nei collegi elettorali dei medesimi. Questo fu forse il vero trasformismo a cui i più riferiscono il termine. Tale sistema di raccolta e di controllo del consenso, peraltro non molto innovativo in quanto già in uso ai tempi di Nicotera, era altamente criticabile dal punto di vista etico morale (per tutti vale Il Ministro della Malavita di Gaetano Salvemini), ma rappresentò anche il primo ed unico passo lungo la via della modernizzazione e della completa integrazione politica del Paese durante la monarchia. Fu proprio nel fallimento dell’esperienza giolittiana che nacquero i germi che, alimentati dai guai provocati dalla Grande Guerra, permisero l’avvento del fascismo e la ventennale dittatura mussoliniana. 

25 APRILE 1945
  
La data del 25 aprile rappresenta un giorno fondamentale per la storia della giovane repubblica italiana. E’ l’anniversario della rivolta armata partigiana e popolare contro le truppe di occupazione naziste tedesche e contro i loro fiancheggiatori fascisti. 
Il 25 aprile 1945 segna il culmine del risveglio della coscienza nazionale e civile italiana impegnata nella riscossa contro gli invasori e come momento di riscatto morale di una importante parte della popolazione italiana dopo il ventennio di dittatura fascista. La stessa storia dell’Italia repubblicana fonda interamente le proprie basi nell’esperienza dell’antifascismo che Piero Calamandrei definì “quel monumento che si chiama ora e sempre Resistenza”, elemento base di una nuova religione civile della nascitura giovane democrazia repubblicana. 
Si è parlato più volte e da più parti della Resistenza come di “un secondo Risorgimento i cui protagonisti furono le masse popolari” (Sandro Pertini). Non è intenzione di chi scrive fornire una ricostruzione storica dei fatti e dei protagonisti, ma semplicemente sfatare una teoria storiografia revisionista che, negli ultimi anni, è molto di moda: la Resistenza come “guerra civile”. 
Benché la Resistenza non sia stato un fatto coinvolgente la maggioranza degli italiani, ma solo quella relativa degli abitanti delle aree centro-settentrionali, essa non è stata affatto una guerra di italiani contro italiani, come, in Spagna nel 1936, si era avuto uno scontro di spagnoli contro spagnoli. 
Infatti vi fu lo scontro tra soldati e combattenti italiani contro gli invasori tedeschi ed i loro collaboratori repubblichini, i primi, nel rispetto della pluralità politica, combattevano in nome della democrazia liberale o socialista che fosse, i secondi combattevano a fianco delle SS hitleriane sostenitrici del primato della razza ariana e della necessità di conquistare uno “spazio vitale” per la Germania nazista. 

Chi scrive non vuole assolutamente cadere nella retorica resistenziale, ma è fortemente concorde col fatto che la Resistenza fu un momento edificante in cui si affrontarono i sostenitori della libertà, della democrazia e della giustizia sociale contro gli adulatori della tirannide e della barbarie di cui furono essi stessi le prime vittime, se di “guerra civile” si vuole parlare la si deve intendere come “per la civiltà” (Dante Livio Bianco), come “una guerra politica, popolare ….. .Una guerra democratica, in duplice senso, in quanto democratico è il suo metodo ed è democratico il suo ultimo, l’abbattimento di una dittatura e l’instaurazione di un regime fondato sulla partecipazione popolare al potere" (ora in Dante Livio Bianco, Guerra partigiana, Einaudi, Torino 1973, p. VIII) (Norberto Bobbio)

Con ciò non si vuole fare un discorso relativo alle singole persone che combatterono su entrambi i fronti in buona fede che vanno sempre e comunque rispettate se non altro per i dolori e le sofferenze che furono costretti a subire. Premesso tale rispetto per tutti i morti mi sembra lecito oppormi a quanto proposto da più parti (politiche e non) di trasformare il 25 aprile nel giorno della pacificazione nazionale per ricordare i morti: i morti, tutti i morti, si commemorano il 2 novembre e la questione della pacificazione nazionale è già stata risolta, in chiave politica dall’amnistia promossa dall’allora Guardasigilli Palmiro Togliatti e, in chiave storica e letteraria da uno dei principali esponenti del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, il compianto senatore Leo Valiani che, nel pubblicare il suo diario del periodo clandestino, nella dedica iniziale scrive “A Duccio Galimberti, per tutti i caduti,/ della nostra parte e dell’altra" (Leo Valiani, Tutte le strade conducono a Roma, il Mulino, Bologna 1983, p. 15), volendo così separare gli aspetti personali ed umani (e umanitari) della questione da quelli politici e storici. 

Ciò che più rammarica è che la Resistenza, lungi dall’essere un momento corale di unità popolare e nazionale, sia divenuta “la resistenza incompiuta o interrotta destinata, come tutti i conati, a indicare una meta ideale più che non a prescrivere un risultato" (ora in Dante Livio Bianco, Guerra partigiana, op. cit., p. XI) (Norberto Bobbio). La Resistenza doveva divenire il “mito fondatore” su cui basare la Repubblica democratica scaturita dalle scelte dell’Assemblea costituente figlia della stessa esperienza partigiana, purtroppo ciò non è avvenuto completamente, ma quei valori di uguaglianza, democrazia e giustizia sociale, contenuti nella Prima Parte della nostra Costituzione sono sempre validi ed attuabili ed ad essi ogni democratico deve rifarsi nella propria azione quotidiana.
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UNO SGUARDO AL PASSATO 
  
La Repubblica italiana nasce dal libero e democratico voto del popolo il 2 giugno 1946. Insieme alla scelta relativa alla nuova forma di governo da dare al Paese il corpo elettorale fu chiamato a votare per l’elezione di un’Assemblea Costituente il cui compito fu la stesura e l’approvazione di una nuova Costituzione che vide la confluenza delle principali forze e delle maggiori idee dell’antifascismo e della cultura democratica laica, cattolica e marxista. Questa prima fase della storia repubblicana fu caratterizzata dalla collaborazione al governo dei maggiori partiti politici di massa (Dc, Psi, Pci) e dei partiti laici minori. Fu compito di questa generazione politica traghettare sulle sicure rive della democrazia e della libertà un Paese in cui erano ancora bene evidenti i segni della dittatura fascista ed i danni della guerra. Per dirla con le parole dell’illustre giurista Piero Calamandrei, La Repubblica italiana fu un “patto fra uomini liberi e forti” e la Costituzione divenne la più nobile ed alta espressione dei valori democratici ed antifascisti e del rifiuto fermo e perpetuo della violenza e della prevaricazione delle libertà civili e politiche che avevano caratterizzato tutto il ventennio mussoliniano durante il quale erano stati arrecati gravi danni all’economia nazionale (in una nazione che doveva compiere il balzo verso l’industrializzazione di massa fu, invece, sostenuta l’autarchica e fallimentare “campagna del grano”) e si era disonorato il nome dell’Italia coinvolgendola, nella veste di Paese aggressore, in ben tre conflitti (Africa orientale, Spagna, II Guerra Mondiale), di cui uno, la II Guerra Mondiale, al fianco ed in complicità della Germania nazista e del folle progetto razzista di Hitler. 

Fu la Resistenza partigiana antifascista a riscattare l’onore e la dignità del nostro Paese aprendo una nuova e più proficua era di Pace e di sviluppo. La classe politica dell’immediato dopoguerra aveva, però, ben chiaro in testa che le prime vittime del fascismo erano stati tutti coloro (soprattutto le donne) che in buona fede e senza macchiarsi di gravi colpe, avevano appoggiato Mussolini: in quest’ottica va vista la famosa amnistia voluta dal Guardasigilli Palmiro Togliatti (Pci) attraverso la quale si imboccava la via della concordia nazionale e della pacificazione che non venne mai meno neanche negli anni successivi all’esclusione delle sinistre socialcomuniste dal governo (1947) ed all’inizio della lunga egemonia democristiana nella guida del Paese (1948). 

Gli anni del centrismo degasperiano, grazie all’opera ed alla figura dello statista democristiano, posero le basi, grazie al lavoro ed al sacrificio del popolo italiano, del futuro progresso civile ed economico dell’Italia repubblicana. Proprio in quegli anni l’Italia è fra i protagonisti dell’avvio di quel processo di unificazione europeo, di carattere economico e politico, di cui oggi stiamo raccogliendo i frutti (Euro ed Unione Europea). 
Un momento molto importante della vita politica e sociale italiana lo si ebbe negli anni ’60 quando, accanto al boom economico che caratterizzò quel decennio, nacque, grazie a Fanfani, Moro e Nenni, una nuova formula di governo: il centro-sinistra, ossia la collaborazione al vertice della guida del Paese tra la Dc ed il Partito Socialista che avrebbe dovuto portare alla realizzazione di riforme strutturali del sistema Italia, ma le più innovative ed incisive furono abbandonate a seguito delle pressioni degli ambienti più reazionari del Paese che minacciarono di ricorrere anche a forme estreme come il colpo di stato (il famoso “rumor di sciabole” di cui parla l’on. Nenni nei suoi diari). Un’altra opportunità di rinnovamento e di modernizzazione del Paese la si ebbe a metà degli anni ’70 quando, dopo la bufera del ’68 studentesco, dell’autunno caldo operaio e le lotte per il divorzio, era ormai all’orizzonte l’incontro tra i due massimi partiti popolari di massa, la Dc di Moro ed il Pci di Berlinguer. 

Fu la grande occasione del Compromesso storico, ossia la formazione di governi che prevedevano la partecipazione di personalità appartenenti a tutti i partiti democratici per una modernizzazione ed uno sviluppo sostenibile del Paese in un decennio caratterizzato dalla crisi economica e dalla violenza del terrorismo (nero o rosso che fosse). Il rapimento e l’omicidio dell’on. Moro misero fine a questo tentativo innovativo ed aprirono le porte ad un decennio, gli anni ’80, in cui si è svolta una lotta aspra tra due Italie: l’una, quella di Sandro Pertini, Enrico Berlinguer e Giovanni Spadolini, sottolineava l’importanza decisiva della “questione morale”, metteva in guardia contro la degenerazione del sistema politico e denunciava le trame occulte come la P2. L’altra, quella dei nani e delle ballerine, assecondava il rampantismo dilagante, cementificava tutto il cementificabile dimenticando l’insegnamento di Andrè Malraux secondo cui “Non si fa politica con la morale, ma non la si fa meglio senza”

La Costituzione del 1948 cominciava a segnare, solo per quanto riguarda la parte tecnica-ingegneristica, il passo, ma ogni tentativo di riforma fallì poiché boicottati e bloccati dai veti da chi vedeva messa in discussione la propria egemonia o il proprio potere di ricatto e di interferenza: la Grande Riforma sognata e declamata dal pentapartito degli anni ’80 divenne il Grande Alibi per non fare alcuna riforma e lasciare incancrenire la situazione per più di un decennio. Sono stati molto più efficaci i referendum elettorali dei primi anni ’90 che hanno intaccato alla base le personali posizioni di una parte della fauna politica del nostro Paese ormai sclerotizzata. 

L’azione della magistratura (lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata) dei primi anni ’90 ha avuto il grande merito, nonostante limiti ed errori, di aver permesso la ripresa di un processo di risanamento morale della vita pubblica italiana che, però, è ancora lontano dall’essere risolto. Questo risanamento morale si è accompagnato con il processo di risanamento economico avviato dal governo del socialista Giuliano Amato (1992), proseguito dai successivi cosiddetti governi tecnici di Carlo Azeglio Ciampi e di Lamberto Dini e portati a termine dai governi di centrosinistra presieduti da Romano Prodi e da Massimo D’Alema. 

L’opera di questi Governi ha permesso all’Italia di entrare da subito nella moneta unica europea (Euro) e di essere protagonista (la Presidenza della Commissione europea a Romano Prodi ne è un segno tangibile) del processo di unificazione politica del Vecchio Continente per realizzare una vasta area geopolitica aperta a tutte quelle nazioni che ne condividano i primari obiettivi di pace e di sviluppo. 
Sui muri della Roma distrutta del II dopoguerra si poteva leggere questa drammatica e poco incoraggiante scritta: “Andatevene tutti. Lasciateci piagne da soli”. Rispetto a quel Paese umiliato e distrutto si sono fatti incommensurabili passi in avanti, ma davanti a noi vi è un cammino altrettanto lungo e difficoltoso che dobbiamo percorrere tutti insieme rifiutando facili scorciatoie che potrebbero esserci suggerite da una furbizia menefreghista preludio di una restaurazione di alcuni deplorevoli aspetti del nostro passato che, per usare le parole del professor Stefano Rodotà, “Come ogni restaurazione che si rispetti, irresistibilmente assume caratteri reazionari. E come ogni reazione che si rispetti, è destinata ad incontrarsi con il potere personale”.(ora in G. Pansa, Il Regime, Sperling & Kupfer – l’Unità, Milano 1993, p. 288.)


6 - CATTOLICI IN POLITICA O PARTITO DEI CATTOLICI (di F.R.)
IL FANTASMA DI VIA FANI (di L.M.)
RICORDANDO LA NOSTRA STORIA (di L.M.)
BIBLIOGRAFIA 


 CATTOLICI IN POLITICA
O PARTITO DEI CATTOLICI


  
La politica è “la forma più alta di carità” (Papa Giovanni XIII), è l’impegno di ciascuno in un contesto pubblico per rendere migliore la società in cui vive. Tutti gli uomini devono sentirsi chiamati in causa in quanto parte di una società che li comprende e, quindi, ha bisogno del loro contributo. Poiché abbiamo detto che la politica è impegnarsi per gli altri, ogni cattolico è chiamato in prima persona a dare il suo contributo. 
La recente storia del nostro paese mostra il ruolo egemone che il “partito dei cattolici” ha esercitato, fino agli anni ’90, quando il sistema partitico della Prima Repubblica si è frantumato, rendendo possibile l’edificazione di un nuovo sistema, nel quale componenti cattoliche sono presenti lungo tutto l’arco partitico. Questo sistema non si è ancora stabilizzato, tanto è vero che, oggi, è soggetto a spinte contrapposte: l’una volta a restaurare il vecchio centrismo con un partito dominante attorniato da possibili alleati, l’altra tesa a costruire un sistema bipolare compiuto, con un’alternanza tra due blocchi distinti e contrapposti. 

Partiti come il Cdu di Buttiglione e buona parte di Forza Italia percorrono in maniera più o meno velata la strada centrista, nella speranza di poter diventare, appunto, il centro, ossia i dominatori incontrastati della scena politica del domani. 

Questa scelta rimetterebbe in campo, inevitabilmente, i difetti della Prima Repubblica, in primis l’irresponsabilità derivante dall’impossibilità di trovare gli autori di una determinata politica (sempre pronti ad adottare la pratica dello scaricabarile) e di avere una reale alternativa a chi detiene il potere.

 A questa voglia di restaurazione si contrappongono tutte quelle forze politiche che vogliono fare dell’Italia un paese compiutamente bipolare, con un centrosinistra coeso e contrapposto ad una destra moderna (anche un’opposizione matura e responsabile è importante: sostiene, infatti, un illustre politologo che “la qualità del governo dipende dall’opposizione”). Ritengo che questo sia l’esito auspicabile della transizione politica italiana: così si potrà realizzare, finalmente, quell’alternanza in vista della quale governo e opposizione dovranno operare per il bene del paese, dal quale verranno giudicati e, se del caso, sanzionati. 

Pensando, dunque, ad un’Italia bipolare o, quantomeno, in cammino verso il bipolarismo, passo ad analizzare il ruolo dei cattolici in questo sistema. Cattolico non è una categoria politica (anche se a lungo è stata confusa con l’appartenenza ad un partito): si può essere cattolici ed aderire ad una ricetta di sinistra, oppure essere cattolici e pensare che il bene della nazione lo realizzi la destra. In questo senso, dunque, si può capire la presenza di persone cattoliche nei diversi schieramenti politici: il cattolico è un cittadino che opera nella società con lo stile della gratuità e della carità, non è un integralista che dall’alto della sua torre d’avorio cerca di combattere gli eretici. Non essere relegati in un partito unico, contrapposto agli altri (gli “eretici”) è una grande ricchezza per i cattolici: non già nel senso che possono fare così trionfare in qualunque modo oscuri interessi lobbistici, ma per essere “sale della terra”, per dare una testimonianza di fede che si tramuta nell’operare per il bene del prossimo e del proprio paese, qualunque sia la ricetta che si decide seguire. 

Così viene a cadere la dicotomia cattolici – laici, intesa come i buoni contro i cattivi: colui che milita nello schieramento opposto non è un nemico da annientare, ma un fratello da amare e da rispettare, che la pensa diversamente da me. Questo è il grande insegnamento che un cattolico impegnato in politica può dare, questa è la testimonianza autentica dell’essere cristiano. Va da sé, quindi, che ciascuno ha un’idea politica ed è bene che la esprima, ossia prenda parte all’agone politico. Un’eccezione a ciò, però, dovrebbe essere costituita dai ministri del culto, ossia i preti e, soprattutto, i vescovi. Questo non significa che in una parrocchia la politica sia un argomento tabù: la parrocchia è composta da laici aventi come guida nel parroco e sono proprio questi laici che possono, anzi devono, impegnarsi in politica. Se un mio fratello ha idee politiche differenti dalle mie, la cosa non mi turba, anzi, si può creare un proficuo confronto. 

Diverso è se il parroco, o addirittura il Vescovo, si vale della sua posizione di “guida” per appoggiare una parte politica. Se io do la mia benedizione e il mio appoggio ad un candidato, la cosa non ha risonanza, o al massimo, chi si fida di me in quanto politicamente impegnato e condivide le mie posizioni politiche potrà seguire il mio consiglio al momento del voto. Cosa assolutamente differente, invece, è se il Vescovo di una Chiesa locale (che è il pastore e la guida religiosa di quella Chiesa, ossia di quei credenti) appoggia, più o meno esplicitamente, un candidato: come minimo, questo provoca sconcerto in quei credenti che, pur nutrendo rispetto e fiducia nel proprio Vescovo, si trovano su posizioni politiche differenti. 
La dimensione spirituale e quella politica finiscono inevitabilmente per essere confuse, soprattutto in un paese, come l’Italia, in cui per oltre mezzo secolo molta gente ha votato Democrazia Cristiana perché era il “partito del Signore”

Il bipolarismo dovrebbe annullare queste deformazioni culturali, ma servono anni e, nel frattempo, l’appoggio di un Vescovo ad una parte politica porterà inevitabilmente i consensi di quei ceti più sprovveduti e “bigotti”, incapaci di distinguere tra la sfera politica e quella spirituale. Chi chiede a me come votare, condividendo le mie posizioni politiche, mi rende, in un certo senso, mediatore politico tra lui ed il candidato, ossia la richiesta si inquadra in un contesto eminentemente politico, mentre chi vota un candidato perché “benedetto” dal Vescovo, così come un tempo votava per “il partito del Signore”, fa una tanto dannosa quanto deprecabile commistione fra religione e politica. 

In conclusione, è vero che “l’azione della Chiesa si svolge su un piano diverso da quello politico (cfr. Paruolo, Il silenzio non è equidistanza, La Repubblica del 9/11/1999) ”, ma, se non altro per motivi storico-culturali, è estremamente necessario che gli esponenti della Chiesa non generino confusione nei fedeli, specialmente nei più sprovveduti, fra il magistero (che un credente deve rispettare e seguire) e loro idee politiche! 

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 IL FANTASMA DI VIA FANI 
  
In una calda primavera di oltre vent’anni fa si consumò l’evento più tragico della storia della Repubblica italiana: un gruppo di terroristi composto da brigatisti rossi, dopo averne trucidato la scorta, rapì l’on. Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, e, dopo più di un mese di prigionia, lo uccise causando una ferita nel tessuto democratico del Paese che non è stata più sanata.
MORO, MORTO COME UN MARTIRE >> LA SUA VOCE >>>>

 Non è intenzione del seguente articolo analizzare la vicenda Moro dal punto di vista giudiziario e non si vuole nemmeno formulare giudizi morali sul comportamento dei differenti attori della vicenda. Le righe che seguiranno hanno come obiettivo una breve e sintetica analisi storica-politica degli eventi precedenti all’omicidio del leader Dc e delle conseguenze che tale atto ebbe nella vita del Paese.

Le elezioni del 1976 avevano visto l’affermazione del Pci di Enrico Berlinguer che era giunto a sfiorare il sorpasso sullo storico avversario, la Dc in quel momento guidata dal moroteo Benigno Zaccagnini: furono le elezioni dei due vincitori.

 I comunisti si facevano portavoce di richieste di rinnovamento della politica nazionale e furono i primi ad affrontare la denuncia della “questione morale”, ossia della disinvoltura con cui molti politici agivano. All’inizio degli anni ’70, a seguito del colpo di stato reazionario effettuato in Cile dal generale Pinochet, Berlinguer si era fatto promotore di un accordo di sistema tra le grandi culture politiche di massa: comunisti, cattolici e socialisti; il “compromesso storico”. I principali interlocutori del leader comunista furono Moro ed il leader repubblicano Ugo La Malfa, anche loro sostenitori di un forte rinnovamento del sistema politico italiano. Il “compromesso storico” doveva servire alla legittimazione del Pci potendo rendere possibile un’alternanza ed una alternativa anche nella vita politica italiana. Si prospettava una soluzione di tipo tedesco: negli anni ’60 in Germania (RFT) vi era stata una “grande coalizione” tra democristiani e socialdemocratici la cui conclusione fu una serie di governi a guida socialdemocratica. 

I governi Andreotti (Dc) che si formarono dopo le elezioni del 1976 ebbero, in un primo momento l’astensione di tutti i partiti dell’arco costituzionale (Dc, Pci, Psi, Psdi, Pri, Pli) che successivamente, tranne i liberali che si espressero contro, tramutarono tale voto in voto favorevole. A tale esperimento si opposero numerose forze, sia palesi, sia occulte, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale.

La morte di Moro comportò la fine dell’esperienza della solidarietà nazionale e si assistette alla trasformazione dello scenario politico italiano.

Il ruolo riformatore dei comunisti italiani venne di molto ridimensionato (il Pci venne rimandato all’opposizione) e si affacciò nel panorama politico italiano l’on. Bettino Craxi il cui ruolo di “ago della bilancia” fruttò per tutti gli anni ’80 una notevole rendita di posizione. 
Chi scrive, anche per ragioni anagrafiche, non può essere iscritto tra i nostalgici del compromesso storico ed è ben conscio dell’impossibilità e della difficoltà di avanzare ipotesi storiche postume, ma è altrettanto convinto che se la sorte dello statista Dc, non avesse interrotto il dialogo tra i cattolici ed i social-comunisti, all’Italia ed agli italiani si sarebbero risparmiati i rampanti anni ’80, gli anni del craxismo imperante, della “governabilità craxiana” e del “successo senza moralismi”, alla fine dei quali gli Italiani si sono trovati pieni di debiti e con forti lacerazioni nel rapporto fiduciario tra cittadini ed istituzioni.
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 RICORDANDO LA NOSTRA STORIA 
  
Da alcuni anni stiamo assistendo ad un fastidioso e sempre maggiore revisionismo storico non sempre (anzi quasi mai) basato su fatti e su dati non solo veritieri, ma neanche controllabili e, quindi, assolutamente inattendibili. Dapprima, anzi precisamente dopo la morte dell’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini (coincidenza che non pare casuale!), è iniziato un dannoso e alquanto infido attacco alla Resistenza, non più presentata come uno scontro tra i fautori di un mondo libero e democratico (socialista o capitalista che fosse) e gli alleati della Germania nazista a cui consegnavano ebrei e italiani antifascisti che vennero deportati (e in massima parte assassinati) nei lager, ma come una guerra civile tra italiani senza distinzione alcuna tra le diverse ideologie delle parti in causa. 

In poche parole come se l’essere stati complici di Hitler fosse la stessa cosa (per alcuni forse addirittura meglio!) che aver combattuto a fianco delle grandi democrazie mondiali per ridare dignità e libertà ad un’Italia martoriata dalla ventennale dittatura di Mussolini e l’aver permesso alle nuove generazioni di vivere in un mondo di pace e di progresso in cui, a venti anni, possono studiare, lavorare o divertirsi e non essere mandati a morire assiderati a Stalingrado o di sete a El Alamein.

 Cercato, ma per fortuna ha ragione E. Wiesel nel dire che “Il passato non è così lontano. Molti si ostinano a ricordare. E non dimenticheranno mai”, di sminuire l’alto valore morale e civile della guerra partigiana, si è passato a cercare di riscrivere altre pagine della storia patria (dal terrorismo alla corruzione diffusa dell’ultima degli anni ’80) fino, e non poteva che essere così, a voler riscrivere in chiave papalina e borbonica, lo stesso momento costituente del nostro civile convivere unitario: il Risorgimento che, tra tanti limiti ed errori (chi scrive non è affatto un simpatizzante della retorica conservatrice filosabauda, ma un estimatore del “Risorgimento senza eroi” di gobettiana memoria) ha comunque rappresentato, con l’unificazione della penisola avvenuta nel 1861 e la successiva annessione di Roma divenuta capitale dell’Italia unita, la fine di oltre un millennio di frantumazione e divisione della nostra terra. 
Fin dalla caduta dell’Impero romano la penisola italica era stata trasformata in un grande campo di battaglia. Mentre si andavano formando le principali nazioni europee l’Italia stentava a riconoscersi in un’unica realtà etnica, culturale e, soprattutto, territoriale in quanto continuavano ad esistere le rivalità tra i principi italiani, continuavano ad esserci una forte influenza straniera e, come aveva evidenziato in modo lungimirante Machiavelli fin dal XVI secolo vi era un esorbitante potere temporale detenuto dalle gerarchie ecclesiastiche che a partire dal IX sec. con il pontificato di Leone III (che aveva chiamato in proprio soccorso i Franchi di Carlo Magno di cui fu mentore e sostenitore) non avevano mai esitato a impedire, anche e soprattutto grazie all’appoggio straniero, una unificazione della penisola sotto un unico governo. 

Questi fattori hanno fatto si che l’unificazione italiana sia stata tardiva e frutto della volontà di una delle monarchie già esistenti, i Savoia, e non di un moto “nazionalpopolare”. Il nuovo Stato fu prontamente condannato e non riconosciuto dal Pontefice regnante, Papa Pio IX, vietando ai cattolici la partecipazione sia attiva, sia passiva alle vicende della politica del Regno (opposizione venuta meno solo con il “Patto Gentiloni” in epoca giolittiana più che altro frutto della paura per il nascente movimento socialista), creò non pochi problemi al progresso della democrazia nazionale. Un’importante parte della popolazione non si sentiva, e in certi casi non si sente tuttora, parte dello Stato che vive come un’alterità di cui diffidare o a cui chiedere regalie e protezione invece che diritti e doveri: ciò ha, senza dubbio alcuno, rallentato l’affermazione di una moderna borghesia, classe sociale di cui l’Italia è in gran parte priva. 

Nel 1861 l’Italia smetteva di essere soltanto quell’entità che Metternich aveva definito “un’espressione geografica”, ma non era ancora divenuta quell’unica realtà “una d’arme, di lingua, d’altar/di memorie, di sangue e di cuore” auspicata da Manzoni in Marzo 1821. Ciò avverrà soltanto grazie alle trincee insanguinate della Grande Guerra, ai diciotto mesi di guerra partigiana e, anche se ciò può sorprendere o risultare paradossale, soprattutto grazie alla televisione negli anni ‘50-’60 del XX secolo e, soprattutto, grazie all’impegno di tutte le forze democratiche di progresso, cattoliche riformatrici e liberaldemocratiche, e, in primo luogo, in virtù dell’impegno delle donne e degli uomini (comunisti e socialisti) del movimento operaio dei lavoratori la cui affermazione, da Turati a Lama, ha rappresentato, non senza l’assenza di limiti ed errori, la sintesi dello sviluppo stesso della democrazia e del benessere dell’Italia. 

Il voler mettere in discussione il Risorgimento partendo da dati non sempre attendibili o anche contrastanti come l’affermare una superiorità dei briganti rispetto al binomio Cavour – Garibaldi (per non parlare del democratico e mistico Mazzini!), rappresenta una violenza alle origini della nostra storia comune che non può che destare preoccupazione e rammarico. Da alcuni anni, a partire da una sentenza della magistratura che giudicava non stupro un atto di violenza sessuale compiuto ai danni di una giovane che indossava jeans stretti (quindi ritenuta, in maniera non troppo velata, “consenziente”), si sta assistendo ad una ventata reazionaria con accenni di clericalismo integralista (che nulla ha a che vedere con la Fede e con la giovannea Chiesa dei “segni dei tempi”) che tende a condannare tutto ciò che, anche lontanamente, abbia a che fare con la dottrina illuministica della libertà e dei diritti-doveri dell’uomo. 

Alcuni autorevoli intellettuali lo hanno detto anche apertamente: ciò che si vuole colpire è l’illuminismo e la dottrina da esso (e dalla Rivoluzione francese del 1789) derivata. Questa ventata reazionaria è minoritaria nel Paese, ma si fa forza di un senso di apatia e di disinteresse alimentato da molti mass media, in primis le televisioni. Come tutti i pensieri reazionari tende a minare il principio per cui gli uomini, per natura e per scelta liberi, siano in possesso di diritti e di doveri. La vera libertà, come insegna Cesare Beccaria, prevede anche una serie di doveri, primo fra tutti il porre a limite della propria libertà il rispetto e la tutela di quella altrui, perché se così non fosse non si tratterebbe di libertà ma di arroganza e di arbitrio.

 Non è la prima volta che nella storia si presentano situazioni simili. È di grande auspicio che la mentalità reazionaria, ricca più di pregiudizi che di idee, non abbia il sopravvento. L’antidoto è contenuto nella seconda strofa della Marsigliese, inno della Francia repubblicana: “Libertà, cara libertà/Combatti con i tuoi difensori sotto le nostre bandiere/Affinché la vittoria accorra ai tuoi maschi richiami”. Queste bandiere non possono che essere quelle di un’Europa “civile della ragione” (N. Bobbio) in cui troneggino il rispetto della persona umana, la democrazia e la giustizia sociale, i cui difensori sono tutti coloro che credono nella dignità e nel valore dell’uomo e della civile convivenza.


7 - SISTEMI ELETTORALI (di F.R.)

* SISTEMA PROPORZIONALE
* SISTEMA MAGGIORITARIO
* I SISTEMI IN ITALIA

 SISTEMI ELETTORALI 

Quando si parla di sistemi elettorali, il pensiero corre subito al maggioritario ed al proporzionale. In realtà questa è una prima, ma non esaustiva, né esauriente classificazione dei sistemi elettorali: sistemi diversissimi si nascondono dietro a queste etichette ed altri, come quello attualmente in vigore per l'elezione del parlamento italiano, non sono configurabili esclusivamente in uno dei due gruppi.

 Nel corso dei secoli, nei diversi paesi, si possono trovare oltre tremila diversi sistemi elettorali. 
Cercherò, ora, brevemente di esporre le caratteristiche principali dei sistemi proporzionali e di quelli maggioritari, poi passerò ad analizzare le leggi elettorali attualmente in vigore in Italia ed infine mi soffermerò in modo particolare su alcune proposte avanzate per modificare l'attuale legge elettorale italiana. 
  
Il sistema proporzionale 

L'elemento unificante dei diversi sistemi di rappresentanza proporzionale consiste nel cercare di avere una corrispondenza percentuale fra i voti ottenuti dai diversi partiti ed i seggi che vengono loro assegnati. Questo permette di far sì che il parlamento sia la "fotografia" (distorta il meno possibile) della situazione reale del paese. 
Appare subito evidente che un tale sistema serve a tutelare le minoranze, che si garantiscono, in tal modo, una rappresentanza (col proporzionale non si vince tutto, ma non si perde neppure tutto). A questo vantaggio, però, fa da contraltare il maggior difetto del sistema, che è chiaramente visibile anche solo osservando la nostra storia politica fino a tempi recenti: il sistema favorisce la frammentazione politica, con conseguente necessità di governi di coalizione, composti, cioè, da più partiti che si fanno la guerra al momento del voto (per massimizzare i propri consensi) e che vanno al governo per raggiungere determinati obiettivi, che possono non coincidere con gli obiettivi degli alleati. 

Conseguenza logica è l'instabilità dei governi, il che riduce l'efficacia degli stessi. 
Per ridurre la frammentazione partitica vengono utilizzati principalmente tre strumenti: la dimensione delle circoscrizioni, le clausole di accesso alla distribuzione dei seggi ed il numero dei parlamentari da eleggere. 
La dimensione della circoscrizione dipende dal numero dei parlamentari da eleggere: circoscrizioni grandi, che eleggono più di 15-20 rappresentanti, hanno un alto livello di proporzionalità e si può essere eletti con una bassa percentuale di voti (è il caso delle circoscrizioni di Roma e di Milano, che eleggevano 50 rappresentanti quando in Italia c'era il sistema proporzionale: grazie ad un "voto ludico" - dopo le preferenze serie se ne esprimeva una per scherzo, o quasi - e all'ampiezza delle circoscrizioni furono eletti esponenti come la pornostar Cicciolina). 

Soglie di esclusione precludono l'accesso ai partiti minori: in Spagna ed in Grecia occorre, ad esempio, ottenere il 3% su scala nazionale, mentre in Germania un partito deve avere almeno il 5% oppure tre deputati eletti nei collegi uninominali (per capire quest'ultima clausola occorre conoscere la legge elettorale tedesca). Anche in Italia, nella quota proporzionale, c'è attualmente una soglia di esclusione del 4%. 
Il numero dei parlamentari, infine, è inversamente proporzionale al grado di proporzionalità del sistema: se un parlamento ha pochi membri, questi devono ottenere un vasto consenso. 
  
Il sistema maggioritario 

I sistemi maggioritari si suddividono in due grandi famiglie: quelli a turno unico (o plurality) e quelli a doppio turno (o majority). 
Nei sistemi maggioritari a turno unico first past the post, ossia vince il candidato che nel collegio uninominale ottiene anche solo la maggioranza relativa. In ogni collegio, dunque, chi arriva primo vince e gli altri perdono e non vengono eletti (insisto su questo punto perché, con l'attuale legge elettorale, in Italia questo principio viene brillantemente, e comunemente, scavalcato da un recupero proporzionale, di cui dirò più avanti).

Già a prima vista si capisce che questo sistema non "fotografa" il paese come il proporzionale: gli elettori che votano un candidato arrivato secondo, o peggio, non vengono rappresentati. Paradossalmente, se in tutti i collegi si presentassero cinque candidati e sempre quello di uno stesso partito ottenesse il 20%+1 di voti, quel partito avrebbe il 100% di seggi (ovviamente questa è solo un'ipotesi accademica, irrealizzabile nella realtà, per cui la rappresentanza non viene mai distorta fino a questo punto). 
Alcuni dicono che questo sistema comporta una riduzione dei partiti presenti nell'arena politica, e questo è, in una certa misura, vero, però è altrettanto vero che "può vincere"  il candidato avversato dalla maggioranza dei cittadini, purché questi abbiano frammentato il loro voto fra altri due o più contendenti. 
Il sistema maggioritario a doppio turno permette, se non di cancellare, almeno di ridurre notevolmente questo inconveniente.
 
Con questo sistema viene eletto al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei consensi (50%+1 dei voti validi), altrimenti, se nessuno supera questa soglia, si va ad un secondo turno. Questo si può avere con diverse caratteristiche (stabilite dalla legge). E' luogo comune che il doppio turno preveda il ballottaggio, al secondo turno, fra i due candidati più votati, come avviene per l'elezione del presidente della repubblica francese. Questa ipotesi è vera, ma è solo una delle possibilità che si possono stabilire per il secondo turno e, generalmente, non viene presa in considerazione per le elezioni dei parlamenti perché punirebbe drasticamente tutte quelle forze che non possano aspirare al primo o al secondo posto. Sempre in Francia, il parlamento viene eletto con un sistema a doppio turno tale per cui accedono al secondo turno tutti i partiti che abbiano precedentemente superato la soglia del 12,5% dei voti ottenuti, calcolato sul totale degli aventi diritto al voto. Con tale sistema vengono disincentivati dal presentarsi autonomamente i partiti minori, ma rimane una certa quota di competizione elettorale. 

Col passare del tempo i sistemi maggioritari favoriscono il formarsi delle coalizioni di partiti che, trovandosi d'accordo su un programma comune, si presentano uniti alle competizioni elettorali. 
  
I sistemi elettorali in Italia

Attualmente, in Italia, i sistemi elettorali in vigore sono differenziati per quasi ogni tipo di elezione: abbiamo un sistema proporzionale per le elezioni circoscrizionali (dei quartieri), un sistema maggioritario a turno unico per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei paesi fino a 15.000 abitanti, un sistema maggioritario a doppio turno per l'elezione del sindaco nei paesi con più di 15.000 abitanti, con premio di maggioranza al secondo turno nell'elezione del consiglio comunale e possibilità di voto disgiunto (nella stessa scheda si può votare un sindaco ed una lista che non lo appoggia), analogo sistema per la provincia, ma senza voto disgiunto, ancora analogo per le elezioni regionali, sistema misto per le elezioni di Camera e Senato, con qualche differenza fra i due, ed infine proporzionale con voto di preferenza per il Parlamento europeo. 
E' un groviglio tale di sistemi elettorali, con differenze magari marginali, che induce in errore persino gli "addetti ai lavori". 

Mi limito ad esporre brevemente e per grandi linee i sistemi elettorali di Camera e Senato, così come definiti dalle leggi 176/93 e 177/93.

Per eleggere i 630 deputati che compongono la Camera disponiamo di due schede, alle quali corrispondono due differenti sistemi elettorali. I 3/4 dei seggi vengono attribuiti con un sistema maggioritario a turno unico, sulla base di collegi uninominali, mentre la restante parte viene assegnata mediante un sistema proporzionale, votando la lista prescelta sulla seconda scheda. 
La permanenza del sistema proporzionale, seppure limitato all'elezione di 1/4 dei componenti la Camera dei Deputati, non permette di compiere il "salto di qualità" auspicato col tramonto della prima repubblica: i pezzi grossi continuano ad avere assicurato il posto in parlamento, anche i partiti minori possono auspicare una loro presenza (seppure la soglia di sbarramento sia del 4% dei voti validi), continuando così a detenere un potere di ricatto e, spesso, ad essere l'"ago della bilancia" nelle compagini governative, e tutti i partiti possono continuare a contarsi.
 Le coalizioni che si producono per vincere le elezioni (necessarie per la quota maggioritaria) si scontrano con la necessità dei singoli partiti di essere visibili per ottimizzare i loro consensi nella parte proporzionale. 

Ma forse l'aberrazione maggiore di questo sistema misto (ironicamente definito mattarellum, dal nome dell'estensore della legge) è facilmente comprensibile vedendo il paradosso che, di fatto, vanifica parte del significato maggioritario. Ogni candidato, infatti, si può candidare in un solo collegio maggioritario, ma anche in tre circoscrizioni proporzionali. Questo fa sì che, in caso di sconfitta nel maggioritario, può comunque essere ripescato nella parte proporzionale (correttamente definita "recupero proporzionale"), vanificando il risultato del maggioritario, punitivo nei suoi confronti.
 
Per il Senato, invece, si dispone di un'unica scheda, nella quale si esprime solo una preferenza per il candidato prescelto nel maggioritario. La quota proporzionale (1/4), però, è ugualmente presente e si ottiene scegliendo i migliori non eletti (semplifico qui il concetto, poiché il meccanismo col quale si giunge al recupero proporzionale è abbastanza complicato e di difficile comprensione). I problemi che si presentano sono analoghi a quelli di cui ho detto per l'elezione della Camera.

Da questi brevi cenni si può capire, quindi, come il sistema elettorale italiano non sia chiaramente configurabile in una delle due classi del binomio maggioritario - proporzionale: il mattarellum è un sistema misto, una soluzione ibrida che unisce, in una certa misura, i pregi delle due categorie, ma ne riassume anche molti difetti. 
  
Conclusione 

Non è chiaro, mettendo a confronto le posizioni di diversi studiosi, se è il sistema partitico ad influenzare il sistema elettorale o viceversa: probabilmente c'è un'influenza reciproca che, però, non è così determinante come si voglia far credere. 
E' indubbio che il nostro sistema partitico ha bisogno di una chiarificazione e di uno snellimento: a ciò si giunge, nel lungo periodo, adottando una serie di misure che non si possono certo esaurire nella riforma elettorale. Tuttavia è anche vero che l'attuale sistema elettorale è sintomo di una transizione in corso e che deve trovare uno sbocco. Da una parte sta chi vuole ricreare un grande centro, come era nel passato, un sistema consociativo in cui chi sta in mezzo non può mai venire punito dagli elettori e mantiene sempre il comando; per questo scopo, il proporzionale è sicuramente il sistema più adatto. Dall'altra parte vi sono quelle forze politiche che stanno cercando di portare la transizione ad un approdo diverso dal punto di partenza, dal quale si era fuggiti: si cerca di realizzare un sistema bipolare, una democrazia maggioritaria e competitiva, dove chi vince governa e, al termine del suo mandato, si presenta agli elettori che possono premiarlo, rinnovandogli la fiducia, o sanzionarlo, mandando al governo la parte opposta.

Personalmente penso che quest'ultima sia la soluzione migliore verso la quale può approdare l'attuale fase di transizione: è migliore perché permette di mettere a tacere i ricatti ed i comportamenti clientelari, rende trasparente, e soprattutto sanzionabile, l'azione di governo, favorisce governi stabili e, pertanto, efficaci. Tutto questo, in una parola, significa un miglioramento della qualità della politica.

I referendum elettorali del 1999 e del 2000 non riguardavano semplicemente una modifica alla legge elettorale, ma erano l'occasione, nelle speranze dei più, per portare a termine questa transizione. Un'occasione mancata? Non lo so: ricordo discussioni in cui il "fronte del sì" sosteneva che la vittoria sarebbe stato un primo passo per affrontare una riforma elettorale seria, mentre il "fronte del no" temeva che la vittoria avrebbe precluso ogni ulteriore modifica, consegnando un sistema ancora peggiore del preesistente, mentre una sconfitta referendaria avrebbe lasciato aperto il campo ad una necessaria riforma elettorale che passasse dal Parlamento (e non dalle urne). 
A prescindere da chi avesse ragione, la sensazione comune era, ed è tuttora, che quella legge deve essere cambiata.
 
All'epoca della caduta del governo Prodi si ventilò l'ipotesi di introdurre, come in Germania, la "sfiducia costruttiva" (non si può sfiduciare un primo ministro se non si presenta un'alternativa): escludendo un accordo di governo tra Rifondazione Comunista ed i partiti del Polo, con tutta probabilità se ci fosse stata la sfiducia costruttiva Prodi sarebbe ancora il Presidente del Consiglio Italiano. 
Altra ipotesi ventilata, e recentemente ripresa in considerazione, è stata l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda elettorale, come si ha per il sindaco, i presidenti delle province e si avrà per i futuri presidenti delle regioni. Questa norma sic et simpliciter, però, è stata criticata perché potrebbe creare conseguenze gravi in caso di dimissioni o morte del premier eletto dal popolo, o qualora questo non goda più del consenso parlamentare (si veda, a tal proposito, il caso israeliano). 
Un buon punto di approdo sarebbe stato, a mio parere, una legge elettorale a doppio turno: non costringe a coalizioni di comodo pre-elettorali, ma porta ad appoggiare il candidato più vicino (con un potere di ricatto inferiore rispetto a quello esercitabile in un cartello elettorale fatto per passare l'elezione a turno unico) qualora il proprio non arrivi al secondo turno. Nel lungo tempo, poi, sarebbe venuta da sé una semplificazione del quadro politico. Quest'ipotesi sta perdendo consensi, e si continua a discutere senza decidere: speriamo che ciò non avvenga ancora a lungo e si giunga ad una buona legge elettorale, perché l'Italia ha bisogno di entrare a pieno titolo in quella tanto agognata Seconda Repubblica, fase conclusiva di questa bella e dannata transizione

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ULTIMISSIME ANNO 2005

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Legge 21 dicembre 2005, n. 270
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Art. 1. (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».

3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni».

4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «candidature nei collegi uninominali o» e: «le candidature nei collegi uninominali o» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,» sono soppresse e dopo le parole: «con quelli riproducenti simboli» sono inserite le seguenti: «, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,»;

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge.

10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa»;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta»; al terzo periodo, le parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla»;

c) il sesto comma è abrogato.

11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione».

12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».

Art. 2. (Presentazione delle liste)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 3. (Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4. (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale».

2. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge.

6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

–«Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;

b) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi».

8. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. – 1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6».

10. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8».

Art. 5. (Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige)
1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«TITOLO VII – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E TRENTINO-ALTO ADIGE.

«Art. 20. – 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento;

c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Art. 20-bis. – 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

Art. 21. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 21-bis. – 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21-ter. – 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale».

Art. 6. (Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)
1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14».

2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.

4. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali», «delle candidature nei collegi uninominali e» e «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18» sono soppresse;

c) al terzo comma, le parole: «, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi» sono soppresse;

d) al quinto comma, il terzo periodo è soppresso;

e) al sesto comma, le parole: «nè più di una candidatura di collegio uninominale» sono soppresse;

f) al settimo comma, le parole: «o della candidatura nei collegi uninominali» e: «o la candidatura nei collegi uninominali» sono soppresse.

6. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.

7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

b) al primo comma, numero 1), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

c) al primo comma, numero 2), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

d) al primo comma, numero 3), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis»;

e) al primo comma, numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

f) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

g) al primo comma, il numero 7) è abrogato;

h) al secondo comma, le parole: «di ciascun candidato nei collegi uninominali e» sono soppresse;

i) al terzo comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

9. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) è abrogato;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

c) al numero 3), le parole: «e di candidato nei collegi uninominali» sono soppresse;

d) al numero 4), le parole: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «le liste ammesse»;

e) al numero 5), la parola: «distinti» e le parole: «dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione».

10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «all'art. 18 e» e: «del candidato nel collegio uninominale o» sono soppresse;

b) all'ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» e: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.

11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.

12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), le parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al numero 6), le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

c) al numero 8), le parole: «due urne» sono sostituite dalle seguenti: «un'urna»;

d) al numero 9), le parole: «due cassette o scatole» sono sostituite dalle seguenti: «una cassetta o scatola».

13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili» sono sostituite dalle seguenti: «L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile»;

b) al settimo comma, le parole: «, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.

16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma è abrogato.

17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione».

18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati» sono soppresse.

19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.

20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».

21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».

22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti: «l'urna e la scatola».

23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «dell'urna».

24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), terzo periodo, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse;

b) al numero 3), le parole: «nelle rispettive cassette» sono sostituite dalle seguenti: «nella cassetta».

25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 3, le parole: «Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «Compiute le operazioni di cui all'articolo 67»; le parole: «per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» e: «contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono soppresse;

c) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti per i candidati nel collegio uninominale» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per le singole liste».

27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.

28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione» e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.

29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «o ai candidati» sono soppresse.

30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, secondo periodo, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «delle cassette, delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «della cassetta, dell'urna».

31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione»;

b) al quinto e al sesto comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati» è abrogato.

Art. 7. (Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).
1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.

Art. 8. (Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni regionali»;

b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono soppresse.

3. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Della presentazione delle candidature».

5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «di ciascun gruppo» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati»;

d) al comma 6, le parole: «dei gruppi di candidati o delle candidature» sono sostituite dalle seguenti: «di liste o di candidati».

6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «dei gruppi di candidati» fino a: «le singole sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali»;

b) al comma 2, le parole da: «; i rappresentanti dei candidati» fino alla fine del comma sono soppresse.

7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «I rappresentanti» sono inserite le seguenti: «delle liste» e le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale»;

b) al comma 4, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «del collegio senatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale».

8. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato.

10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture – uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori».

11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica» è abrogato.

Art. 9. (Nomina degli scrutatori)
1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno,».

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il mese di febbraio».

3. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia».

4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 10. (Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis. – 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto».

2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,» sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:

«La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni».

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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La nuova legge elettorale
abbandona l’uninominale e ritorna al proporzionale

Il 14 dicembre il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato la nuova legge elettorale, che è quindi diventata legge dello Stato (Legge 21 dicembre 2005, n. 270).

La nuova legge elettorale abbandona l’uninominale e ritorna al proporzionale e quindi al voto di partito, temperando tuttavia tale ritorno con una specifica attenzione alla governabilità: in ogni caso viene assicurata alla Camera alla coalizione che ottiene più voti, anche se il totale dei suoi voti non raggiunge la maggioranza, il 55% dei seggi, una discreta maggioranza che consente di governare. Un po’ diverso è il discorso per il Senato.

Camera dei Deputati
Per la Camera dei Deputati la legge prevede l’elezione di 617 deputati in 26 circoscrizioni. Il plenum di 630 deputati verrà raggiunto eleggendo i 13 deputati mancanti mediante altre leggi (1 nella Regione Valle d’Aosta e 12 nella circoscrizione estero). Le 26 circoscrizioni saranno quelle attuali: 13 coincidono con altrettante regioni; 10 sono ricavate due per regione nelle regioni Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia; 3 sono le circoscrizioni della Lombardia. A ciascuna circoscrizione viene attribuito un numero di seggi da distribuire in relazione alla sua popolazione.

I partiti in lizza possono concorrere da soli o collegati ad una coalizione. Per un partito il collegamento ad una coalizione comporta l’accettazione formale del programma della coalizione (che deve essere depositato congiuntamente al contrassegno di coalizione) e l’impegno, al momento della scelta della persona a cui affidare il Governo, di indicare al Presidente della Repubblica il candidato premier della coalizione (anch’esso depositato con il contrassegno).

I seggi ai vari partiti sono assegnati in sede nazionale, conteggiando tutti i voti ottenuti nelle 26 circoscrizioni. Per prima cosa si conteggiano i voti ottenuti: 1) dai partiti singoli che hanno superato la soglia del 4% dei voti validi; 2) dalle coalizioni che hanno superato la soglia del 10% dei voti validi. In prima attribuzione si suddividono i 617 seggi disponibili tra queste due categorie di soggetti in proporzione ai voti ottenuti.

Si verifica poi se alla coalizione vincente spettano almeno 340 seggi (il 55% dei 617 seggi in palio). Se ciò accade, la prima attribuzione di seggi sopra indicata diviene definitiva. All’interno delle coalizioni i seggi sono poi distribuiti tra i partiti aventi diritto (quelli che hanno ottenuto almeno il 2 % dei voti validi con l’aggiunta per ciascuna coalizione del primo partito sotto soglia) in proporzione ai voti ottenuti.

Nel caso invece che nella prima attribuzione la coalizione vincente abbia conseguito meno di 340 seggi, ad essa vengono attribuiti d’autorità 340 seggi. Le restanti coalizioni e partiti singoli si distribuiscono tra loro, sempre in termini proporzionali, 277 seggi.

Stabilito così per ogni partito (ammesso al riparto) il numero dei deputati a cui ha diritto in sede nazionale, si procede al riparto circoscrizionale, sempre secondo criteri proporzionali.

Una volta determinato il numero dei deputati a cui ha diritto ogni partito in ogni circoscrizione, i nominativi dei deputati sono immediatamente individuati come i primi nominativi della lista di candidati deputati che il partito ha indicato per ogni circoscrizione all’Ufficio Elettorale prima delle elezioni.

Senato della Repubblica
Per il Senato della Repubblica il meccanismo è simile. La nuova legge disciplina l’assegnazione di 301 seggi. Il plenum di 315 senatori eletti viene raggiunto con l’assegnazione mediante altre leggi di 1 seggio in Valle d’Aosta, 7 seggi in Trentino Alto Adige e 6 seggi nella circoscrizione estero. I 301 seggi risultano come somma dei seggi attribuiti alle 18 regioni rimanenti (delle 20 regioni d’Italia sono state già considerate Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta), a ciascuna di esse assegnati in base alla popolazione e ai vincoli costituzionali.

Per il Senato il riparto dei seggi viene fatto regione per regione. In ogni regione sono ammessi al riparto dei seggi: 1) i partiti singoli con almeno l’8% dei voti; 2) le coalizioni di partiti con almeno il 20% dei voti. In prima attribuzione si suddividono i seggi disponibili nella regione tra queste due categorie di soggetti in proporzione ai voti ottenuti.

Si verifica poi se la coalizione vincente (quella cioè che ha avuto il maggior numero dei voti) ha almeno il 55% dei seggi in palio nella regione (arrotondato al numero intero superiore). Se ciò accade, la prima attribuzione di seggi sopra indicata diviene definitiva. All’interno delle coalizioni i seggi sono distribuiti tra i partiti aventi diritto (quelli che hanno ottenuto almeno il 3 % dei voti validi) in proporzione ai voti ottenuti.

Nel caso invece che nella prima attribuzione la coalizione vincente abbia conseguito meno del 55% dei seggi (arrotondato al numero intero superiore), ad essa viene attribuito d’autorità tale numero di seggi. I seggi restanti vengono distribuiti tra le rimanenti coalizioni e partiti singoli, sempre in termini proporzionali.

Anche per il Senato vi è un possibile premio di maggioranza, ma non su base nazionale, bensì regione per regione. Può perciò verificarsi che il premio di maggioranza venga assegnato in una regione ad una coalizione e in un’altra regione ad un’altra coalizione, e di conseguenza nulla può dirsi circa l’effetto risultante su base nazionale, anche se è più probabile che la coalizione complessivamente più votata in tutte le regioni (a livello nazionale) ottenga una maggiore premialità regionale.

 

Punti di forza
Governa la coalizione che ottiene più voti, nel rispetto della volontà dei cittadini. Questi sono i cardini della una nuova legge elettorale. Nessun imbroglio, nessuna truffa. E poiché l'Italia è ancora lontana dal bipartitismo, la nuova legge salvaguarda le identità storiche, culturali, sociali e politiche dei partiti ma nello stesso tempo, con il premio di maggioranza, che andrà a chi prende più voti popolari, salvaguardia la governabilità.

La nuova legge elettorale non rinnega il maggioritario ma è un tipo diverso di maggioritario, e lo rafforza nella sua ispirazione più profonda: dare stabilità e governabilità senza trucchi. Infatti, la stabilità e la governabilità saranno assicurate dal premio di maggioranza che assicura allo schieramento che vince una sufficiente maggioranza parlamentare e ciò avverrà senza trucchi, senza consentire al sistema elettorale di dare il potere a chi ha avuto meno voti, come è accaduto con l'Ulivo nel 1996.

La nuova legge elettorale consentirà agli italiani di scegliere un partito, una coalizione, un programma di governo e un leader, nel pieno rispetto della volontà dei cittadini, della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato.

Il proporzionale è rispetto della volontà e degli orientamenti dei cittadini. Il maggioritario è possibilità data a una maggioranza di governare e realizzare un programma. La nuova legge elettorale combina questi due aspetti positivi molto meglio di quanto sia riuscito a fare il Mattarellum, un ibrido che è stato criticato fin dalla sua concezione e dalla sua applicazione.
La legge elettorale non è un fine ma un mezzo che serve a trasformare i voti in seggi e a dare un governo al Paese. La nuova legge elettorale trasforma i voti in seggi rispettando il principio proporzionale: tanti voti equivalgono a un numero proporzionale di seggi. Essa inoltre dà al Paese una maggioranza di governo, quindi assicura stabilità e governabilità.

Questa non era, non è e non sarà una legge ad personam. Questa legge migliora il nostro sistema politico, lo rende più vicino al sentire comune dei cittadini. E, risultato non da poco, ha aumentato il tasso di democrazia della nostra vita politica. L'opposizione ci accusa di aver votato compatti per la nuova legge elettorale non nell'interesse del Paese ma a fini personali. E' un'accusa falsa e soprattutto stupida. Appare del tutto evidente che governerà la coalizione chi avrà ottenuto anche un solo voto in più rispetto all'altra contendente. Ma è chiaro che il leader della coalizione dovrà per forza essere colui che ha preso più voti. L'opposizione ha paura non tanto di perdere quanto di non avere un leader. Che casacca indosserà Prodi? Quella dei Ds rischiando di passare per un vero comunista? Rutelli gli cede la Margherita? Faranno il vecchio e tanto odiato, da loro stessi, listone? Ecco allora il vero problema dell'Unione. La leadership di Prodi. Per questo motivo molto, molto personale, essi fanno questo gran rumore.

Col proporzionale, i partiti terrebbero i governi sotto ricatto e sotto minaccia di ribaltone. Se è per questo, la stessa cosa è accaduta col Mattarellum. Non è questione di sistema elettorale, ma di sistema istituzionale. Il centrosinistra ha un mezzo a portata di mano per garantire stabilità ed efficacia operativa al futuro governo: basta che approvi la riforma costituzionale all'esame del Parlamento, con le norme che danno potere al Premier e scoraggiano i ribaltoni parlamentari. Norme che l'opposizione ha fin qui, sconsideratamente, denunciato come indizi di un disegno dittatoriale.

L'opposizione ha ammesso la necessità di un cambiamento della legge elettorale, ma ha negato la legittimità di cambiarla prima delle elezioni. L'argomento è chiaramente strumentale, perché è vero esattamente il contrario, e cioè che le leggi elettorali si possono e si debbono cambiare solo al termine di una legislatura. All'inizio di una legislatura comporterebbe il ritorno immediato alle elezioni.
Molti partiti dell'attuale opposizione hanno ammesso di essere disponibili proprio ad una legge elettorale proporzionale, per cui l'accusa di voler truccare le elezioni è parsa contraddittoria e risibile. La realtà è che loro non possono fare riforme condivise con noi perché per la sinistra noi non siamo avversari politici ma siamo nemici con i quli non è possibile venire a patti.
La nuova legge elettorale va a superare alcuni evidenti problemi emersi in questi anni nel nostro Paese, ai quali il Mattarellum non ha potuto rispondere con efficacia. Il punto fondamentale è quello di garantire una piena governabilità e un bipolarismo maturo che non sia tenuto in ostaggio dalla presenza di troppi partiti minori dotati di un peso sproporzionato all'interno delle coalizioni, peso dal quale deriva inevitabilmente una sorta di “ricatto”che pende come una spada di Damocle su qualsiasi decisione dei governi. Di fronte a queste considerazioni, il ritorno a un proporzionale corretto dal premio di maggioranza appare come una risposta coerente, in grado di garantire governabilità nel pieno rispetto delle regole democratiche.

 

VOTO ITALIANI ALL'ESTERO
Il voto degli italiani all'estero
L'Italia nel 2001 era rimasta l'unico Paese civile al mondo che non dava la possibilità
di votare all'estero ai cittadini residenti fuori dai propri confini.

Dopo più di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'AIRE (anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero) avvenuta nel 1988 e nonostante la riforma costituzionale recata dalla legge n. 1 del 2001, il Governo di centrosinistra allo scadere della XIII legislatura si accorse improvvisamente che non era ancora pronto "per affrontare gli adempimenti tecnici". E' stata una vera mistificazione. Nessuno doveva parlare di "ristrettezze dei tempi", considerato che il problema, cioè quello della bonifica dei dati dell'anagrafe elettorale (AIRE e Anagrafe consolare) tra il Ministero dell'interno e quello degli affari esteri, era dibattuto da oltre dieci anni.

Si trattava di votare in pochi giorni la legge ordinaria di attuazione delle norme costituzionali. In effetti, è stata ignorata la priorità assoluta della legge che rendeva attuali e attuabili quelle norme costituzionali.

Il Senato della Repubblica, ha concluso l'esame delle numerose iniziative legislative in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero in Commissione affari costituzionali il 22 febbraio 2001, rinviandole all'Aula, per una votazione impossibile, in data 7 marzo. Al di là delle singole responsabilità, si è compiuta una congiura e gli italiani all'estero sono stati defraudati del loro sacrosanto diritto.

I nostri elettori all'estero voteranno nella circoscrizione Estero, così che i rappresentanti in tale modo eletti in Parlamento saranno rappresentanti specifici della numerosissima comunità italiana all'estero. Il voto sarà effettuato per corrispondenza, poiché non può essere possibile, anche per motivi di ordine pubblico internazionale e per insufficienza di strutture, l'esercizio del voto presso le nostre sedi diplomatiche.

Il voto per corrispondenza fa salvi i princìpi della personalità, della segretezza e della libertà.

Gli uffici diplomatici e consolari vengono coinvolti nel procedimento elettorale solamente in relazione alle preziose funzioni di assistenza ed informazione che anche attualmente svolgono al servizio dei cittadini italiani all'estero.

Con la legge 27 dicembre 2001, n. 459, "Norme per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero", nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

Europa (compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia);
America meridionale;
America settentrionale e centrale;
Africa, Asia, Australia, Oceania e Antartide.
In ciascuna delle ripartizioni è eletto un deputato e un senatore mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'anagrafe unica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

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8 ----- COS'E'......         ( UNA SINTESI )
.... IL FEDERALISMO E LA SECESSIONE - 

.... IL PARLAMENTO OGGI
..... IL MAGGIORITARIO E IL PROPORZIONALE 
..... IL PRESIDENZIALISMO E IL SEMIPRESIDENZIALISMO

 FEDERALISMO 

FEDERALISMO, CONFEDERALISMO, SECESSIONE


Fin dagli inizi degli anni '90 è stata introdotta nel dibattito politico italiano la parola "federalismo".
Tale termine è stato, da più parti, non solo abusato, ma utilizzato per indicare realtà politico-istituzionali che con il federalismo non hanno nulla a che fare.

Il termine federalismo indica una forma di stato, cioè il legame esistente tra cittadini ed istituzioni, decentrata in cui non solo gli enti locali godono di forti autonomie politiche ed amministrative, ma anche di una quota di autonomia finanziaria che permette alle realtà federali hanno la possibilità di legiferare autonomamente anche nel campo della giustizia in modo che gli stessi reati siano puniti con pene diverse a seconda dello stato in cui vengono perpetuati.
Il sistema federale di cui si è parlato sopra ovviamente preserva un certo numero di materie che, per legge costituzionale, sono riservate allo stato centrale la cui autorevolezza in tali campi è molto forte.
Tali materie sono, ad esempio, la giustizia, la moneta, la politica estera e di difesa, l'ordine pubblico.
Il federalismo è sempre stato utilizzato per giungere alla creazione di nuove entità statutarie partendo da realtà minori desiderose di mantenere un rapporto paritetico fra di loro: così si sono formati gli Stati Uniti d'America e la Germania.

Durante il periodo risorgimentale la tesi federalista fu sostenuta da Carlo Cattaneo che sognava un'Italia federale anche se limitata alle sole regioni centro-settentrionali.
La tesi di un forte decentramento amministrativo sul modello anglosassone trovava dei sostenitori nella Destra Storica (Farini , Minghetti), ma venne scartata al momento della costituzione del nuovo Stato unitario (1861-1862) poiché la Destra temeva l'accusa di non favorire una vera unità nazionale volendo difendere le consorterie locali.
In epoca crispina si ebbero riforme tendenti a responsabilizzare le realtà locali, ad esempio, l'elettività del sindaco e dei consigli comunali e provinciali.
Tali riforme furono abolite in epoca fascista in quanto Mussolini si fece promotore di un'idea accentrata ed autoritaria dello stato.
Un liberal-socialista quale Gaetano Salvemini legava la risoluzione della questione meridionale alla creazione di una autonoma classe dirigente meridionale locale: ciò lo si poteva ottenere grazie ad un modello di stato di tipo federale.
Le tesi di Salvemini furono riprese durante l'Assemblea Costituente dal Partito d'Azione e dal Partito Contadino dell'ex azionista Guido Dorso.
L'Assemblea optò per un modello accentrato (sostenuto dalle sinistre) in cui democristiani e repubblicani inserirono elementi tipici di uno stato regionale (artt.114-133) ispirati alle idee di don Luigi Sturzo.

La Democrazia Cristiana ritardò il più possibile l'attuazione delle regioni temendo che favorissero, almeno in sede locale, il potere del Partito Comunista ed i suoi alleati.
Nell'attuale commissione bicamerale si è rimodellata la forma di stato "in senso federale" ispirandosi al principio di sussistenza già presente nella Carta Costituzionale del 1948.
Si presuppone un maggiore decentramento che sia in grado di riannodare i rapporti tra i cittadini e lo stato cominciando dalla periferia.

Il concetto di federalismo analizzato fino ad ora non è da confondere con il concetto di stato confederale di cui ci apprestiamo a dare una breve definizione: la contrapposizione dei due termini fu, anzi, alla base della Guerra di Secessione americana (1861-1865) che terminò vedendo affermate le idee federaliste.
Un sistema confederale non prevede nessun tipo di rapporto diretto tra il governo centrale ed i singoli cittadini.
Il governo centrale è, in genere, debole e si limita a dare vaghe indicazioni di politica interna ed avendo un ruolo più importante nella politica estera e di difesa.

Sulle altre questioni i singoli stati confederali hanno "carta bianca", ossia sono indipendenti gli uni dagli altri e sono autonomi rispetto al centro.
Il più chiaro esempio di stato confederale è la Svizzera in cui i singoli cantoni hanno ampia autonomia rispetto al governo centrale che, essendo di tipo assembleare e comprendente rappresentanti di tutti i partiti politici costituzionali, è molto debole.
Non esiste neppure un vero e proprio Presidente della Repubblica: a turno ogni ministro ricopre le funzioni di Capo dello Stato.

Col termine secessione, invece, si indica lo staccarsi, in maniera più o meno corretta, di una parte di uno stato dal resto del Paese. Non è affatto detto che il nuovo stato sia federale o decentrato, può essere benissimo che esso sia di tipo accentrato con caratteristiche di forte limitazioni delle autonomie locali. 
La secessione è l'antitesi dell'idea federalista: la secessione presuppone la superiorità di una realtà locale rispetto alle altre; il federalismo implica, invece, la collaborazione tra le diverse realtà locali nell'ottica del raggiungimento dell'interesse comune.


IL PARLAMENTO

Prima di analizzare ogni altro aspetto della storia e dell'attività del parlamento si deve sfatare un mito oramai fossilizzato: il principale compito del Parlamento non è affatto il fare le leggi; infatti la maggior parte delle leggi approvate non sono di iniziativa parlamentare, ma di origine governativa. Il Parlamento si limita soltanto a ratificare le scelte dell'esecutivo, si può, quindi, affermare a ragion veduta che, nei sistemi di "party government" (governo dei partiti), il Governo è il "comitato esecutivo" del Parlamento.
Sono quindi altre le funzioni delle assemblee parlamentari; innanzi tutto, come ebbe a dire nel XIX secolo W. Bagehot compito primario del Parlamento è "eleggere il Governo" (sperando sempre che si tratti del miglior governo!), ossia l'accordare o no la fiducia all'esecutivo. Altri importanti compiti sono, secondo le tesi di Habermas e di Weber, la ricomposizione degli interessi, ossia la mediazione tra le differenti parti politiche e sociali, e l'essere una palestra di formazione delle future classi ed elités di governo affinché i nuovi governanti non siano degli sprovveduti neofiti della vita politica. Ultimo, ma non per importanza, compito del Parlamento è quello di controllare l'azione del governo: in tale azione si vede la capacità e l'abilità dell'opposizione che deve essere in grado di svolgere al meglio il proprio ruolo di forza antagonista rispetto alla maggioranza, ma contemporaneamente deve essere in grado di svolgere un ruolo propositivo dimostrando di essere reale e migliore alternativa alla maggioranza governativa.
Per permettere ciò è importante che alcune cariche di garanzia e di controllo siano affidate ad esponenti dell'opposizione medesima facendo si che l'assemblea parlamentare sia davvero rappresentativa della volontà dell'intero corpo elettorale.
Come ha affermato più volte il professor Gianfranco Pasquino il buon funzionamento di una democrazia si vede dalla qualità, soprattutto, dell'opposizione.

Storicamente si ha assistito all'esistenza di numerosi sistemi bicamerali, ossia di Parlamenti composti da due Camere una delle quali, composta da nobili o da persone eccellenti che traevano il proprio diritto di sedere in tale assemblea o dalla nomina del sovrano o da diritti di dinastia (comunque non eletti dal corpo elettorale), con compiti limitati detta "Camera Alta".
Tale struttura bicamerale è rimasta solo in Gran Bretagna, mentre nelle altre realtà il sistema bicamerale ha fatto si che la seconda camera assumesse compiti differenziati, spesso di rappresentanza territoriale e, in molti casi, varia anche il sistema con cui la si elegge sia che si tratti di un'elezione fatta da tutto il corpo elettorale (elezione di primo grado), sia che a votare siano solo gruppi costituzionali (elezioni di secondo grado).

Esistono inoltre dei sistemi composti da una sola camera: i sistemi monocamerali.
Particolarmente peculiare è il caso italiano in cui entrambe le camere hanno i medesimi compiti: è un tipico caso di bicameralismo perfetto in cui entrambi i due rami dell'Assemblea sono depositari di eguali funzioni e poteri per cui un provvedimento legislativo, prima di essere operativo, deve avere l'assenso di entrambe le Camere sullo stesso testo. Sicuramente ciò ha assicurato un maggiore attenzione e un più sicuro controllo sull'esecutivo e sui provvedimenti legislativi proposti, ma si è verificata una grande lentezza nel processo decisionale per cui, ormai da molti anni, si sta pensando di riformare la struttura e le funzioni del Parlamento italiano in senso di una differenziazioni dei ruoli e dei compiti delle due Camere. 

MAGGIORITARIO E PROPORZIONALE

Le leggi elettorali si dividono in due grandi famiglie: maggioritarie e proporzionali.
Al primo gruppo appartengono tutti quei sistemi in cui il punto focale è la "persona-candidato", che viene eletta nel "collegio elettorale" essendo sostenuta da uno o più partiti.
L'elezione può avvenire attraverso una maggioranza relativa al primo turno (modello inglese ad un turno),oppure può avvenire in un secondo turno di ballottaggio a cui accedono soltanto i candidati meglio piazzati.
Il modello ad un turno conduce ad un sistema bipartitico ossia, salvo casi peculiari, soltanto due partiti possono ambire alla guida del governo che non è mai un governo di coalizione.
Invece il sistema a due turni, tipico del regime politico francese della V Repubblica, conduce ad un sistema bipolare, ossia si assiste allo scontro tra due coalizioni partitiche che si contendono la guida del governo.
I sistemi elettorali proporzionali, invece, si basano sulla "circoscrizione elettorale" in cui ogni singolo partito elegge tanti candidati in proporzione alla percentuale di voti ottenuti.
Il sistema proporzionale conduce a situazioni pluripartitiche che favoriscono la nascita di governi di coalizione .Poiché molto spesso sono i sistemi proporzionali a favorire la frammentazione politica si è pensato di ovviare a ciò assicurando al partito meglio piazzato un cospicuo premio di maggioranza: si riesce, così, ad assicurare stabilità al governo.
Esistono, inoltre, dei sistemi "misti", ossia, che coniugano in se stessi elementi sia maggioritari sia proporzionali in grado di assicurare stabilità al governo(grazie all'incentivo maggioritario)e rappresentanza ai partiti minori(grazie alla correzione proporzionale), come ad esempio la legge elettorale in vigore in Italia dal 1992. 


PRESIDENZIALISMO E SEMIPRESIDENZIALISMO.

V REPUBBLICA FRANCESE E USA: DUE ESPERIENZE A CONFRONTO

Col termine presidenzialismo si indica una forma di governo in cui il Capo dello Stato è eletto direttamente dai cittadini o con una maggioranza relativa dei voti (U.S.A.) o con quella assoluta (Repubbliche Sud Americane).
Il Capo dello Stato è anche al vertice dell'esecutivo, riassumendo in sé due cariche che negli altri regimi sono divise poiché esiste la diade Presidente della Repubblica-Presidente del Consiglio oppure Monarca-Primo Ministro.
Questa forte concentrazione di potere nelle mani di una unica persona viene bilanciata da un forte decentramento politico-amministrativo e dall'esistenza di numerosi organi di controllo.
Poiché l'elezione del Presidente non è né contestuale né collegata a quella del Parlamento si può assistere alla presenza di due differenti e contrapposte maggioranze: quella presidenziale e quella parlamentare.
Tale contrapposizione nel caso statunitense viene risolta attraverso l'esistenza del "governo diviso" ossia l'impossibilità da parte del Presidente di procedere allo scioglimento delle Camere in caso di contrasto; in tali casi si assiste ad estenuanti trattative tra il Presidente ed il Congresso.
Il caso statunitense funziona abbastanza bene poiché la struttura dei partiti è molto fluida e la disciplina di partito quasi inesistente: viene così favorito il compromesso diretto tra il Presidente e il singolo membro del Congresso (congressman) in cui era esperto il Presidente L. Johnson.
Il modello sopra descritto se applicato ad una realtà come quella europea caratterizzata da partiti strutturati, organizzati ed ideologici nella migliore delle ipotesi produrrebbe la paralisi del sistema, nella peggiore uno scontro tra un Presidente eletto dal popolo sovrano e le Assemblee legislative elette dal medesimo popolo sovrano.

Molto diverso, invece, è il modello semipresidenziale: esiste la differenza tra la carica di Presidente della Repubblica (che viene eletto direttamente dal corpo elettorale con la maggioranza assoluta dei consensi) ed il Primo Ministro, che oltre all'investitura presidenziale necessita della fiducia (o almeno della non sfiducia) del Parlamento.
Il Parlamento può essere sciolto nei casi previsti dalle singole Costituzioni nazionali; si instaura, così, un legame gerarchico tra Presidente della Repubblica e Parlamento.
Nei regimi semipresidenziali vi è la possibilità della "coabitazione", ossia la presenza di un Capo dello Stato di un determinato colore politico e di un Primo Ministro espressione di una maggioranza parlamentare di opposta tendenza politica.

Le tensioni che potrebbero scaturire da tale coabitazione in cui destra e sinistra si legittimano a vicenda vengono molto attenuate dalle ambizioni dei due vertici istituzionali di essere eletti o rieletti alle rispettive cariche: ciò sarà più facile in maniera direttamente proporzionale alla moderazione ed alla sensibilità istituzionale dimostrate
Inoltre, contrariamente a ciò che sostiene il professor Stefano Bartolini, non si può parlare della coabitazione come se si trattasse di una "patologia", poiché se il legislatore avesse ritenuta pericolosa tale eventualità l'avrebbe impedita ricorrendo ad artefici costituzionali quali la "lista bloccata", ossia l'elezione simultanea e collegata del Presidente della Repubblica e del Parlamento.

Il rischio di tensioni frutto della coabitazione diminuisce in tutti quei casi in cui i leader di partito non si candidino alla suprema carica dello stato, ma ambiscano alla guida del governo: come sostiene il professor Jean Luc Parodi è il comportamento della classe politica a determinare, in molti casi, dove risieda il fulcro del potere decisionale.
Tranne che in Francia, nei sistemi ad elezione diretta del Capo dello Stato dell'Europa occidentale, i maggiori leader politici lottano per la guida del Governo; ne consegue che alla Presidenza della Repubblica non restino che pochi e limitati poteri di garanzia e di rappresentanza.

RUOLO E FUNZIONI DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Nel nostro ordinamento costituzionale il Presidente della Repubblica ha un ruolo super partes di garante della Costituzione repubblicana.
Il Capo dello Stato viene eletto ogni sette anni dal Parlamento riunito in seduta comune con l’apporto dei delegati regionali: ciò è indice della volontà di definire un’indipendenza del supremo magistrato della Repubblica rispetto alla stessa assemblea che lo elegge alla quale, inoltre, “sopravvive” anche dal punto di vista temporale.
In qualità di supremo garante della Costituzione ratifica e promulga tutti gli atti legislativi inoltre, nel rispetto della stessa Costituzione, procede allo scioglimento delle Camere ed indice nuove elezioni politiche legislative generali.
Essendo il punto di equilibrio del nostro sistema politico il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest’ultimo, i ministri. In quanto Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura si pone al vertice del sistema giudiziario italiano. Solo le decisioni della Corte Costituzionale non hanno bisogno della ratifica del Presidente della Repubblica, ma lo stesso Capo dello Stato ha contribuito a costituire l’Alta Corte avendo nominato un terzo dei giudici costituzionali che la compongono.
Il Capo dello Stato, dal punto di vista politico, non ha responsabilità degli atti presidenziali: tale responsabilità viene assunta dai ministri che li firmano. Al Presidente della Repubblica non può essere contestata nessuna responsabilità né in sede civile, né in sede penale durante l’esercizio delle sue funzioni, ma può essere messo in stato d’accusa per attentato alla Costituzione o per alto tradimento.

Come si vede il Presidente della repubblica non è chiamato a governare il sistema politico, ma piuttosto a controllarlo ed a tutelarne gli equilibri costituzionali; per questo motivo il Capo dello Stato deve essere scelto in maniera slegata dalla dialettica maggioranza/opposizione, pur non mettendo in discussione tale divisione del quadro politico e partitico, poiché deve essere il rappresentante di tutta la popolazione italiana.

Ogni Presidente ha interpretato il proprio ruolo in maniera personale, peculiare, più o meno criticabile.
A noi piace sottolineare che, in quanto garante della sovranità della Costituzione, è compito del Presidente della Repubblica far rispettare i valori e le norme presenti nella Costituzione del 1948 che, fino a quando non verrà modificata (e come amava ricordare Leo Valiani la nostra Costituzione prevede essa stessa le modalità per provvedere alla propria modifica) è valida, facendo del dettato costituzionale la stella polare dell’azione presidenziale interpretando, nella lettera e nello spirito, il II comma dell’art. 1 della Costituzione medesima: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nella forma e nei limiti della Costituzione”.



 Luca Molinari
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 BIBLIOGRAFIA 
  

Mi limito ad indicare una breve bibliografia essenziale che può essere 
un valido punto di riferimento per eventuali approfondimenti

  
* Bartolini S. e D’Alimonte R. (a cura di), Maggioritario ma non troppo, Bologna, Il Mulino, 1995; 
* Bartolini S. e D’Alimonte R. (a cura di), Maggioritario per caso, Bologna, Il Mulino, 1997; 
* Carocci G., Storia d’Italia dall’unità ad oggi, Milano, Feltrinelli, 1998; 
* Cartocci R., Fra Lega e Chiesa, Bologna, Il Mulino, 1994; 
* Chabod F., L’Italia contemporanea (1918-1948), Torino, Einaudi, 1961; 
* Galli G., Storia dei partiti politici italiani, Rizzoli, Milano, 1991 
* Mack Smith D., Storia d’Italia dal 1861 al 1997, Editori Laterza, Roma-Bari, 1997; 
* Mammarella G., L’Italia contemporanea (1943-1992), Bologna, Il Mulino, 1993;
* Pasquino G. (a cura di), La politica italiana. Dizionario critico 1945 – 1995, Editori Laterza, Roma-Bari, 1995; 
* Pasquino G., 1946 – 1995, Profilo della politica in Italia, Editori Laterza, Roma-Bari, 1996;
* Pasquino G., La democrazia esigente, il Mulino, Bologna, 1997; 
* Pasquino G., La Repubblica dei cittadini ombra, Garzanti Editore s.p.a., 1991; 
* Pasquino G., Mandato popolare e governo, Bologna, Il Mulino, 1995; 
* Pombeni P., Partiti e sistemi politici nella storia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1994; 
* Sabbatucci G. e Vidotto V. (a cura di), Storia d’Italia, 6 vol., Roma-Bari, Laterza, 1995; 
* Spadolini G., Gli uomini che fecero l’Italia, Longanesi & C., Milano, 1993; 
* Spadolini G., Gobetti un’idea dell’Italia, Longanesi & C., Milano, 1993.

 


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